Cassazione Civile, Ordinanza n. 04176/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da un contratto di locazione finanziaria relativo a un impianto industriale, nell’ambito del quale la società utilizzatrice e i fideiussori sostenevano di avere corrisposto somme non dovute perché il rapporto sarebbe stato connotato da interessi corrispettivi e moratori usurari, da anatocismo per effetto del piano di ammortamento "alla francese" e dall’incidenza di costi connessi a derivati acquistati presso una banca. I ricorrenti chiedevano quindi la declaratoria di gratuità del leasing ex art. 1815, comma 2, c.c. e la restituzione degli importi versati a titolo di interessi. Le controparti resistevano e proponevano anche domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento, con rilascio del bene e condanna al pagamento dei canoni scaduti e delle ulteriori somme dovute. In cassazione i fideiussori hanno articolato tredici motivi: contestavano, anzitutto, la legittimazione processuale della banca incorporante e la legittimazione attiva del cessionario del credito; poi censuravano il rigetto della tesi sull’anatocismo del piano "alla francese", il diniego di consulenza tecnica d’ufficio e di ordine di esibizione, la ritenuta legittimità delle clausole di risoluzione anticipata del leasing, l’omessa pronuncia su un motivo d’appello relativo alla riconvenzionale, la validità delle fideiussioni predisposte sul modello ABI e, infine, una questione nuova sulla qualificazione della garanzia come contratto autonomo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla legittimazione processuale e sulla cessione del credito perché non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata; ha giudicato infondato il motivo sul piano di ammortamento "alla francese", richiamando il consolidato orientamento secondo cui tale modalità, in un mutuo a tasso fisso con rimborso rateale, non integra di per sé nullità né anatocismo illegittimo; ha dichiarato inammissibili le censure su CTU ed esibizione documentale, trattandosi di poteri rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito e comunque di richieste esplorative; ha dichiarato inammissibili i motivi sulle fideiussioni per difetto di autosufficienza e per tardiva deduzione; ha infine ritenuto inammissibile il motivo sulla qualificazione della garanzia perché nuovo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese di cassazione in favore di entrambe le controricorrenti e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1815, comma 2, c.c.
La gratuità del finanziamento è stata invocata dai ricorrenti per asserita usura, ma la Corte non ha ravvisato i presupposti per applicarla nel caso concreto.
art. 58 TUB
Nella cessione in blocco dei crediti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione è considerata idonea a perfezionare il trasferimento e a dimostrare la titolarità del credito nei confronti del cessionario, senza necessità di specifica enumerazione di tutti i rapporti ceduti se identificabili per categorie.
L. 130/1999
Richiamata quale disciplina delle società di cartolarizzazione e delle cessioni di crediti operanti nel caso di specie.
art. 2504-bis c.c.
La fusione/incorporazione della società nel corso del giudizio non determina interruzione del processo; gli effetti processuali e sostanziali si ricondono alla società incorporante.
art. 77 c.p.c.
È richiamato in relazione alla costituzione della mandataria/procuratrice speciale del cessionario del credito.
art. 81 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti nei motivi sulla legittimazione e sulla titolarità del rapporto sostanziale.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nei motivi relativi alla legittimazione ad agire e a contraddire.
art. 111 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulle parti processuali e sulla motivazione della sentenza.
art. 112 c.p.c.
Invocato per asserite omissioni di pronuncia e per la dedotta apparenza motivazionale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alle contestazioni sulla CTU e sulla motivazione.
art. 268 c.p.c.
Richiamato nei motivi relativi alla legittimazione e alla posizione delle parti succedutesi nel rapporto.
art. 2697 c.c.
Richiamato più volte per sostenere che l’onere della prova della titolarità del credito e dei fatti costitutivi gravasse sulle controparti e per contestare il diniego di CTU e prova documentale.
art. 360 c.p.c.
Norma richiamata quale parametro dei singoli motivi di ricorso per cassazione.
art. 821 c.c.
Richiamato nel motivo sul preteso anatocismo e sulla disciplina degli interessi.
art. 1194 c.c.
Richiamato in tema di imputazione dei pagamenti e calcolo degli interessi.
art. 1195 c.c.
Richiamato in tema di imputazione dei pagamenti.
art. 1283 c.c.
Richiamato per sostenere la tesi dell’anatocismo nel piano di ammortamento.
art. 1284 c.c.
Richiamato in relazione al tasso legale e alla disciplina degli interessi.
art. 1346 c.c.
Richiamato con riferimento alla determinatezza dell’oggetto contrattuale e alla validità delle clausole di interesse.
art. 1318 c.c.
Richiamato nel motivo sul regime degli interessi e sulla validità delle clausole.
art. 1418 c.c.
Richiamato per sostenere la nullità delle clausole di interessi e delle fideiussioni.
art. 117 TUB
Richiamato in tema di trasparenza e forma delle condizioni contrattuali bancarie.
art. 6 delib. CICR 92/2000
Richiamato in tema di capitalizzazione e disciplina degli interessi nei rapporti bancari.
artt. 1363, 1370, 1371 c.c.
Richiamati per l’interpretazione delle clausole contrattuali.
art. 210 c.p.c.
Richiamato per l’ordine di esibizione documentale richiesto dai ricorrenti.
art. 61 c.p.c.
Richiamato in tema di consulenza tecnica d’ufficio.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nei motivi processuali e probatori.
art. 193 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulla prova e sulla CTU.
art. 195 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulla consulenza tecnica.
art. 196 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulla consulenza tecnica.
art. 3 Cost.
Richiamato nel motivo sulla CTU e sul diritto di difesa.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo sulla CTU e sul diritto di difesa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per asserite nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato nei motivi di impugnazione per motivazione apparente.
art. 1957 c.c.
Richiamato nei motivi relativi alla validità ed efficacia delle fideiussioni.
art. 2 L. 287/1990
Richiamato in relazione alla dedotta nullità delle fideiussioni conformi al modello ABI.
art. 101 TFUE
Richiamato insieme alla normativa antitrust sulla fideiussione standard ABI.
art. 366 n. 4 c.p.c.
La Corte richiama il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso come ragione di inammissibilità di alcuni motivi.
art. 366 n. 6 c.p.c.
La Corte richiama il requisito di autosufficienza per dichiarare inammissibili motivi che non riportavano gli atti e le clausole rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito del cessionario quando i rapporti ceduti siano individuabili per categorie, senza necessità di elencazione analitica di ogni singola posizione.
- La fusione per incorporazione intervenuta nel corso del giudizio non impone l’interruzione del processo; gli effetti del rapporto processuale e sostanziale si imputano alla società incorporante, secondo logiche di economia processuale.
- Il piano di ammortamento "alla francese" in un contratto bancario a tasso fisso non è, di per sé, indice di anatocismo illecito né causa di nullità per indeterminatezza dell’oggetto, se il meccanismo di rimborso rateale è correttamente ricostruito.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata come mezzo esplorativo per supplire alle carenze allegatorie della parte; la CTU resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.
- L’ordine di esibizione documentale è uno strumento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata adozione non richiede specifica motivazione sindacabile in sede di legittimità.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e rispettare rigorosamente i requisiti di specificità e autosufficienza; in mancanza, sono inammissibili.
- Le eccezioni di nullità di una fideiussione per conformità al modello ABI richiedono la puntuale trascrizione o comunque specifica indicazione delle clausole contestate; la deduzione tardiva in comparsa conclusionale è inammissibile.
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