Cassazione Civile, Ordinanza n. 19611/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (autore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per diffamazione a mezzo stampa relativo al libro "Il caso Genchi", nel quale erano riportati passaggi riferiti a due magistrati. In primo grado il tribunale aveva condannato gli autori del libro al risarcimento dei danni in favore dei magistrati. La corte d'appello, in sede penale, aveva poi assolto gli imputati perché il fatto non costituiva reato, ma la Cassazione penale aveva annullato con rinvio ai soli effetti civili. Nel giudizio civile di rinvio la corte d'appello ha confermato la responsabilità risarcitoria, ritenendo non veritiera e lesiva della reputazione la parte del libro riguardante un magistrato, per l'attribuzione di più contatti telefonici con un indagato e per l'insinuazione di violazioni tabellari, e quella riguardante l'altro magistrato, per la ripresa di notizie su rapporti di parentela e ruolo di un soggetto collegato a una casa di cura. Il ricorso principale contestava, per il primo magistrato, la violazione delle norme sulla diffamazione, sul diritto di critica e sulla motivazione, sostenendo che la lettura data dalla corte fosse errata e che i fatti narrati fossero veri o comunque riportati in chiave di inchiesta giornalistica; per il secondo magistrato contestava anche la mancata considerazione di una successiva sentenza penale di assoluzione del giornalista originario della notizia. Il ricorso incidentale del coautore negava la propria qualità di coautore del libro e, subordinatamente, contestava la prova del danno e la sua liquidazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale limitatamente alla posizione del magistrato indicato come Picazio, ritenendo corretta la valutazione di merito sulla non veridicità dei fatti riportati e insindacabile in cassazione la ricostruzione della capacità diffamatoria e del superamento dei limiti del diritto di critica. Ha invece accolto, limitatamente alla posizione del magistrato indicato come Cascini, il ricorso principale e il ricorso incidentale, rilevando che la successiva sentenza penale definitiva aveva escluso la rilevanza penale delle stesse affermazioni originarie da cui il libro aveva tratto parte del contenuto diffamatorio; poiché il pregiudizio era stato causato da un unico fatto dannoso al quale avevano concorso più condotte, la sentenza favorevole resa nei confronti di uno dei coautori/concorrenti poteva essere opposta anche agli altri ex art. 1306 c.c. in relazione all'art. 2055 c.c. Ne è seguita la cassazione senza rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata. Le spese sono state compensate tra il ricorrente principale, il ricorrente incidentale e il resistente Cascini, mentre quelle relative al rapporto con Picazio sono state poste a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
Richiamato come base della responsabilità aquiliana per il danno da diffamazione e per censurare la decisione di merito; la Corte precisa però che il motivo, in sostanza, mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.
Norma evocata dal ricorrente come disciplina della diffamazione a mezzo stampa.
Richiamato per l'esimente del diritto di critica; la Corte ribadisce che essa richiede verità, continenza e interesse pubblico, e che nel caso concreto la scriminante non operava per la parte relativa al magistrato Picazio.
art. 21 Cost.
Richiamato a sostegno della libertà di manifestazione del pensiero e dell'attività giornalistica, ma non tale da legittimare la diffusione di fatti non veri o non verificati nei limiti accertati dai giudici di merito.
La Corte sottolinea che non è consentita la mescolanza di censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, e che il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
Indicato quale base dell'annullamento con rinvio ai soli effetti civili disposto dalla Cassazione penale.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Applicato nel senso che la solidarietà tra più autori del danno richiede l'unicità del fatto dannoso rispetto al danneggiato, anche se le condotte sono autonome e i titoli di responsabilità diversi.
Ritenuto applicabile per opporre agli altri condebitori solidali la sentenza favorevole resa in favore di uno di essi, quando non fondata su ragioni personali.
Richiamato in combinazione con le norme civilistiche sul risarcimento del danno da reato.
Evocato dal ricorrente incidentale in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione.
Richiamato per i criteri di liquidazione del danno risarcibile.
Evocato quale criterio di risarcibilità del danno conseguenza.
Evocato per la liquidazione equitativa del danno.
Richiamato in tema di onere della prova del pregiudizio e dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria.
Richiamato in relazione al ricorso a presunzioni semplici nella prova del danno.
Evocato per contestare la valutazione presuntiva del danno e la sua prova contraria.
art. 27, primo comma, Cost.
Invocato dal ricorrente incidentale per contestare un'imputazione di responsabilità per fatto altrui, ma la Corte ha ricondotto la questione alla solidarietà civile tra coautori del danno, non alla responsabilità penale.
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di concorso di persone nel reato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito mescolare, nella stessa censura, doglianze di violazione di legge e di vizio di motivazione senza distinguere chiaramente i profili dedotti; la Corte non può ricostruire d'ufficio il contenuto delle critiche.
- In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione sulla veridicità dei fatti narrati, sulla continenza espressiva e sull'esistenza dell'interesse pubblico alla notizia è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato.
- Il diritto di critica può operare solo se il giudizio espresso si fonda su un nucleo fattuale almeno ragionevolmente vero o putativo e non oltrepassa i limiti della continenza; se il fatto attribuito è non vero o viene presentato in modo tale da alterarne il significato, l'esimente non si applica.
- Nel giornalismo d'inchiesta il controllo giudiziale si concentra soprattutto sulla lealtà, buona fede e accuratezza nella ricerca delle fonti, ma ciò non esonera dall'obbligo di una base fattuale obiettiva e attendibile quando si formulano sospetti idonei a ledere la reputazione altrui.
- Ai fini dell'art. 2055 c.c., l'unicità del fatto dannoso va riferita alla posizione del danneggiato e al risultato lesivo finale, non alla coincidenza delle singole condotte, dei loro tempi, luoghi o titoli di responsabilità.
- Quando più soggetti concorrono a diffondere il medesimo contenuto lesivo, la successiva ripresa di un articolo o di una notizia già pubblicata non esclude la responsabilità solidale, se contribuisce causalmente al medesimo evento dannoso.
- La sentenza favorevole resa in un giudizio relativo a uno dei condebitori solidali può essere opposta anche dagli altri, purché non sia fondata su ragioni personali e l'eccezione sia tempestivamente sollevata.
- L'omesso esame rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo, non meri argomenti difensivi, questioni giuridiche o singoli elementi istruttori già comunque considerati dal giudice di merito.
- La prova del danno da diffamazione e la sua liquidazione possono essere sostenute anche da presunzioni, ma tali presunzioni restano confutabili e devono comunque essere valutate in relazione agli elementi concreti di causa.
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