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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09572/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice aveva lavorato per l'ente locale dapprima nell'ambito dei lavori socialmente utili e poi con una serie di contratti part-time a tempo determinato, progressivamente prorogati. Deduceva che tali rapporti, pur richiamando la stabilizzazione di soggetti provenienti dal bacino LSU, si erano svolti in mansioni ordinarie e in condizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dei dipendenti a tempo indeterminato, sicché doveva applicarsi la disciplina nazionale ed eurounitaria sul lavoro a termine; lamentava quindi l'illegittimità del termine, la mancata conversione e il diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti. Contestava inoltre la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso alcune conseguenze economiche. Il comune, nel ricorso incidentale, censurava la motivazione sul rigetto dell'eccezione di prescrizione, la quantificazione della somma riconosciuta e la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione anche per le spese. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso in blocco l'applicabilità della disciplina sul contratto a termine e della direttiva 1999/70/CE, senza verificare in concreto se i rapporti fossero riconducibili a un ordinario rapporto di lavoro a termine e se vi fosse abuso nella reiterazione. Ha inoltre precisato che il giudice del rinvio dovrà valutare gli effetti dell'eventuale stabilizzazione successivamente intervenuta, verificando se essa sia strettamente e causalmente collegata all'abuso denunciato. Il ricorso incidentale del comune è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo del ricorso principale come norma asseritamente violata nella valutazione dei fatti e delle risultanze documentali.

  • Direttiva 1999/70/CE

    ritenuta applicabile anche ai rapporti di lavoro a termine nel settore pubblico; la Corte afferma che va verificata in concreto la compatibilità del rapporto con l'accordo quadro e l'eventuale abuso della successione dei contratti.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    la Corte censura l'esclusione aprioristica della sua applicabilità: occorre accertare se il rapporto, per struttura concreta, rientri nel lavoro a termine ordinario soggetto alla disciplina nazionale.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come parametro del lavoro flessibile nel pubblico impiego e nella verifica di compatibilità con la disciplina del lavoro a termine.

  • d.lgs. n. 468 del 1997

    richiamato per ricostruire la disciplina dei lavori socialmente utili e la natura assistenziale del rapporto LSU, distinta dai contratti a termine ordinari.

  • d.lgs. n. 81 del 2000

    considerato dalla Corte per il regime delle attività socialmente utili e per l'affermazione che l'utilizzo in tali attività non determina di per sé l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

  • d.lgs. n. 81 del 2000, art. 4

    richiamato come disposizione che esclude, per le attività socialmente utili ivi disciplinate, la nascita di un rapporto di lavoro.

  • d.lgs. n. 150 del 2015, art. 26

    citato per descrivere la disciplina successiva delle convenzioni per l'impiego diretto dei lavoratori LSU.

  • legge reg. Sicilia n. 85 del 1995

    considerata nella ricostruzione del quadro regionale sui contratti con soggetti LSU e sui progetti di utilità collettiva.

  • legge reg. Sicilia n. 2 del 2001

    interpretata come finalizzata all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali, non come disciplina meramente assistenziale.

  • legge reg. Sicilia n. 20 del 2003

    richiamata per la possibilità di conferma dei contratti per ulteriori periodi in presenza di interesse all'espletamento della prestazione e copertura finanziaria.

  • legge reg. Sicilia n. 16 del 2006

    citata come intervento regionale di proroga/prosecuzione dei contratti e di politiche del lavoro finalizzate all'ampliamento della base occupazionale.

  • legge reg. Sicilia n. 24 del 2010

    ricordata sia per la prosecuzione dei contratti in essere, sia perché l'art. 5 richiama il rispetto dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 368/2001 nel lavoro flessibile.

  • legge reg. Sicilia n. 17 del 2004, art. 77, comma 2

    menzionato come norma che esclude l'applicazione del d.lgs. 368/2001 ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti LSU; la Corte evidenzia tuttavia che non può essere interpretata in modo da sottrarre il rapporto al controllo di compatibilità con il diritto UE.

  • Costituzione, art. 11

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prevalenza del diritto eurounitario sulla normativa regionale incompatibile.

  • Costituzione, art. 117

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE.

  • Statuto della Regione siciliana, art. 17

    evocato nel ricorso per contestare la portata della normativa regionale rispetto ai limiti dei principi e interessi generali dello Stato e ai minimi stabiliti dalle leggi statali.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per denunciare una motivazione asseritamente apparente, censura dichiarata inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal comune per dedurre ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; motivo ritenuto inammissibile.

  • art. 91 c.p.c. e seguenti

    richiamati per censurare la statuizione sulle spese; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro pubblico con soggetti provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili, la qualificazione formale della vicenda non esaurisce l'indagine: il giudice deve verificare in concreto se il rapporto abbia assunto la struttura di un ordinario contratto a tempo determinato, con conseguente applicabilità della disciplina nazionale ed eurounitaria sul lavoro a termine.
  • L'esclusione, nella legislazione regionale, dell'applicazione del d.lgs. n. 368 del 2001 ai contratti finalizzati alla stabilizzazione non può essere intesa come sottrazione automatica del rapporto al controllo imposto dalla direttiva 1999/70/CE; occorre comunque accertare se la concreta conformazione del rapporto e della causale rientri in una fattispecie sottratta all'accordo quadro oppure in un ordinario rapporto a termine soggetto al divieto di abuso.
  • Ai fini della tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego, la successiva stabilizzazione del lavoratore può avere efficacia riparatoria solo se vi è una stretta correlazione causale e soggettiva tra l'abuso commesso dall'ente e l'immissione in ruolo, che deve essere diretta, non meramente agevolata e riferita allo stesso ente autore dell'abuso.
  • La verifica della legittimità del ricorso al contratto a termine deve svolgersi alla luce dell'effetto utile della direttiva 1999/70/CE: gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità nella definizione delle categorie escluse, ma tale discrezionalità non può tradursi in una privazione della tutela contro l'abuso mediante qualificazioni formali o discipline speciali prive di effettivo controllo.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure di motivazione apparente, di violazione dell'art. 112 c.p.c. o di violazione di legge devono essere formulate in modo specifico e riferite alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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