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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19609/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia, per quanto emerge dal brano, riguarda la ripartizione di responsabilità in relazione a opere di contenimento e a vicende intervenute sulle aree oggetto dell'intervento dopo l'approvazione del progetto esecutivo e dopo la riaggiudicazione dei lavori. La corte d'appello aveva ritenuto una corresponsabilità dell'ATI per carenze progettuali, condannandola a manlevare l'ente nella misura del 50% delle spese relative alle opere. Con il terzo motivo la ricorrente deduceva omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la consulenza tecnica di parte depositata in appello aveva escluso la responsabilità dei progettisti per gli eventi successivi all'approvazione del progetto esecutivo. Con il quarto motivo denunciava la violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che i fatti indicati dal consulente di parte dell'ente pubblico, in particolare l'estraneità dell'ATI agli interventi successivi e la loro esclusiva decisione e realizzazione da parte dell'ente, fossero fatti non specificamente contestati e dovessero quindi essere posti a fondamento della decisione. In precedenza il ricorso aveva anche censurato la decisione sulla ricusazione, ma il testo chiarisce che il rigetto dell'istanza di ricusazione non è autonomamente impugnabile e che l'eventuale vizio si converte solo in motivo di impugnazione contro la sentenza, non essendo qui stato dedotto con la necessaria specificità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi esaminati. Quanto alla ricusazione, ha ribadito che l'ordinanza che la decide è espressamente non impugnabile e che il rigetto dell'istanza non è autonomamente ricorribile per cassazione; l'eventuale vizio relativo alla incompatibilità del giudice può solo rifluire come motivo contro la sentenza, nei limiti in cui si traducano censure specifiche alla decisione, che nel caso non risultano formulate. Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse invece esaminato sia la c.t.u. sia gli elementi forniti dalle parti, affermando espressamente che tali elementi non consentivano una diversa qualificazione delle responsabilità. Perciò la doglianza sull'omesso esame di fatto decisivo si risolveva in una critica di merito non sindacabile in cassazione; analogamente, la censura ex art. 115 c.p.c. era inammissibile perché fondata sulla medesima rivalutazione del materiale istruttorio. Il ricorso, per la parte descritta nel brano, non è stato accolto.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.c.

    richiamato quale norma che individua il giudice competente a decidere sulla ricusazione; la decisione è qualificata come non impugnabile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il motivo per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando il fatto risulti comunque esaminato dal giudice di merito e la censura miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato quando il giudice abbia considerato gli elementi di causa, anche se li abbia valutati diversamente da quanto sostenuto dalla parte; la censura non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    non è richiamato espressamente nel brano, quindi non determinabile dal testo.

Massime di principio

  • L'ordinanza che decide sulla ricusazione è non impugnabile; il rigetto dell'istanza non può essere fatto valere autonomamente in cassazione, ma solo come eventuale vizio da veicolare contro la sentenza finale nei limiti consentiti.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la sentenza di merito dimostra di avere esaminato il fatto o gli elementi probatori richiamati; in tal caso la doglianza degrada a richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste quando il giudice abbia preso in considerazione gli elementi di prova e li abbia semplicemente interpretati in modo difforme da quello prospettato dalla parte.
  • In cassazione non è censurabile il convincimento del giudice di merito quando esso sia sorretto da una valutazione del materiale istruttorio e la critica miri soltanto a sostituire una diversa lettura delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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