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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19600/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale conferito per la progettazione e l’aggiornamento, con perizia di variante, di un’opera pubblica destinata a casa di ricovero per minori. I professionisti avevano ottenuto in un primo momento il compenso per il progetto originario; poi, a seguito di sopravvenienze normative e di richieste tecniche dell’amministrazione, avevano redatto ulteriori elaborati chiedendone il pagamento. Il Collegio arbitrale aveva riconosciuto il diritto al compenso e, in via subordinata, la responsabilità contrattuale del Comune per non avere compiuto gli atti necessari al perfezionamento del finanziamento. La Corte d’appello, in un primo tempo, aveva annullato il lodo; la Cassazione aveva cassato con rinvio limitatamente alla corretta applicazione della disciplina sulle perizie suppletive. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione del Comune contro il lodo. Nel ricorso per cassazione il Comune deduce, con un unico motivo, falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1179 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la responsabilità dell’ente per mancata approvazione/trasmissione del progetto rielaborato, mentre in realtà i professionisti avevano assunto l’obbligo di introdurre tutte le modifiche necessarie senza maggiori compensi; inoltre le variazioni progettuali sarebbero state tali da snaturare l’originario progetto e il primo progetto non sarebbe stato appaltabile per carenze tecniche e aumento eccessivo dei costi. La controricorrente ha resistito. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, non attaccavano tutte le autonome basi del decisum e, soprattutto, mascheravano sotto la rubrica della violazione di legge una contestazione di merito sulla ricostruzione fattuale compiuta dagli arbitri e recepita dalla Corte d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha escluso che il vizio di procura rendesse inammissibile l’impugnazione, qualificando l’errore nel numero della sentenza come mero errore materiale; tuttavia ha poi rilevato che il motivo unico non colpiva la decisione impugnata nella parte decisiva, perché non censurava specificamente l’affermazione della Corte d’appello sulla congruità della motivazione arbitrale né l’ulteriore ratio secondo cui, anche a prescindere dalla responsabilità contrattuale del Comune, restava fermo il diritto dei professionisti al compenso a titolo contrattuale. Inoltre la doglianza, formalmente proposta come violazione di legge, era in realtà volta a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti. Il Comune è stato condannato alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario, ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    è richiamato dal ricorrente per escludere la propria responsabilità contrattuale; la Corte osserva che la censura, pur formalmente evocandolo, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti.

  • art. 1223 c.c.

    è richiamato dal ricorrente sulla quantificazione/conseguenze dell’inadempimento, ma la doglianza è ritenuta sostanzialmente fattuale e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 1179 c.c.

    è invocato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne affronta un’interpretazione autonoma, poiché la censura è qualificata come meramente fattuale.

  • art. 829 c.p.c.

    è menzionato nel ragionamento della Corte di merito richiamato nella decisione, quanto ai limiti dell’impugnazione del lodo e alla congruità della motivazione arbitrale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorrente lo invoca per la violazione di legge, ma la Corte ribadisce che tale vizio richiede un errore nell’interpretazione della norma astratta e non una diversa lettura del fatto.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 c.p.c.

    sono le norme processuali che hanno regolato la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata come fonte dell’inserimento del comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass. n. 24054/2017

    richiamata per il principio di distinzione tra violazione di legge e censura sulla ricostruzione del fatto.

  • Cass. n. 19602/2020

    richiamata per affermare che il merito e la valutazione delle prove non sono riesaminabili in sede di legittimità se la motivazione del lodo non è mancante o assolutamente carente.

  • Cass. n. 32838/2022

    richiamata in continuità con il principio sulla non rivalutabilità del merito in cassazione nella fase rescindente.

  • Cass. n. 9938/2008

    richiamata in tema di errore materiale nella procura speciale che non determina inammissibilità quando il contesto del ricorso consente di individuare con certezza la decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. ricorre solo quando si denunci un errore nell’individuazione o interpretazione della norma astratta; se la doglianza mira invece a contestare l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove, essa è inammissibile come motivo di legittimità se formulata in termini di violazione di legge.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; se anche una sola ratio resta non censurata, il ricorso è inammissibile per difetto di decisività.
  • In sede di impugnazione del lodo arbitrale, il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito o delle prove quando la motivazione arbitrale sia esistente e non meramente apparente o assolutamente carente.
  • Un errore materiale nell’indicazione della sentenza impugnata nella procura speciale non comporta inammissibilità se dal complesso dell’atto risulta con chiarezza quale provvedimento sia effettivamente oggetto di ricorso.
  • Quando il ricorrente contesti la responsabilità contrattuale ma non aggredisca la statuizione autonoma sul diritto al compenso fondata su altro titolo o su altra ratio, la censura può risultare priva di interesse o comunque non decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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