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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09567/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice aveva svolto attività nell'ambito dei lavori socialmente utili e, successivamente, aveva sottoscritto con il Comune due rapporti di lavoro di diritto privato a tempo determinato e part-time, poi prorogati più volte e con incremento dell'orario. In giudizio aveva chiesto: la declaratoria di nullità del termine e delle proroghe; la conversione del rapporto in tempo indeterminato sin dall'origine; il risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti; il riconoscimento degli scatti di anzianità; l'adeguamento del trattamento retributivo al c.c.n.l. degli enti locali; oltre alla trasformazione del part-time in full time. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano respinto le domande, ritenendo i rapporti ricompresi nella disciplina regionale speciale sugli LSU e non nella disciplina generale del contratto a termine. In cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi: omessa pronuncia su alcune domande (trasformazione in full time e risarcimento); violazione della disciplina sui contratti a termine, della normativa eurounitaria e delle norme interne attuative; errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 2126 c.c. e del diritto alle differenze retributive; vizi motivazionali; violazione delle regole sulla non contestazione e sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo; ha accolto, per quanto di ragione, il secondo, il terzo e il quarto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso un compiuto vaglio della concreta natura dei rapporti e della loro compatibilità con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, non potendo la disciplina regionale escludere automaticamente l'applicazione della tutela eurounitaria contro l'abuso del termine; ha dichiarato inammissibili il quinto, il sesto e il settimo motivo; ha dichiarato assorbito l'ottavo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini i rapporti alla luce dei principi indicati e valuti, in caso di abusività, gli effetti di un'eventuale stabilizzazione intervenuta in corso di causa.

La decisione

La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia. Il giudice di rinvio dovrà verificare, in concreto, la natura dei rapporti instaurati, la loro eventuale riconducibilità alla disciplina generale del lavoro a termine ovvero al regime speciale degli LSU, e la compatibilità della disciplina applicata con la direttiva 1999/70/CE e con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Dovrà inoltre valutare se eventuali stabilizzazioni successive abbiano avuto efficacia realmente riparatoria dell'illecito, solo se strettamente correlate all'abuso e riferite ai ruoli dell'ente che lo ha commesso. Il primo motivo è stato rigettato; il quinto, il sesto e il settimo sono stati dichiarati inammissibili; l'ottavo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • artt. 99-112 c.p.c.

    Richiamati per la dedotta omessa pronuncia; la Corte ha escluso l'omissione sulla domanda di trasformazione del part-time in full time perché il rigetto risultava implicitamente dalla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per la nullità della sentenza per omessa pronuncia; il motivo è stato accolto solo nei limiti in cui la Corte d'appello non aveva effettuato un adeguato esame della domanda di risarcimento e della natura dei rapporti, mentre è stato rigettato quanto all'asserita omissione sulla domanda di full time.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale, in particolare sulla disciplina dei contratti a termine, dell'art. 2126 c.c. e della normativa europea.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    La Corte afferma che la sua non applicazione non basta, di per sé, a sottrarre il rapporto al controllo di compatibilità con il diritto eurounitario; occorre verificare la concreta conformazione del rapporto e l'eventuale abuso nella reiterazione dei termini.

  • d.lgs. n. 81 del 2000

    Richiamato dalla Corte d'appello come disciplina degli LSU; la Cassazione precisa che l'utilizzo in attività socialmente utili non determina automaticamente un rapporto di lavoro subordinato, ma va verificata la concreta struttura del rapporto e la possibilità che esso assuma natura diversa se non rientra nelle categorie escluse dall'accordo quadro.

  • art. 4 d.lgs. n. 81 del 2000

    Disposizione che esclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro per l'utilizzazione nelle attività socialmente utili; la Corte ne richiama il significato, ma osserva che non può impedire ogni verifica sulla concreta riconducibilità del rapporto alla disciplina del lavoro a termine e al diritto UE.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato nella prospettazione del rapporto flessibile nel pubblico impiego; la Corte di rinvio dovrà considerarlo nel quadro della disciplina applicabile ai contratti flessibili nel pubblico impiego e del rispetto dei principi del d.lgs. n. 368 del 2001.

  • L.R. Sicilia n. 85 del 1995

    La Corte di cassazione legge la legge regionale come finalizzata alla realizzazione di progetti di utilità collettiva e all'inserimento lavorativo dei soggetti già LSU, non come disciplina necessariamente assistenziale dei contratti successivi.

  • L.R. Sicilia n. 2 del 2001

    Viene valorizzata per la finalizzazione dei contratti di diritto privato all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali.

