Cassazione Civile, Ordinanza n. 03693/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Ufficio ha rettificato la dichiarazione di un imprenditore individuale contestando maggiori ricavi non dichiarati derivanti dalla cessione di immobili, in particolare immobili siti in Trevignano e un immobile sito in Povegliano. In primo grado la CTP ha ridotto sensibilmente i maggiori ricavi accertati; in appello la CTR ha parzialmente accolto il gravame dell’Ufficio, confermando in larga parte la pretesa fiscale e respingendo l’appello incidentale del contribuente. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo, tra l’altro, l’erronea utilizzazione di presunzioni semplici, l’omesso esame di fatti decisivi, la nullità della motivazione, l’inapplicabilità delle garanzie dello Statuto del contribuente, l’erronea portata dell’accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, l’illegittimo ricorso al valore normale e ai valori OMI, e l’illegittimità delle sanzioni. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando, per il profilo dell’immobile di Povegliano, la contraddittorietà/apoditticità della motivazione e, soprattutto, l’erroneità del criterio equitativo fondato sui valori OMI, ritenuto non sufficiente da solo a giustificare la rettifica del corrispettivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale del contribuente, ritenendo infondati o inammissibili tutti i nove motivi. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, rigettandone il primo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla determinazione del maggior ricavo sull’immobile di Povegliano e ha rinviato per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 39, comma 1, lett. d), e 41-bis d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento parziale può fondarsi anche su elementi presuntivi, purché idonei a integrare una prova grave, precisa e concordante; non è limitato a soli elementi certi.
artt. 35 d.lgs. n. 446/1997 e 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati come base normativa dell'avviso di accertamento relativo a IRAP e IVA.
La presunzione semplice può fondarsi anche su un solo elemento, se grave e preciso; in cassazione è censurabile solo il vizio di sussunzione, non la mera rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto al minimo costituzionale; non è ammessa la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione in senso ampio.
Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi di appello va interpretato restrittivamente; è sufficiente la chiara volontà di contestare la decisione di primo grado.
Le garanzie del contribuente nelle verifiche non si applicano all'accertamento a tavolino fondato sul controllo della dichiarazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso principale, può disporsi il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Il giudice decide secondo equità solo se la legge gli attribuisce espressamente tale potere; nel processo tributario non esiste una previsione generale che consenta la decisione equitativa.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
L'obbligo motivazionale dell'atto sanzionatorio separato opera solo quando la sanzione sia irrogata con atto autonomo, non quando sia contestuale all'avviso di accertamento.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
La rettifica dei corrispettivi dichiarati per cessioni immobiliari può essere sostenuta da presunzioni semplici, ma i soli valori OMI non bastano senza ulteriori elementi.
Richiamato quale disposizione che consente la rettifica della base imponibile IVA.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il maggior reddito derivante dalla cessione di immobili può essere provato dall'Amministrazione anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi e precisi; la concordanza può risultare anche da un solo elemento particolarmente significativo, se corroborato dal contesto probatorio complessivo.
- Lo scostamento tra prezzo dichiarato in atto e importo del mutuo erogato all'acquirente può costituire un indice serio di sottofatturazione, perché normalmente gli istituti di credito non concedono finanziamenti superiori al valore del bene dato in garanzia.
- In cassazione la censura sulla valutazione delle presunzioni è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia erroneamente sussunto fatti non conformi ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, oppure abbia escluso tali requisiti pur riconoscendo valore probatorio agli indizi; non è consentita una nuova rivalutazione del merito.
- Il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale: sono rilevanti esclusivamente la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile.
- Nel processo tributario l'appello dell'Ufficio non è inammissibile per difetto di specificità se, pur reiterando le difese già svolte in primo grado, esprime chiaramente la volontà di contestare la decisione impugnata; la sanzione di inammissibilità va applicata in modo restrittivo.
- Le garanzie procedimentali dello Statuto del contribuente previste per accessi, ispezioni e verifiche non si estendono all'accertamento 'a tavolino' fondato sul controllo documentale della dichiarazione.
- Nel giudizio tributario il richiamo ai valori OMI non basta da solo a fondare una rettifica del corrispettivo di vendita: essi devono essere affiancati da ulteriori elementi concreti idonei a sorreggere la presunzione di maggiore imponibile.
- Le sanzioni tributarie irrogate contestualmente all'avviso di accertamento non richiedono una motivazione autonoma e separata, essendo sufficiente una motivazione per relationem quando la pretesa fiscale sia compiutamente indicata nei suoi elementi essenziali.
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