Cassazione Civile, Ordinanza n. 15148/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un professore, già dipendente pubblico e in aspettativa per mandato amministrativo per alcuni periodi, ha adito il giudice del lavoro per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale, sostenendo che l’amministrazione di appartenenza non avesse versato i contributi dovuti in vari periodi e chiedendo anche l’aggiornamento della posizione assicurativa per anni di riscatto universitario e altri periodi di servizio. In subordine, per l’ipotesi di prescrizione dei contributi, ha domandato la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno mediante costituzione di una rendita vitalizia. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione della Corte dei conti. Il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la lite non riguardasse il diritto a pensione né la sua misura, ma soltanto la ripartizione degli oneri contributivi tra datore e prestatore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti. Ha ritenuto che tutte le domande proposte fossero finalizzate a correggere errori e a regolarizzare la posizione contributiva del dipendente ai fini pensionistici, quindi funzionalmente collegate al futuro trattamento di quiescenza. Ha applicato il criterio del petitum sostanziale e richiamato la giurisdizione esclusiva contabile in materia pensionistica pubblica, estesa anche alle controversie sull’accertamento del diritto al versamento dei contributi per aspettative o al riscatto di anni universitari. Le parti dovranno riassumere il giudizio davanti al giudice contabile, al quale è stata demandata anche la liquidazione delle spese del regolamento.
Norme richiamate
La giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda; il criterio applicato è quello del petitum sostanziale, cioè della reale natura della controversia.
artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
Attribuiscono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti le controversie sulle pensioni dei pubblici dipendenti, incluse quelle funzionali alla pensione come l'accertamento del diritto al versamento di contributi o del riscatto di anni universitari.
Richiamata dal ricorrente per descrivere il regime contributivo del personale statale.
Richiamata dal ricorrente per descrivere il regime contributivo del personale statale.
D.P.C.M. 20 dicembre 1999
Richiamato dal ricorrente per la disciplina della contribuzione del personale statale.
D.P.C.M. 2 marzo 2001
Richiamato dal ricorrente per la disciplina della contribuzione del personale statale.
Massime di principio
- Ai fini della giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e non alla sola formulazione letterale delle domande o alla prospettazione della parte.
- Le controversie che incidono sulla posizione contributiva del dipendente pubblico sono devolute alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti quando risultano funzionalmente collegate al riconoscimento, alla decorrenza o alla misura della pensione.
- Rientrano nella giurisdizione contabile anche le domande di accertamento del diritto al versamento dei contributi per periodi di aspettativa o di riscatto di periodi di studio, se l’accertamento è strumentale alla futura prestazione pensionistica.
- La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica può comprendere anche domande accessorie o subordinate volte alla regolarizzazione della posizione assicurativa e, in caso di prescrizione, alla tutela sostitutiva mediante rendita vitalizia.
Come è indicizzato
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