Cassazione Civile, Ordinanza n. 04186/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia trae origine da un atto di intimazione con cui il concessionario della riscossione del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno ha richiesto a un comune il contributo di scarico, per annualità dal 2008 al 2016, per un importo complessivo di euro 177.854,07. Il ricorso introduttivo del comune era stato rigettato in primo grado e la decisione era stata confermata dalla CTR. In cassazione il comune ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente, contraddittoria e perplessa; 2) ancora nullità della sentenza per contraddittorietà e perplessità; 3) violazione del divieto di doppia imposizione e dell'art. 13 della legge regionale Campania n. 4 del 2003; 4) difetto di istruttoria, assenza di credito certo, liquido ed esigibile ed errata quantificazione del debito; 5) insufficiente motivazione su fatto decisivo; 6) violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 112 c.p.c. Tuttavia il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso; anche i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia, nell'ambito di un accordo conciliativo tra le parti.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi, rilevando che si trattava della medesima impugnazione della stessa sentenza, iscritta due volte a ruolo. Ha quindi verificato che la rinuncia al ricorso era rituale, perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale. Ha pertanto dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia, non trova applicazione l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Le censure del ricorrente erano formulate sotto i diversi motivi di ricorso per cassazione, ma non sono state esaminate nel merito a causa della rinuncia.
art. 132, comma 2, c.p.c.
Era invocato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e perplessa.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia è stata ritenuta rituale perché proposta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di specifico potere.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia rituale al ricorso comporta la declaratoria di estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 7 L. n. 212 del 2000
Era invocato nel sesto motivo di ricorso, insieme ad altre norme, per contestare la legittimità dell'atto impugnato.
art. 24 Cost.
Era richiamato dal ricorrente nel sesto motivo, quale parametro di tutela del diritto di difesa.
art. 112 c.p.c.
Era richiamato dal ricorrente nel sesto motivo, in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia.
art. 13 della l.r. Campania n. 4 del 2003
Era invocato dal ricorrente per sostenere la violazione del divieto di doppia imposizione in materia di contributo di scarico.
d.lgs. n. 152 del 2006
È richiamato come base normativa del contributo di scarico oggetto della pretesa contributiva.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è rituale e determina l'estinzione del giudizio.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, pur essendo atto unilaterale, ha natura ricettizia e deve essere comunicata/notificata alle parti costituite secondo le forme previste dalla legge.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, perché la norma è di stretta interpretazione e vale solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando risulta una duplice iscrizione a ruolo della medesima impugnazione contro la stessa sentenza, i ricorsi possono essere riuniti per trattazione unitaria.
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