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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04154/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di pagamento con cui un consorzio di bonifica aveva richiesto a una società il contributo consortile per l’anno 2010. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo che la pretesa fosse priva di un valido titolo perché fondata su un piano di classifica redatto sotto una legge regionale previgente, poi abrogata, e perché mancava un nuovo piano di classifica adottato ai sensi della disciplina sopravvenuta. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme regionali sulla successione delle leggi nel tempo e dell’art. 11 preleggi, sostenendo che il piano di classifica precedente conservasse efficacia; 2) violazione delle norme sul contributo di bonifica e sull’art. 860 c.c., assumendo che il piano rilevasse solo sul piano probatorio; 3) ulteriore violazione di norme del r.d. n. 215 del 1933 e della normativa regionale, deducendo che l’abrogazione della legge di base non travolge l’atto amministrativo già adottato. La società intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto regolare la notifica del ricorso, ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, in materia di contributi consortili, il piano di classifica adottato sulla base di una normativa regionale poi abrogata non perde validità ed efficacia, sia per la natura derivata del tributo sia per i principi generali sull’efficacia della legge nel tempo. Il giudice di rinvio dovrà attenersi a tale principio e potrà riesaminare le questioni rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per verificare la tempestività della notifica del ricorso in cassazione entro il termine semestrale

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma processuale che rinvia al termine di cui all’art. 327 c.p.c. nel processo tributario

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 2, comma 3, l.r. Campania n. 29 del 2012

    Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti

    la Corte lo legge nel senso della conservazione degli effetti dei piani di classifica adottati sotto la disciplina previgente

  • art. 67, comma 1, lett. e), T.u.i.r.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non centrale nella ratio decidendi finale

  • art. 11 preleggi

    La legge non dispone che per l’avvenire

    utilizzato per affermare che l’abrogazione della legge non comporta, di regola, la caducazione automatica degli atti generali adottati in sua vigenza

  • art. 862, comma 4, c.c.

    richiamato per qualificare i consorzi di bonifica come enti pubblici tra proprietari che traggono beneficio dalla bonifica

  • art. 59, comma 1, r.d. n. 215 del 1933

    richiamato per definire natura e funzione dei consorzi di bonifica

  • art. 55 r.d. n. 215 del 1933

    richiamato per la costituzione dei consorzi di bonifica

  • art. 56 r.d. n. 215 del 1933

    richiamato per la costituzione dei consorzi di bonifica

  • art. 59, comma 2, r.d. n. 215 del 1933

    richiamato per il potere dei consorzi di imporre contributi alle proprietà consorziate

  • art. 21 r.d. n. 215 del 1933

    richiamato quanto alle modalità di riscossione dei contributi consortili

  • art. 23 Cost.

    richiamato per qualificare i contributi consortili come prestazioni patrimoniali imposte

  • art. 12 l.r. Campania n. 4 del 2003

    richiamato sulla disciplina del piano di classifica e del riparto degli oneri di contribuenza

  • art. 17, comma 3, l.r. Campania n. 4 del 2003

    richiamato per l’adeguamento dello statuto consortile alla nuova disciplina

  • art. 38 l.r. Campania n. 4 del 2003

    richiamato come clausola di chiusura con rinvio al r.d. n. 215 del 1933 in quanto compatibile

  • art. 11 r.d. n. 215 del 1933

    I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste

    richiamato per la disciplina dei criteri di riparto della contribuenza

  • art. 36, comma 3, Statuto del consorzio

    Nelle more dell’adozione del Piano di Classifica per il riparto degli oneri di contribuenza, trova applicazione il previgente Piano, salvo conguaglio

    valorizzato come conferma della continuità del previgente piano fino all’adozione di quello nuovo

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel secondo motivo dal ricorrente, ma non decisivo nella motivazione finale

Massime di principio

  • In materia di contributi consortili, il piano di classifica adottato sotto una normativa regionale successivamente abrogata non perde automaticamente efficacia, salvo che la nuova disciplina preveda espressamente un effetto caducante o norme transitorie incompatibili.
  • I contributi dei consorzi di bonifica hanno natura di prestazioni patrimoniali pubblicistiche e tributi derivati: il potere impositivo e l’assoggettamento discendono dalla legge, mentre la quantificazione è rimessa agli atti e criteri del consorzio nel rispetto del beneficio consortile.
  • Quando la legge successiva conserva gli effetti dei rapporti sorti sotto la disciplina previgente, e lo statuto consortile prevede l’applicazione del piano previgente nelle more del nuovo piano, non si interrompe il titolo giuridico della contribuenza.
  • L’abrogazione della fonte normativa che legittimava un atto amministrativo generale non comporta, di per sé, la caducazione dell’atto già adottato, in mancanza di una previsione espressa di retroattività o di incompatibilità sopravvenuta.
  • Nel giudizio di legittimità, se il primo motivo conduce alla cassazione della sentenza impugnata, i motivi ulteriori possono restare assorbiti e il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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