Cassazione Civile, Ordinanza n. 15224/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione di sette cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e imposte dirette relative agli anni 2008-2013. La società contribuente aveva dedotto vizi di notifica delle cartelle, intervenuta decadenza, prescrizione quinquennale di alcuni crediti, difetto di motivazione, mancata applicazione del cumulo giuridico sulle sanzioni e errato calcolo di aggio e interessi di mora. La CTR aveva rigettato l’appello principale della contribuente e quello incidentale dell’Amministrazione. In cassazione la società ha proposto otto motivi: 1) inesistenza/nullità delle notifiche effettuate in formato .pdf; 2) nullità della notifica tramite indirizzo PEC non censito nei pubblici registri; 3) prescrizione quinquennale dei tributi; 4) nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973; 5) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo al controllo automatizzato; 6) violazione dell’art. 7 l. 212/2000; 7) violazione dell’art. 17 d.lgs. 212/2000 come modificato; 8) illegittima liquidazione delle spese in favore dell’Amministrazione senza difesa tecnica. L’Amministrazione ha proposto ricorso incidentale, deducendo la tardività del ricorso introduttivo di primo grado ex art. 21 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell’Amministrazione, ritenendo fondata la censura sulla tardività del ricorso introduttivo della contribuente. Ha affermato che, in materia di cartelle di pagamento, la questione della tempestività dell’impugnazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e precede logicamente ogni questione sulla validità della cartella o della sua notifica. Se il contribuente contesta la ritualità della notifica ma impugna comunque l’atto, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza della cartella, per provare di aver rispettato il termine perentorio di 60 giorni. In applicazione di tale principio, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio al giudice di merito in diversa composizione, che dovrà accertare la tempestività dell’impugnazione con riferimento a ciascuna delle sette cartelle. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento, nel contesto delle censure di validità della notifica.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti tributari.
artt. 21, 23 e 24 d.lgs. 82/2005
Invocati dalla ricorrente principale per sostenere l’inesistenza o nullità delle notifiche in formato digitale .pdf.
Richiamato in relazione ai vizi di notifica dedotti dalla contribuente.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia su alcuni motivi di appello.
Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale dei tributi oggetto delle cartelle.
Richiamato nel motivo relativo alla pretesa nullità della sentenza di primo grado.
Richiamato quale base del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Richiamato quale base del controllo automatizzato ai fini IVA.
Invocato per censurare la motivazione della decisione d’appello.
art. 17 d.lgs. 212/2000
Richiamato, come modificato dall’art. 13-quater l. 214/2011, nel motivo sulla decisione d’appello.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite liquidate in favore dell’Amministrazione.
artt. 82 e 91, comma 1, c.p.c.
Richiamati per contestare la liquidazione delle spese in assenza di difesa tecnica dell’ente.
Norma decisiva: il termine di 60 giorni per impugnare la cartella; la Corte afferma che la tempestività è rilevabile d’ufficio e che il contribuente, se contesta la notifica, deve provare quando ha conosciuto l’atto.
Corte di Giustizia UE, sentenza 11 aprile 2019, PORR Építési Kft., causa C-691/17
Richiamata per affermare che, in presenza di imposta armonizzata, il principio di effettività del diritto UE prevale sui principi processuali interni che rendano eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti comunitari.
Massime di principio
- In materia di impugnazione delle cartelle di pagamento, la verifica della tempestività del ricorso introduttivo è questione preliminare e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché attiene alla stessa ammissibilità dell’impugnazione.
- La contestazione della validità della notifica della cartella non esonera il contribuente dall’onere di provare quando abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto, se intende sostenere la tempestiva proposizione del ricorso oltre la notifica formale dedotta come invalida.
- Il giudice deve verificare la tempestività dell’impugnazione con riferimento a ciascun atto impugnato, soprattutto quando le cartelle siano plurime e notificate in momenti diversi.
- Le questioni relative a nullità della cartella, vizi della notifica, prescrizione o motivazione restano logicamente assorbite se il ricorso introduttivo risulta tardivo.
- Nei giudizi tributari, la mancata verifica del termine di impugnazione comporta cassazione della decisione e rinvio al giudice di merito per l’accertamento puntuale dei presupposti temporali dell’azione.
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