Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15151/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e, in conformità alla richiesta, ha dichiarato estinto il giudizio. Poiché la banca intimata non ha svolto attività difensiva, non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese processuali.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto delle sue domande contro la banca in relazione a due contratti di mutuo edilizio. In primo e secondo grado chiedeva, in sintesi, l'accertamento dell'usurarietà dei tassi di mora pattuiti, la conseguente non debenza di interessi, la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, nonché l'accertamento della nullità o indeterminatezza del tasso pattuito e dell'anatocismo che, secondo la società, derivavano dal piano di ammortamento alla francese. La Corte d'appello aveva escluso la fondatezza delle doglianze rilevando, tra l'altro, che non era stata allegata né provata la corresponsione di interessi moratori e che non vi era mancata indicazione dell'ISC, comunque non richiesta a pena di nullità. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha rinunciato al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando interviene prima della decisione.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia al ricorso e mancanza di attività difensiva dell'intimato, non viene disposta la regolazione delle spese.

  • normativa in tema di usura

    Richiamata solo in via fattuale per la dedotta usurarietà dei tassi moratori, senza una decisione di merito.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se validamente proposta prima della decisione, impone la declaratoria di estinzione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
  • Quando il resistente intimato non svolge attività difensiva, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo senza provvedere sulle spese.
  • Le questioni di merito devolute con il ricorso restano assorbite dalla rinuncia, sicché la Corte non si pronuncia su usura, anatocismo o validità del piano di ammortamento.

Come è indicizzato

MaterieMutuoRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.