Cassazione Civile, Ordinanza n. 19660/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso della maggiore IRAP versata per l’anno 2008, sostenendo che, a seguito di un accertamento con adesione relativo al 2007, una differenza tra costi accantonati per "fatture da ricevere" e fatture effettivamente ricevute nel 2008 era stata assoggettata a tassazione due volte, prima nel periodo precedente e poi come sopravvenienza attiva nell’anno successivo. L’Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo l’istanza tardiva, perché soggetta al termine quadriennale dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 decorrente dal versamento del saldo IRAP 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, qualificando la vicenda come doppia imposizione di uno stesso provento riferita a due periodi d’imposta diversi, con conseguente applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che non vi fosse duplicazione d’imposta rilevante ai fini del rimborso ex art. 38, ma una pretesa restitutoria soggetta a decadenza; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla non applicabilità dell’art. 21. La società ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha censurato il diniego per difetto di motivazione e per violazione dei principi di difesa, definitività dell’accertamento con adesione, legittimo affidamento e buona fede.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sulla qualificazione della fattispecie come doppia imposizione di uno stesso provento in due diversi periodi d’imposta e non come mera duplicazione materiale del versamento nello stesso periodo. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la CTR si era effettivamente pronunciata sull’applicabilità dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorso incidentale condizionato della società è rimasto assorbito. Le spese sono state poste a carico della soccombente, senza applicazione del doppio contributo unificato perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
disciplina l’istanza di rimborso nei casi di duplicazione materiale del versamento della stessa imposta per il medesimo periodo d’imposta; nel caso concreto la Corte esclude che la fattispecie rientri in tale previsione.
art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
si applica alla domanda di rimborso per il credito d’imposta dopo la formazione del silenzio-rifiuto; la domanda è soggetta al termine biennale per l’istanza e, una volta formatosi il silenzio-rifiuto, alla prescrizione ordinaria del diritto.
art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dall’Agenzia per sostenere che la duplicazione d’imposta rilevante presuppone l’unicità del periodo d’imposta interessato dal versamento.
art. 163 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dall’Agenzia per la stessa tesi sulla nozione di duplicazione d’imposta riferita al medesimo periodo d’imposta.
la censura di omessa pronuncia è respinta perché il giudice di merito aveva effettivamente deciso sul punto relativo all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992.
la scadenza del termine che cade il 29 giugno è prorogata al giorno non festivo successivo, quando il giudizio è celebrato davanti a un’autorità giudiziaria avente sede in Roma.
legge n. 260 del 1949
serve a individuare le festività civili, includendo il 29 giugno (Santi Pietro e Paolo) per gli uffici giudiziari di Roma.
richiamato per affermare che, dopo il silenzio-rifiuto, opera la prescrizione decennale del diritto al rimborso.
il termine di prescrizione decorre solo da quando il diritto può essere fatto valere.
art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dalla società per difetto di motivazione del diniego; la censura resta assorbita/inesaminata per effetto del rigetto del ricorso principale.
art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241
invocato dalla società per difetto di motivazione e chiarezza del diniego; la censura non incide sull’esito finale.
art. 24 Cost.
invocato dalla società in relazione al diritto di difesa e alla stabilità dell’accertamento con adesione.
art. 2, comma 4, d.lgs. n. 218/1997
richiamato dalla società nel sostenere la definitività dell’accertamento con adesione.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 218/1997
richiamato dalla società nel sostenere la definitività dell’accertamento con adesione.
artt. 3, 53 e 97 Cost.
richiamati dalla società in relazione al principio di legittimo affidamento e al buon andamento/imparzialità, senza accoglimento del relativo motivo incidentale.
richiamato dalla società a sostegno della tutela del legittimo affidamento e della buona fede.
Massime di principio
- La qualificazione della domanda di rimborso dipende dalla struttura giuridica della pretesa: se il prelievo asseritamente indebito deriva da una duplicazione materiale del versamento nello stesso periodo d’imposta, opera l’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; se invece la contestazione riguarda una doppia imposizione su annualità diverse, la fattispecie va ricondotta alla disciplina generale dei rimborsi di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a contestare una qualificazione che il giudice di merito non ha posto a fondamento della decisione.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza di merito, anche implicitamente o per implicito coordinamento argomentativo, abbia in realtà esaminato e risolto la questione devoluta sul punto controverso.
- Nelle controversie di rimborso tributario, una volta formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria, che decorre da quando il diritto può essere esercitato e resta sospesa nel tempo necessario alla formazione del silenzio-rifiuto.
- Nel giudizio instaurato davanti agli uffici giudiziari con sede in Roma, il termine processuale che scade il 29 giugno è prorogato al primo giorno non festivo successivo, poiché tale data è considerata festiva agli effetti civili.
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