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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04138/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia riguardava una pluralità di avvisi di notifica e di pagamento emessi dal consorzio per contributi consortili e per oneri connessi allo scarico di acque nei canali consortili, relativi agli anni 2008-2014, per un importo complessivo di euro 245.381,39. Il giudizio di merito si era concluso in appello con la riforma della decisione di primo grado e con il riconoscimento della debenza dei contributi, sul rilievo che il piano di classifica era valido ed efficace e che la pubblicazione sul BURC era sufficiente a provarne il presupposto, oltre al fatto che l’ente intimato non aveva contestato la qualità di consorziato né il perimetro di contribuenza. Con il ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio deduceva, con unico motivo, violazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 90 del 2008 e dell’art. 11 del d.l. n. 195 del 2009, sostenendo in sostanza un difetto di legittimazione passiva, perché la normativa emergenziale campana avrebbe attribuito ai presidenti delle province funzioni e compiti di programmazione nel settore dei rifiuti e della gestione integrata dei rifiuti. Il ricorso, però, evocava in modo del tutto generico la gestione di impianti STIR e il trasferimento di competenze provinciali, senza spiegare dove fossero gli impianti, chi li gestisse, quali beni fossero concretamente tassati e quale fosse il nesso con la pretesa contributiva del consorzio, che riguardava anche gli scarichi in canali consortili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, rilevando che il motivo non era adeguatamente sviluppato né sul piano giuridico né su quello fattuale: la dedotta normativa emergenziale sui rifiuti non era dimostrata come pertinente rispetto alla specifica pretesa impositiva, e mancavano indicazioni sufficienti per individuare i beni assoggettati a contributo e i soggetti concretamente tenuti al pagamento. Conseguentemente, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge

  • art. 6-bis d.l. n. 90 del 2008

    richiamato dalla ricorrente come norma che avrebbe disciplinato misure straordinarie per l’emergenza rifiuti in Campania, ma ritenuto non pertinente alla pretesa contributiva contestata

  • L. n. 123 del 2008

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 90 del 2008

  • art. 11 d.l. n. 195 del 2009

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il trasferimento di funzioni ai presidenti delle province, ma ritenuto non decisivo per il caso concreto

  • L. n. 26 del 2010

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 195 del 2009

  • art. 862, comma 4, c.c.

    richiamato per descrivere la natura e la funzione dei consorzi di bonifica come persone giuridiche pubbliche

  • art. 59, comma 1, r.d. n. 215/1933

    richiamato per definire la costituzione dei consorzi di bonifica e la loro finalità istituzionale

  • artt. 55 e 56 r.d. n. 215/1933

    richiamati per la costituzione dei consorzi e la delimitazione del comprensorio di bonifica

  • art. 59, comma 2, r.d. n. 215/1933

    richiamato per il potere dei consorzi di imporre contributi alle proprietà consorziate

  • art. 21 r.d. n. 215/1933

    richiamato per le modalità di riscossione dei contributi consortili tramite ruoli esattoriali

  • art. 166, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006

    «Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata»

    indicato come fonte di un contributo diverso da quello ordinario di bonifica, dovuto da soggetti non consorziati che utilizzano i canali consortili per lo scarico

  • art. 27 l. n. 36 del 1994

    richiamato come norma di principio alla base della disciplina regionale sul contributo per scarichi nei canali consortili

  • art. 13 L.R. Campania n. 4 del 2003

    «Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto»

    considerato fonte del contributo per scarico nei canali consortili; la Corte ne evidenzia la differenza rispetto ai contributi consortili ordinari e il diverso presupposto soggettivo

  • art. 14 l. 5 gennaio 1994, n. 36

    richiamato nel testo della disciplina regionale come parametro della tariffa del servizio idrico integrato e della pubblica fognatura

  • art. 12, comma 1, L.R. Campania n. 4 del 2003

    richiamato nella clausola di esenzione contenuta nell’art. 13, comma 3, della stessa legge regionale

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione fondato su violazione di legge è inammissibile quando la censura si risolva in un richiamo astratto a norme non adeguatamente collegate alla concreta fattispecie e non sia sorretta da specifiche allegazioni in fatto.
  • Quando si contesta la legittimazione passiva o il presupposto soggettivo della pretesa tributaria/contributiva, il ricorrente deve indicare con precisione quali beni, attività o soggetti siano effettivamente coinvolti, in modo da rendere verificabile la pertinenza della doglianza.
  • Nei contributi consortili occorre distinguere tra contributi ordinari dovuti dai proprietari consorziati in ragione del beneficio fondiario e contributi dovuti per l’utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, che hanno diverso presupposto soggettivo e possono essere disciplinati da fonti diverse.
  • La pubblicazione del piano di classifica può rilevare ai fini della prova del presupposto della contribuenza ordinaria, ma la relativa censura in cassazione deve investire specificamente la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata.
  • Se il motivo principale è inammissibile, il ricorso incidentale proposto in via condizionata resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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