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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09560/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva svolto, fino al 2001, attività nell'ambito dei lavori socialmente utili e poi aveva stipulato con un comune diversi contratti di lavoro part-time a tempo determinato, prorogati più volte fino al 2011. Davanti ai giudici di merito aveva sostenuto che l'apposizione del termine e le proroghe fossero illegittime perché il rapporto, nella sostanza, era un ordinario lavoro a termine svolto in mansioni impiegatizie ordinarie e non un rapporto assistenziale LSU; chiedeva quindi la nullità del termine, la conversione a tempo indeterminato e il risarcimento del danno da abusiva reiterazione. In aggiunta, lamentava di avere percepito somme inferiori rispetto alle ore lavorate. La Corte d'appello aveva invece ritenuto applicabile la disciplina speciale regionale sui contratti destinati alla stabilizzazione di lavoratori LSU, escludendo l'applicazione del d.lgs. n. 368 del 2001 e della direttiva 1999/70/CE, ma aveva accolto in parte la domanda economica sulle differenze retributive. In cassazione il lavoratore censurava questa qualificazione giuridica, sostenendo che la normativa regionale non sottraeva i contratti alla disciplina nazionale ed eurounitaria e, quantomeno, non escludeva il diritto al risarcimento del danno comunitario per la reiterazione abusiva, chiedendo anche rinvio pregiudiziale se necessario. Il comune proponeva ricorso incidentale su prescrizione, quantum retributivo e spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del lavoratore sui primi due motivi, ritenendo erronea la qualificazione dei rapporti fatta dalla Corte d'appello e affermando che i giudici di merito non avevano verificato se, in concreto, i contratti dovessero essere ricondotti alla disciplina dei contratti a termine ordinari e all'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, né gli effetti della successiva stabilizzazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale del comune è stato dichiarato inammissibile su tutti i motivi (motivazione apparente, quantum delle differenze retributive e spese).

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo del ricorso principale come parametro della dedotta violazione nella valutazione della prova e della ricostruzione del rapporto.

  • Direttiva 1999/70/CE del Consiglio

    È stata ritenuta applicabile anche ai rapporti a termine instaurati con amministrazioni pubbliche, salvo le eccezioni previste dall'accordo quadro, e rilevante per prevenire e sanzionare l'abuso nella successione di contratti a termine.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    Il giudice di legittimità ha ritenuto che la sua applicabilità non potesse essere esclusa automaticamente dalla normativa regionale; occorre verificare in concreto se il rapporto rientri o meno nell'area dei contratti a termine ordinari soggetti alla disciplina nazionale ed eurounitaria.

  • art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato come norma di coordinamento per il lavoro flessibile nel pubblico impiego e, insieme al d.lgs. n. 368 del 2001, come indice di conformazione della disciplina regionale ai principi nazionali ed eurounitari.

  • d.lgs. n. 468 del 1997

    Normativa statale originaria sui lavori socialmente utili, che escludeva l'instaurazione di un rapporto di lavoro per l'utilizzo nei progetti LSU.

  • d.lgs. n. 81 del 2000

    Richiamato quale disciplina degli LSU nella quale l'utilizzazione non determina la costituzione di un rapporto di lavoro.

  • art. 4 d.lgs. n. 81 del 2000

    È stato richiamato per la regola secondo cui l'utilizzo nelle attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma la Corte ha chiarito che la sua applicabilità dipende dalla concreta riconducibilità del rapporto a tale schema.

  • art. 17 dello Statuto della Regione siciliana

    Richiamato per ribadire che la potestà legislativa regionale incontra i limiti dei principi e interessi generali dell'ordinamento statale, specie in materia di lavoro e previdenza sociale.

  • art. 77, comma 2, l.r. Sicilia n. 17 del 2004

    "le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili"

    La Corte ha osservato che la sua portata non può essere letta in modo da sottrarre indiscriminatamente tali contratti alla tutela eurounitaria; va comunque verificata la concreta natura del rapporto e l'eventuale abuso.

  • art. 5 l.r. Sicilia n. 24 del 2010

    È stato valorizzato come norma che, nel disciplinare il lavoro flessibile e la stabilizzazione, richiama l'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e il d.lgs. n. 368 del 2001, dependo per una lettura conforme al diritto UE.

