Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19601/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva rigettato la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli. Nel giudizio di merito erano stati ritenuti legittimi sia il profilo formale del provvedimento, perché sottoscritto da un viceprefetto delegato, sia quello sostanziale, perché al momento dell'accertamento l'interessato risultava privo di regolare permesso di soggiorno; era inoltre stato negato il termine per la partenza volontaria per rischio di fuga e per mancata dimostrazione di adeguate garanzie finanziarie. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un error in procedendo, lamentando la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 181, 309 e 702-bis c.p.c., nonché dell'art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 150/2011, sostenendosi che il Giudice di pace avesse deciso la causa senza fissare una nuova udienza nonostante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 31 marzo 2021.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, il rito sommario e la disciplina speciale impongono celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso, sicché la regola generale dell'art. 181 c.p.c. sulla mancata comparizione delle parti e sulla fissazione di una nuova udienza non si applica. Il rinvio della trattazione è giustificato solo in caso di irregolarità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, circostanza non dedotta nel caso concreto. Non essendo stati allegati impedimenti alla comparizione né vizi di notifica, il ricorso è stato rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per il mancato svolgimento di attività difensiva dell'Amministrazione intimata.

Norme richiamate

  • art. 181 c.p.c.

    mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza

    La regola generale non si applica al giudizio di opposizione al decreto di espulsione, perché incompatibile con la specialità del procedimento.

  • art. 309 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, in connessione con il rito sommario applicabile al procedimento speciale.

  • art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998

    Norma che prevede la competenza del giudice di pace per l'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione.

  • art. 18, comma 1, d.lgs. 150/2011

    Richiamato come disciplina del procedimento di opposizione, applicabile con il rito sommario ove non diversamente disposto.

  • art. 18, comma 7, d.lgs. 150/2011

    il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso

    La previsione del termine breve conferma la natura accelerata del procedimento e l'incompatibilità con la regola generale di rinvio per mancata comparizione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma del motivo di ricorso per cassazione relativo a un asserito error in procedendo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, la disciplina speciale prevale sulla regola generale dell'art. 181 c.p.c. in tema di mancata comparizione delle parti.
  • La natura del procedimento di espulsione, connotata da celerità, semplificazione e impulso officioso, impedisce che la mancata comparizione alla prima udienza comporti automaticamente la fissazione di una nuova udienza.
  • Il rinvio della trattazione in tale procedimento è giustificato soltanto quando risulti un vizio della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza oppure un concreto impedimento alla comparizione, che deve essere allegato dalla parte interessata.
  • Nel ricorso per cassazione per error in procedendo, la censura deve indicare specificamente il vizio processuale dedotto e il concreto pregiudizio derivatone; la mera doglianza della mancata rinvìa dell'udienza, in assenza di irregolarità notificatorie, non è sufficiente a determinare la nullità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.