  • L.R. Sicilia n. 20 del 2003, art. 39

    Consente la conferma dei contratti per un ulteriore periodo, se sussiste l'interesse all'espletamento della prestazione e la copertura finanziaria; è letta come norma di prosecuzione dei rapporti in funzione di inserimento lavorativo, non come base di esclusione automatica della disciplina antiabuso.

  • L.R. Sicilia n. 16 del 2006, art. 1

    È richiamata come norma che ha prolungato la durata dei contratti e ha favorito politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva e le opportunità occupazionali.

  • L.R. Sicilia n. 24 del 2010, art. 5, comma 5

    La Corte osserva che l'elenco delle attività socialmente utili comprende anche quelle rientranti nelle competenze istituzionali degli enti utilizzatori, ma ciò non basta da solo a qualificare il rapporto come meramente assistenziale, dovendosi esaminare la concreta conformazione del rapporto.

  • L.R. Sicilia n. 24 del 2010, art. 7

    Richiamato per la prosecuzione dei rapporti in attesa della stabilizzazione, entro i limiti di bilancio; la Corte lo legge nel contesto delle misure di stabilizzazione del personale precario.

  • L.R. Sicilia n. 17 del 2004, art. 77

    La norma, che esclude l'applicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti del regime transitorio LSU, non impedisce comunque il controllo di compatibilità con il diritto eurounitario e la verifica dell'abuso del termine.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Deve applicarsi anche ai contratti a tempo determinato stipulati con amministrazioni pubbliche; le norme nazionali o regionali non possono escludere la tutela contro l'abuso se il rapporto, nella sua concreta articolazione, rientra nell'ambito dell'accordo quadro.

  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    La Corte ribadisce che il suo scopo è prevenire e sanzionare l'abuso derivante dalla successione di contratti a termine, con applicazione ampia anche ai rapporti del settore pubblico, salvo le categorie espressamente escluse.

  • clausola 5, punto 1, Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    Impone agli Stati membri di introdurre misure idonee a prevenire gli abusi, tra cui ragioni obiettive, durata massima totale dei contratti successivi o numero massimo dei rinnovi.

  • clausola 2, punti 1 e 2, Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    La Corte precisa che l'ambito di applicazione è ampio e include i lavoratori del settore pubblico; eventuali esclusioni devono essere interpretate in modo trasparente e controllabile, senza svuotare la tutela garantita dall'accordo quadro.

  • art. 2126 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per le pretese retributive; la Corte non accoglie le censure di merito basate su tale norma in sede di legittimità, ritenendole sostanzialmente dirette a una rivalutazione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati a fondamento di domande ed eccezioni e non le valutazioni difensive o ricostruttive tratte dai documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla non contestazione; la Corte esclude che possa fondare una diversa lettura dei documenti proposta dalla ricorrente in cassazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato assieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. nel motivo sulla mancata contestazione; la Corte nega che la doglianza, così formulata, superi il vaglio di legittimità.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in tema di spese; la censura è assorbita per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso e del rinvio.

Massime di principio

  • Nei rapporti instaurati con soggetti provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili, la qualificazione del rapporto non può essere compiuta in modo meramente formale o sulla sola base della legislazione regionale: occorre verificare la concreta struttura del rapporto, le obbligazioni assunte e le mansioni effettivamente svolte.
  • L'esclusione della disciplina interna generale sul contratto a termine non esime il giudice dal verificare la compatibilità del rapporto con la direttiva 1999/70/CE e con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, poiché la tutela eurounitaria contro l'abuso si applica anche al settore pubblico.
  • Le norme speciali che prevedono contratti a termine per la fuoriuscita dal precariato o per la stabilizzazione dei lavoratori LSU non possono essere interpretate come una sottrazione indiscriminata alla disciplina antiabuso: la deroga va letta restrittivamente e solo se il rapporto rientra davvero nelle categorie escluse dall'accordo quadro.
  • La semplice previsione normativa di proroghe o rinnovi in funzione di stabilizzazione non basta a escludere l'abuso: il giudice deve accertare la temporaneità effettiva dell'impiego e l'eventuale uso distorto del contratto a termine.
  • In caso di abuso nella successione di contratti a termine nel pubblico impiego, la stabilizzazione successiva può avere efficacia riparatoria solo se sussiste una stretta correlazione causale con l'abuso e se l'immissione in ruolo avviene nei ruoli dell'ente che ha posto in essere la condotta illegittima.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati e non sulle valutazioni inferenziali o ricostruttive delle prove documentali; perciò non consente di censurare in cassazione la diversa lettura dei documenti proposta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImugnazioni
RamiLavoroProcesso civileFamiglia
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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