Cassazione Civile, Ordinanza n. 15150/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo per saldi passivi di conto corrente, proposta da un fideiussore della società debitrice principale. In primo grado il tribunale aveva rigettato l'opposizione; la corte d'appello aveva confermato il rigetto valorizzando la documentazione contabile prodotta, gli estratti conto non contestati, la consulenza tecnica d'ufficio e anche le risultanze di un piano di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall. La ricorrente per cassazione ha articolato sei motivi: ha chiesto innanzitutto una questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 t.u.b.; ha poi dedotto la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI ritenuto espressione di intesa restrittiva della concorrenza, sostenendo che la nullità avrebbe dovuto colpire l'intero contratto o comunque le clausole di deroga all'art. 1957 c.c.; ha invocato anche l'art. 1322 c.c. sulla meritevolezza degli interessi; ha contestato la prova del credito bancario, ritenendo inconferenti gli elementi valorizzati e viziata la c.t.u.; ha negato rilievo probatorio alle risultanze del procedimento concorsuale e al riconoscimento del debito contenuto nel piano di ristrutturazione; ha infine censurato il mancato scomputo di una somma versata da altra garante, sostenendo che la c.t.u. e i giudici di merito avessero errato nel ritenere sufficiente, per rigettare l'opposizione, un credito della banca comunque superiore a quello richiesto in via monitoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 t.u.b. per difetto di rilevanza, perché la sentenza impugnata non aveva deciso la causa su tale norma. Ha poi dichiarato inammissibili i primi due motivi sulla nullità delle fideiussioni, rilevando che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, le fideiussioni "a valle" di intese anticoncorrenziali sono colpite da nullità parziale limitatamente alle clausole riproduttive dello schema vietato, salvo prova di una diversa volontà delle parti; inoltre la ricorrente non aveva prodotto né il provvedimento della Banca d'Italia né il modello ABI necessario per dimostrare l'esatta coincidenza, sicché la doglianza restava assertiva. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza non aveva affrontato il tema della meritevolezza ex art. 1322 c.c. e non risultava che la questione fosse stata adeguatamente introdotta in appello. Anche gli ultimi motivi sono stati dichiarati inammissibili: la censura sull'onere della prova e sulla valutazione della c.t.u. mirava in realtà a una revisione del merito, mentre la corte d'appello aveva deciso sulla base della consulenza tecnica, della documentazione acquisita e della mancata formulazione di critiche specifiche e motivate; quanto al piano di ristrutturazione e alle risultanze concorsuali, esse erano state usate solo come riscontro delle conclusioni peritali. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. n. 385 del 1993
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la decisione impugnata non si era fondata su questa norma.
Richiamato solo nel prospettare la questione di costituzionalità dell'art. 50 t.u.b.
Le fideiussioni conformi a un'intesa anticoncorrenziale sono nulle solo parzialmente, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema vietato.
Richiamato nei motivi di ricorso insieme alle altre norme antitrust.
Richiamato nei motivi di ricorso insieme alle altre norme antitrust.
Richiamato nei motivi di ricorso insieme alle altre norme antitrust.
art. 41 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura antitrust.
art. 101 TFUE
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura antitrust.
La nullità colpisce solo le clausole riproduttive dell'intesa vietata, salvo interdipendenza con il resto del contratto.
Richiamato nel motivo relativo alla validità delle fideiussioni e alla loro pretesa deroga alle norme codicistiche.
La ricorrente sosteneva la nullità delle clausole che derogavano alla decadenza semestrale; la Corte ha osservato che la nullità totale richiede la prova dell'interdipendenza tra clausola nulla e restante contratto.
La censura sulla meritevolezza è stata dichiarata inammissibile perché non risultava trattata dalla sentenza impugnata né adeguatamente introdotta in appello.
Richiamato nei motivi sulla prova del credito; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito non fosse fondata su una regola astratta di riparto dell'onere della prova, ma sulla valutazione delle risultanze peritali e documentali.
Richiamato quale parametro della censura sulla valutazione delle prove; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a una revisione del merito.
Richiamato quale parametro della censura sulla valutazione delle prove; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a una revisione del merito.
art. 182-bis legge fall.
Il piano di ristrutturazione della debitrice principale è stato considerato solo come elemento di riscontro documentale delle conclusioni peritali.
La ricorrente lo invocava per affermare che il riconoscimento del debito non impedisce di contestare il rapporto sottostante; la Corte non ha accolto la censura, rilevando comunque l'inammissibilità del motivo e la funzione meramente confermativa del piano di ristrutturazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Le fideiussioni predisposte in esecuzione di un'intesa anticoncorrenziale possono essere colpite solo da nullità parziale, limitatamente alle clausole che riproducono lo schema vietato; la nullità dell'intero contratto richiede la prova che la clausola nulla sia inscindibilmente interdipendente con il resto del regolamento negoziale.
- Chi deduce la nullità di una fideiussione per conformità allo schema ABI deve allegare e provare il concreto contenuto dello schema da confrontare e il provvedimento autoritativo pertinente; una mera affermazione di identità del testo non è sufficiente.
- La censura che pretende una rivalutazione della consulenza tecnica d'ufficio e del materiale probatorio, senza indicare un vero errore di diritto o un omesso esame decisivo, è inammissibile in cassazione.
- Le risultanze di un piano di ristrutturazione o di un riconoscimento del debito possono essere considerate dal giudice di merito come elementi di riscontro documentale, ma la loro valorizzazione resta una questione di apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non illogica.
- Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile se la norma denunciata non ha inciso sulla decisione impugnata e quindi manca il requisito della rilevanza.
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