Cassazione Civile, Ordinanza n. 15153/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da fideiussioni prestate da due soci di una società poi cancellata dal registro delle imprese, a garanzia dei debiti della società verso la banca. Il tribunale aveva respinto le domande dei garanti e, su domanda riconvenzionale dell'istituto di credito, li aveva condannati al pagamento del saldo passivo di un conto corrente societario. In appello le domande sono state respinte. In Cassazione una garante ha proposto ricorso principale con cinque motivi: 1) omessa rilevazione d'ufficio dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; 2) nullità della sentenza di primo grado per mancata riassunzione del giudizio nei confronti dei soci-successori della società estinta; 3) erronea qualificazione della fideiussione come contratto autonomo di garanzia e asserita conformità dello schema contrattuale alla disciplina antitrust; 4) omesso esame e nullità della polizza di garanzia per violazione delle norme antitrust; 5) diritto del correntista/garante a ottenere la documentazione bancaria ex art. 119 T.U.B. anche in corso di causa. L'altro garante ha proposto ricorso incidentale in due motivi: nullità del contratto di fideiussione per schema anticoncorrenziale con clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.; e erronea esclusione del litisconsorzio necessario e dell'estinzione del giudizio per mancata riassunzione verso i soci della società cancellata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili i motivi della ricorrente principale relativi alla mediazione, alla qualificazione della garanzia in chiave antitrust, alla nullità della polizza e all'ordine di esibizione/documentazione bancaria, per difetto di specificità o perché non risultava che le questioni fossero state ritualmente devolute in appello. Ha ritenuto infondato il motivo sulla asserita nullità per mancata riassunzione, precisando che la cancellazione della società determina sì un evento interruttivo e la necessità di prosecuzione nei confronti dei soci successori, ma nel caso concreto i garanti evocati in riassunzione coincidevano con i soci della società estinta; inoltre, rispetto alla pretesa fondata sulla fideiussione, non sussiste litisconsorzio necessario con il debitore principale nella fase introduttiva. Anche il ricorso incidentale è stato respinto: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione di nullità era stata introdotta solo nella comparsa conclusionale, atto che non può ampliare il thema decidendum; il secondo motivo è stato ritenuto infondato per le medesime ragioni già espresse sul litisconsorzio e sulla mancata riassunzione. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 28/2010
la questione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria non è esaminabile in cassazione se non risulta dedotta ritualmente nei gradi di merito, in particolare in appello.
artt. 101, 102, 111 c.p.c.
la nullità per mancata integrazione del contraddittorio o per difetto di litisconsorzio necessario non sussiste quando il giudizio prosegue validamente nei confronti dei fideiussori-soci; il rapporto tra creditore, debitore principale e fideiussore è facoltativo nella fase introduttiva.
art. 110 c.p.c.
in caso di estinzione della società parte del giudizio, la prosecuzione o riassunzione va effettuata nei confronti dei soci-successori.
artt. 299 e ss. c.p.c.
la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un evento interruttivo del processo con necessità di prosecuzione o riassunzione.
art. 307 c.p.c.
la mancata riassunzione può comportare estinzione del giudizio, ma nel caso concreto ciò non ha travolto la domanda proposta nei confronti dei fideiussori, che coincidevano con i soci.
art. 1944, primo comma, c.c.
la solidarietà del fideiussore rispetto al debitore principale esclude, nella fase introduttiva, un litisconsorzio necessario tra i due soggetti.
art. 1957 c.c.
richiamato dal ricorrente incidentale in relazione alla nullità delle clausole di rinuncia al termine; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della questione nuova.
art. 1418 c.c.
invocato per la nullità del contratto di fideiussione, ma il motivo è inammissibile per novità e difetto di specificità.
art. 1421 c.c.
la nullità è rilevabile d'ufficio solo nei limiti in cui i fatti rilevanti siano ritualmente dedotti e specificati.
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia può riguardare solo questioni devolute con i motivi di appello; la comparsa conclusionale non può introdurre domande o eccezioni nuove.
art. 190 c.p.c.
la comparsa conclusionale serve solo a illustrare domande ed eccezioni già proposte e non può ampliare il thema decidendum.
art. 132 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 360 n. 5 c.p.c. per l'omesso esame di fatto decisivo; la censura è stata dichiarata generica.
art. 360 n. 5 c.p.c.
l'omesso esame di un fatto decisivo deve essere specificamente allegato; la doglianza generica è inammissibile.
art. 210 c.p.c.
la richiesta di esibizione di documentazione bancaria è stata ritenuta censurata in modo generico, anche perché la Corte rileva che la banca aveva già messo a disposizione la documentazione richiesta.
art. 119 T.U.B.
la richiesta di copia della documentazione bancaria era stata, per quanto emerge, già soddisfatta dalla banca mediante messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta.
art. 1 l. 287/1990
invocato per sostenere la nullità dello schema fideiussorio per intesa anticoncorrenziale; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di devoluzione e autosufficienza.
art. 2 l. 287/1990
invocato per la nullità della polizza di garanzia in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale; il motivo è stato dichiarato generico.
art. 19, comma 11, l. 262/2005
richiamato nel motivo sulla conformità dello schema di fideiussione; la Corte non affronta il merito per inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e un evento interruttivo del processo; la prosecuzione o riassunzione deve avvenire nei confronti dei soci-successori, ma se i garanti evocati in riassunzione coincidono con tali soci il processo può proseguire validamente quanto alla domanda fondata sulla fideiussione.
- Nel rapporto tra creditore, debitore principale e fideiussore non sussiste litisconsorzio necessario nella fase introduttiva, poiché il creditore può agire separatamente contro il fideiussore; il litisconsorzio processuale può rilevare nei gradi di impugnazione solo se sono riproposti temi comuni a debitore e garante.
- In cassazione non sono scrutinabili questioni che non risultino ritualmente devolute nei gradi di merito; la doglianza di improcedibilità per mancata mediazione obbligatoria o di nullità per disciplina antitrust è inammissibile se la relativa questione non è stata dedotta in appello o non è specificamente documentata.
- La comparsa conclusionale non può introdurre nuove eccezioni o domande: l'omessa pronuncia del giudice d'appello può riguardare soltanto questioni già comprese nel thema decidendum devoluto con i motivi di impugnazione.
- Le censure di nullità del contratto o di omesso esame di fatti decisivi devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, indicando quando e come la questione è stata proposta e quali risultanze documentali la sorreggono; la genericità del motivo ne comporta l'inammissibilità.
- La richiesta di documentazione bancaria ex art. 119 T.U.B. deve essere dedotta in modo preciso; se dagli atti risulta che la banca ha già messo a disposizione la documentazione richiesta, non può ritenersi integrato un vizio meritevole di accoglimento.
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