Cassazione Civile, Ordinanza n. 19617/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La Questura di Torino aveva chiesto al Giudice di Pace una terza proroga del trattenimento di un cittadino tunisino presso il CPR di Torino. All'udienza di opposizione l'interessato aveva contestato la proroga deducendo, in sintesi, l'assenza di un valido presupposto legale per la proroga successiva alla prima, la mancata prova di un accordo Italia-Tunisia in materia di rimpatri, la mancanza di elementi concreti che rendessero probabile l'identificazione o necessaria la protrazione del trattenimento per organizzare il rimpatrio, l'irrilevanza del rifiuto di sottoporsi al tampone e il superamento dei termini massimi di trattenimento. Con cinque motivi di ricorso per cassazione ha denunciato: 1) nullità per motivazione apparente o inesistente e violazione delle norme costituzionali, della direttiva rimpatri e del testo unico immigrazione; 2) violazione dell'art. 14, comma 5, T.U. immigrazione per mancata allegazione/prova dell'accordo con la Tunisia; 3) violazione delle condizioni per la proroga, poiché non vi sarebbero elementi concreti né necessità organizzative rilevanti e il rifiuto del tampone non sarebbe decisivo; 4) impossibilità di prorogare per assenza di vettore idoneo; 5) superamento dei termini massimi di trattenimento. Il Ministero e la Questura non hanno resistito con difese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente rispetto agli altri. Ha affermato che, trattandosi di terza proroga del trattenimento, il provvedimento impugnato non esplicitava i concreti elementi da cui desumere la probabilità dell'identificazione o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare il rimpatrio, né dava conto dell'operatività di accordi di rimpatrio tra Italia e Tunisia. Il giudice di pace si era limitato a recepire la richiesta della Questura e a menzionare il mancato tampone senza spiegare perché tale condotta fosse rilevante ai fini legali della proroga. È stato quindi ravvisato un vizio di motivazione assolutamente carente o comunque apparente. Conseguentemente la Cassazione ha cassato senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace, perché il termine entro cui la proroga poteva essere disposta era già decorso. Non è stata regolata la liquidazione delle spese nel dispositivo, rinviandosi la relativa liquidazione al giudice di merito secondo il regime del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è invocato per denunciare nullità del provvedimento per motivazione apparente o inesistente e violazione di norme processuali e costituzionali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato per denunciare la violazione di norme sostanziali sulla proroga del trattenimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è invocato per la censura sul mancato esame del superamento dei termini massimi di trattenimento
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a presidio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 13 Cost.
è indicato come parametro che impone una rigorosa base legale e motivazionale per la limitazione della libertà personale
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
"la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (…) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri"
per le proroghe successive alla prima occorrono elementi concreti che rendano probabile l'identificazione o rendano necessario il trattenimento per organizzare il rimpatrio; la proroga ulteriore è legata anche all'esistenza di accordi di rimpatrio con il Paese d'origine
direttiva 2008/115/CE, art. 15, parr. 2, 4, 3, 5 e 6
richiamata quale fonte sovranazionale disciplinante i presupposti e i limiti del trattenimento ai fini del rimpatrio
citato nel ricorso, senza una specifica statuizione autonoma nella motivazione
citato nel primo motivo in relazione al vizio di motivazione e alla dedotta omissione di pronuncia sulle censure
richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell'immigrazione e del trattenimento
richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell'immigrazione e del trattenimento
richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell'immigrazione e del trattenimento
art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando il termine perentorio per disporre la proroga è già spirato
indicato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
indicato per la liquidazione delle spese da parte del giudice competente nel caso di cassazione senza rinvio
ritenuto non applicabile alla soccombenza di un'Amministrazione statale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicabile perché il processo risulta esente da contributo
Massime di principio
- Nel giudizio sulla proroga del trattenimento amministrativo dello straniero, il provvedimento del giudice deve dare conto in modo specifico e non meramente adesivo dei concreti elementi che giustificano la proroga, specie quando si tratti di proroghe successive alla prima.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il provvedimento riproduce o comunque rende riconoscibili gli elementi fattuali e logici posti a base della decisione; non è sufficiente un rinvio apodittico alla richiesta dell'autorità di polizia.
- La proroga del trattenimento incide su un diritto inviolabile della persona e, perciò, è consentita solo nei limiti e alle condizioni rigidamente previsti dalla legge, senza margini di discrezionalità non espressamente previsti.
- Per le proroghe ulteriori al primo periodo di trattenimento, la legge richiede elementi concreti che rendano probabile l'identificazione oppure la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare il rimpatrio; il giudice deve verificare in concreto tali presupposti.
- Quando il termine perentorio entro cui la proroga poteva essere disposta è ormai decorso, la cassazione può avvenire senza rinvio, perché non residua alcun potere di nuova decisione sulla proroga.
- In presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002 e non la condanna ordinaria alle spese in favore dello Stato.
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