Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19603/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’azione proposta dalla società cessionaria di crediti per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute da una ASL per prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata e poi cedute pro soluto. In primo grado la domanda era stata rigettata anche sul presupposto dell’inopponibilità della cessione verso l’ente pubblico; in appello la società aveva ottenuto l’accoglimento della pretesa e la condanna della ASL al pagamento del credito complessivo, con interessi legali dalla domanda. La ASL ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perché la domanda sarebbe stata volta a ottenere diritti patrimoniali consequenziali all’annullamento di un atto amministrativo; 2) carenza di legittimazione attiva della cessionaria per mancata accettazione della cessione da parte dell’azienda sanitaria; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e cattiva ripartizione dell’onere probatorio, sostenendo che la cessionaria avrebbe dovuto provare tutti i fatti costitutivi del credito, compreso l’accreditamento, la C.O.M. e il mancato superamento del tetto di spesa; 4) analoghe censure sul mancato superamento della C.O.M.; 5) analoga censura sul mancato superamento del tetto di spesa, sostenendo anche che la documentazione in atti dimostrerebbe invece lo sforamento. La cessionaria ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato il capo della sentenza che aveva riconosciuto soltanto gli interessi legali dalla domanda, invece degli interessi moratori e/o dalla decorrenza da essa indicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della ASL, ritenendo preclusa la censura di giurisdizione per giudicato interno, e comunque inammissibili o infondati gli altri motivi perché non pertinenti al decisum, generici e non autosufficienti, oltre che contrari a consolidati precedenti in tema di cessione dei crediti verso la P.A. e di riparto dell’onere probatorio su C.O.M. e tetto di spesa. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale della cessionaria, perché tardivo rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata e, comunque, travolto dall’inammissibilità del ricorso principale. La Corte ha quindi condannato la ricorrente principale alle spese di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c.

    La cessione del credito è, in via generale, consentita anche senza il consenso del debitore ceduto; il consenso dell’amministrazione non è richiesto per i crediti derivanti da rapporti diversi da quelli di durata soggetti a disciplina speciale.

  • art. 69 R.D. n. 2440/1923

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la necessità della notificazione e dell’accettazione nei confronti della P.A., ma la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta.

  • art. 70 R.D. n. 2240/1923

    Il divieto di cessione senza adesione della P.A. opera solo per rapporti di durata, come appalto e somministrazione/fornitura, a tutela della regolare esecuzione del rapporto; per gli altri crediti vale la disciplina codicistica ordinaria.

  • art. 9 L. n. 2248/1865, All. E

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione; la censura è però dichiarata preclusa dal giudicato interno.

  • art. 339 L. n. 2248/1865, All. E

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta giurisdizione amministrativa, senza esame nel merito per giudicato interno.

  • art. 7, comma 3, L. n. 1034/1971

    Richiamato per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande di diritti patrimoniali consequenziali all’annullamento di atti amministrativi.

  • art. 186-ter c.p.c.

    Norma invocata in primo grado dalla cessionaria per ottenere un provvedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che il superamento della C.O.M. e del tetto di spesa sono fatti impeditivi, la cui prova grava sulla ASL/debitore, non sulla struttura accreditata o cessionaria.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Utilizzato come ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi che si limitano a riproporre tesi già confutate senza confrontarsi con la giurisprudenza consolidata.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare era già spirato quando è stato proposto il ricorso incidentale.

  • art. 326 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve anche per il notificante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Massime di principio

  • La questione di giurisdizione, se definita dal giudice di primo grado e non devoluta con specifico motivo di appello, si consolida in giudicato interno e non può essere riproposta in cassazione.
  • Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione senza adesione del debitore opera in via speciale solo per i rapporti di durata espressamente considerati dalla legge; per gli altri crediti si applica la regola generale della libera cedibilità ex art. 1260 c.c.
  • Nelle controversie sul pagamento di prestazioni sanitarie rese da struttura accreditata, il superamento della capacità operativa massima e del tetto di spesa integra fatto impeditivo del diritto al corrispettivo, e l’onere della prova incombe sull’ente debitore che lo eccepisce.
  • Il ricorrente per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese già svolte in merito, senza critica puntuale e autosufficiente, determina l’inammissibilità del motivo.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre il termine breve è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile; la notifica della sentenza fa decorrere il termine breve anche per il soggetto che l’ha notificata.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoProveGiurisdizioneImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.