Cassazione Civile, Ordinanza n. 15147/2024 del 30/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La parte ricorrente aveva presentato domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023 presso un istituto comprensivo, chiedendo il riconoscimento di punteggio per servizi svolti dal 2003/2004 al 2020/2021 come assistente OSA e ASACOM alle dipendenze di cooperative, ma comunque all'interno di scuole pubbliche e in forza di convenzione con l'Ufficio Scolastico Provinciale. L'amministrazione scolastica non aveva attribuito punteggio a tali servizi perché non resi alle dipendenze di una pubblica amministrazione. La lavoratrice ha quindi agito per ottenere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo e il conseguente riposizionamento in graduatoria. La questione processuale sottoposta alle Sezioni Unite era il conflitto negativo di giurisdizione tra tribunale ordinario e TAR: il primo aveva declinato la giurisdizione ritenendo la controversia attratta alla giurisdizione amministrativa; il secondo aveva declinato la propria giurisdizione, affermando che la procedura non aveva connotati di procedura concorsuale e che la domanda mirava all'accertamento di un diritto soggettivo alla corretta attribuzione del punteggio.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha risolto il conflitto negativo di giurisdizione affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha richiamato il principio secondo cui, nelle controversie sulle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, appartiene al giudice amministrativo la domanda di annullamento dell'atto generale o normativo che disciplina i criteri di inserimento; appartiene invece al giudice ordinario la domanda diretta all'accertamento del diritto all'inserimento in graduatoria o alla corretta attribuzione del punteggio sulla base di norme primarie, con eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo ostativo. Poiché nel caso concreto la domanda era volta al riconoscimento del servizio ai fini del punteggio in graduatoria, quale applicazione diretta delle tabelle allegate al D.M. 50/2021, la giurisdizione è stata attribuita al tribunale ordinario di Ragusa. La Corte ha rimesso le parti dinanzi a quel giudice anche per le spese del giudizio di regolamento.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
è richiamato dal primo giudice per affermare la giurisdizione amministrativa nelle controversie che investono procedure concorsuali; la Corte chiarisce però che tale previsione non si applica quando la domanda riguarda l'accertamento del diritto soggettivo alla corretta attribuzione del punteggio in graduatoria sulla base di norme primarie.
D.M. 50/2021
le tabelle allegate sono utilizzate come criterio normativo per la corretta attribuzione del punteggio; la domanda mira alla loro diretta applicazione ai servizi svolti dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, il criterio decisivo per individuare la giurisdizione è il petitum sostanziale: se si chiede l'annullamento dell'atto generale che disciplina la graduatoria, la giurisdizione è amministrativa; se si chiede l'accertamento del diritto al corretto inserimento o alla corretta attribuzione del punteggio, la giurisdizione è ordinaria.
- La domanda diretta a ottenere il riconoscimento di servizi ai fini del punteggio in graduatoria, quando fondata sulla diretta applicazione di norme primarie o di tabelle ministeriali, integra una situazione di diritto soggettivo devoluta al giudice ordinario, con possibile disapplicazione dell'atto amministrativo contrastante.
- La circostanza che la graduatoria sia funzionale al futuro conferimento di incarichi non basta, da sola, a trasformare la controversia in una procedura concorsuale pubblica: occorre verificare se la controversia investa davvero l'esercizio di potestà autoritativa nella regolazione della graduatoria oppure solo la corretta applicazione di criteri predeterminati.
- In materia di graduatorie scolastiche, il discrimine di giurisdizione non dipende dalla mera presenza di una graduatoria, ma dalla natura della pretesa azionata e dal tipo di potere esercitato dall'amministrazione.
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