Cassazione Civile, Ordinanza n. 15149/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una società titolare di più rapporti bancari contro l'istituto di credito, chiedendo la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate su un conto corrente e su rapporti collegati: capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, commissioni di massimo scoperto, spese e ritardato accredito delle valute. Il tribunale accoglieva la domanda e condannava la banca alla restituzione di una somma rilevante. In appello la banca contestava sia la prescrizione sia la quantificazione dell'indebito; la corte territoriale rideterminava l'importo dovuto e disponeva anche restituzioni in favore della banca per quanto già eseguito in forza della sentenza di primo grado. In cassazione la banca deduceva, con un solo motivo, violazione dell'art. 2033 c.c. e nullità parziale della sentenza per avere la corte d'appello qualificato come pagamento indebito ciò che sarebbe stato invece soltanto il saldo di un rapporto di conto corrente ancora in essere, senza verificare l'esistenza di un effettivo pagamento da parte della correntista. Sosteneva inoltre che il giudice avrebbe dovuto applicare la compensazione atecnica tra le partite del medesimo rapporto, giungendo a un indebito molto inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui la corte d'appello aveva condannato la banca alla ripetizione di somme asseritamente indebitamente pagate senza accertare il presupposto essenziale dell'azione ex art. 2033 c.c., cioè l'esistenza di un pagamento in senso tecnico, o almeno di rimesse ripristinatorie della provvista, da parte della correntista. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
La ripetizione dell'indebito presuppone l'esistenza di un pagamento in senso tecnico; senza tale accertamento non può essere pronunciata la condanna alla restituzione delle somme addebitate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato veicolato come violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione dà atto della trattazione in camera di consiglio e della memoria depositata ai sensi di tale norma.
Cass., Sez. U., n. 24418/2010
Richiamata come precedente che chiarisce il significato di pagamento rilevante ai fini della ripetizione dell'indebito nei rapporti di conto corrente.
Massime di principio
- L'azione di ripetizione di indebito contro la banca non può essere accolta se il giudice di merito non accerta, prima di tutto, che vi sia stato un pagamento in senso tecnico da parte del correntista.
- Nel giudizio di conto corrente bancario, la mera rideterminazione del saldo non equivale automaticamente a un pagamento indebito: occorre distinguere tra saldo contabile, rimesse ripristinatorie e veri versamenti effettuati in adempimento di un'obbligazione inesistente.
- Quando sono coinvolti più rapporti collegati, il giudice deve verificare con precisione quali poste siano effettivamente suscettibili di ripetizione e se operino compensazioni tra i saldi dei diversi rapporti, prima di pronunciare condanne restitutorie.
- La condanna alla restituzione di somme derivanti da addebiti bancari illegittimi richiede un accertamento puntuale della natura dei movimenti e della loro imputazione, non essendo sufficiente il solo rilievo dell'illegittimità delle clausole o degli addebiti.
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