  • art. 7 l.r. Sicilia n. 24 del 2010

    Richiamato come disposizione che consente la prosecuzione dei contratti in essere per il personale del regime transitorio LSU nelle more della stabilizzazione.

  • art. 5, comma 5, l.r. Sicilia n. 24 del 2000

    Richiamato per mostrare che la normativa regionale consente l'inserimento lavorativo dei soggetti LSU anche in attività rientranti nelle competenze istituzionali degli enti utilizzatori, senza che ciò imponga automaticamente la qualificazione assistenziale del rapporto.

  • art. 12 l.r. Sicilia n. 85 del 1995

    È stato letto nel senso che prevedeva contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per progetti di utilità collettiva, finalizzati all'inserimento lavorativo.

  • art. 1 l.r. Sicilia n. 2 del 2001

    È stato interpretato come conferma della finalità di inserimento lavorativo dei soggetti collocati in graduatoria, tramite contratti di diritto privato.

  • art. 39 l.r. Sicilia n. 20 del 2003

    Richiamato quale norma che consentiva la conferma dei contratti per un ulteriore periodo, a condizioni di interesse e copertura finanziaria.

  • art. 1 l.r. Sicilia n. 16 del 2006

    Richiamato come disposizione che prolungava la durata dei contratti e rivelava una finalità di politica del lavoro, non meramente assistenziale.

  • art. 26 d.lgs. n. 150 del 2015

    Citato solo in ricostruzione normativa successiva, quale disciplina dell'impiego diretto finalizzato al mantenimento e sviluppo delle competenze dei lavoratori LSU.

  • art. 8 d.lgs. n. 468 del 1997

    Richiamato insieme all'art. 4 del d.lgs. n. 81 del 2000 per affermare la natura speciale e assistenziale del rapporto LSU quando la prestazione si svolga conformemente al progetto.

  • art. 132 c.p.c.

    Nel ricorso incidentale è stata dedotta una motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello conteneva effettivamente una motivazione sul punto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in connessione al vizio di motivazione apparente dedotto dal ricorrente incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per contestare la statuizione sulle differenze retributive, ma il motivo è stato giudicato inammissibile perché non correttamente formulato come error in procedendo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo incidentale sulle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva la ratio della decisione.

  • artt. 11 e 117 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la prevalenza della disciplina nazionale ed eurounitaria sulla normativa regionale contrastante.

  • art. 2 d.lgs. n. 81 del 2000

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, nel quadro della disciplina dei lavori socialmente utili e delle relative esclusioni.

Massime di principio

  • Nei rapporti instaurati con soggetti già utilizzati in lavori socialmente utili, la qualificazione formale del contratto non basta: il giudice deve verificare in concreto la causa del rapporto, le mansioni effettivamente svolte, le obbligazioni reciproche e se la prestazione si collochi davvero nello schema speciale LSU oppure in un ordinario contratto a termine.
  • La normativa regionale che disciplini la stabilizzazione di personale proveniente dal bacino LSU non può essere letta come deroga automatica e generalizzata alla disciplina nazionale ed eurounitaria sul lavoro a termine; occorre un'interpretazione conforme all'accordo quadro 1999/70/CE, salvo che il rapporto rientri effettivamente nelle categorie escluse dalla clausola 2 dell'accordo.
  • L'esclusione della conversione a tempo indeterminato non esaurisce la tutela del lavoratore: in caso di abusiva successione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato può residuare il diritto al risarcimento del danno comunitario.
  • La successiva stabilizzazione del lavoratore ha efficacia riparatoria solo se esiste una stretta correlazione, soggettiva e oggettiva, tra l'abuso commesso dall'amministrazione e l'immissione in ruolo ottenuta; il giudice deve esaminare la procedura di stabilizzazione e la sua capacità di rimediare concretamente al precariato.
  • Nel ricorso per cassazione le censure di violazione di legge o di nullità processuale devono essere formulate in modo specifico, individuando la ratio decidendi impugnata e il concreto pregiudizio processuale o sostanziale dedotto; in difetto il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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