L.R. Sicilia 2/2001
Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 agosto 1997, N. 30 e 23 dicembre 2000, n. 32.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana disciplina misure urgenti per l’uscita dal bacino dei lavori socialmente utili, proroga alcuni termini del regime transitorio, amplia l’accesso ai contratti di diritto privato e modifica le leggi regionali n. 30/1997 e n. 32/2000. Riguarda la Regione Siciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (31 marzo 2001).
Inserimento lavorativo dei soggetti nei lavori socialmente utili e modifiche a leggi regionali siciliane su LSU, contratti privati e incentivi all'occupazione
Disposizioni urgenti per l’inserimento lavorativo dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili
La legge regionale interviene sul regime dei lavori socialmente utili in Sicilia, rafforzando gli strumenti per la fuoriuscita dal bacino LSU, disciplinando i contratti di diritto privato e apportando modifiche coordinate a precedenti leggi regionali in materia di occupazione e incentivi.
Regime transitorio dei lavori socialmente utili
I soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi richiamati dalla normativa regionale possono applicare ai lavoratori impiegati in tali interventi il regime transitorio dei lavori socialmente utili, nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci. La finalità è favorire l’uscita dal bacino LSU dei lavoratori coinvolti.
La legge interviene anche sui termini previsti dalla disciplina precedente, differendo:
- dal 31 gennaio 2001 al 30 aprile 2001;
- dal 31 marzo 2001 al 30 giugno 2001.
Le misure di fuoriuscita dal bacino trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti sospesi dalle attività socialmente utili ai sensi della normativa statale richiamata.
Contributi per l’assunzione a tempo indeterminato
Il contributo regionale già previsto può essere concesso alle pubbliche amministrazioni che promuovono l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori destinatari del regime transitorio, tramite affidamento dei servizi secondo le regole del decreto legislativo n. 468/1997. La misura si collega alla stabilizzazione dei lavoratori attraverso l’organizzazione dei servizi affidati agli enti pubblici interessati.
Assistenza tecnica e formativa nei progetti di fuoriuscita
Per agevolare la fuoriuscita dal bacino LSU dei destinatari del regime transitorio, i soggetti promotori e attuatori possono avvalersi di organismi esterni di comprovata e qualificata competenza per l’assistenza tecnica e formativa. È però necessario che tali organismi siano indicati preventivamente nel progetto formativo finalizzato alla fuoriuscita.
Contratti di diritto privato e dote finanziaria personale
I contratti di diritto privato sono finalizzati all’inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali e in possesso dei requisiti di legge. Le risorse destinate ai beneficiari assumono la natura di dote finanziaria personale del lavoratore individuato.
Per questi contratti:
- non è richiesta la predisposizione di nuovi progetti di utilità collettiva;
- l’Assessore regionale competente ripartisce le risorse su base provinciale, in proporzione al numero dei soggetti presenti nelle graduatorie;
- gli uffici provinciali del lavoro individuano i beneficiari sulla base delle graduatorie provinciali riferite al titolo di studio di avviamento ai progetti.
Gli enti interessati devono pubblicare l’elenco dei contratti che intendono stipulare, indicando numero dei posti e professionalità richieste. I beneficiari devono presentare domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione. La selezione avviene secondo priorità legate ai requisiti professionali, all’eventuale precedente utilizzo in attività socialmente utili presso lo stesso ente e alla posizione in graduatoria provinciale.
Limitazioni soggettive e priorità di accesso ai contratti
Gli enti che non abbiano attivato i progetti di utilità collettiva già approvati dalla Commissione regionale per l’impiego non possono stipulare i contratti di diritto privato previsti dalla legge.
In sede di prima applicazione, sono beneficiari prioritari:
- i soggetti già assegnati ai progetti di utilità collettiva, se in possesso dei requisiti;
- i soggetti che avevano rinunciato ai progetti perché la sede di assunzione distava oltre 50 chilometri dalla residenza o per altre cause giustificative previste dalle disposizioni attuative.
Le procedure di mobilità tra enti si applicano anche a questi contratti secondo direttive regionali, sentita la Commissione regionale per l’impiego. Le disposizioni in materia di mobilità e alcune regole di applicazione valgono anche per i soggetti già assegnati ai progetti di utilità collettiva, pur se abbiano poi stipulato contratti di diritto privato. Per i soggetti assegnati presso l’Amministrazione regionale si applicano specifiche regole di selezione previste per gli elenchi dei contratti.
Società miste e soggetti partecipanti
Viene ampliato il novero dei soggetti che possono partecipare alle società miste previste dalla disciplina regionale, includendo anche le Agenzie di promozione di lavoro e di impresa indicate dalla normativa statale richiamata.
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1997
La legge modifica la disciplina regionale del 1997 in materia di incentivi e contributi:
- viene richiamata l’applicazione della disciplina statale sopravvenuta sui contributi;
- il riferimento alla periodicità “mensile” è sostituito da “semestrale”;
- i contributi previsti dalla legge decorrono dalla data di presentazione dell’istanza, oppure dalla data di assunzione se successiva.
Modifiche alla legge regionale n. 32 del 2000
La legge aggiorna anche la disciplina regionale del 2000 sugli incentivi all’occupazione e alla formazione:
- viene precisato che i datori di lavoro interessati dalla normativa regionale possono essere destinatari delle misure previste;
- resta salvo il caso speciale richiamato dalla legge regionale n. 30 del 1997;
- tra i beneficiari delle misure sono incluse anche associazioni ed enti privati senza fini di lucro;
- i contributi relativi alla formazione sono formulati in termini generali, non più limitati alle sole imprese;
- alcune disposizioni vengono estese anche alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro che svolgono prestazioni di servizi.
Reimpiego produttivo dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili
Gli interventi già previsti dalla legge regionale del 1995 sul reimpiego produttivo si applicano anche ai lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili disciplinato dalla legge regionale n. 24 del 2000 e dalla normativa statale richiamata.
Inoltre, i servizi individuati dalla disciplina del 1995 vengono integrati con quelli richiamati dalla normativa regionale del 2000, ampliando così l’ambito delle attività utilizzabili per il reimpiego produttivo.
Entrata in vigore
La legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 31 marzo 2001 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Si tratta di una disciplina connessa a un contesto transitorio di politiche attive del lavoro, oggi sostanzialmente superato nei suoi effetti pratici.
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