Cassazione Civile, Ordinanza n. 09561/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia concerne la domanda risarcitoria proposta da numerosi medici iscritti a scuole di specializzazione, e in alcuni casi dai loro eredi, per il mancato o tardivo recepimento nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie in materia di formazione medica specialistica e remunerazione degli specializzandi. La Corte d’appello aveva accolto solo per alcuni la domanda, riconoscendo un importo annuo parametrato alla disciplina interna sopravvenuta, e aveva respinto le pretese di altri per vari motivi: mancata inclusione della specializzazione negli elenchi previsti dalle direttive, iscrizione al corso in epoca anteriore al 1983/1984 per alcune posizioni, o insufficiente prova della frequenza e dell’equipollenza. La Presidenza del Consiglio, con ricorso principale, ha dedotto la violazione del giudicato esterno formatosi in altri giudizi favorevoli all’amministrazione, sostenendo che ciò impedisse la pretesa di alcuni attori. I medici hanno proposto ricorso incidentale articolato in più motivi, censurando: il rilievo d’ufficio della mancata inclusione della specializzazione negli elenchi direttivi; il mancato valorizzare di decreti ministeriali successivi che avevano riconosciuto o equiparato varie specializzazioni; l’esclusione del diritto per chi aveva iniziato il corso prima dell’anno accademico 1983/1984 ma lo aveva proseguito dopo il 1° gennaio 1983; la quantificazione del danno sulla base della somma prevista dall’art. 11 l. n. 370/1999; la mancata rivalutazione monetaria; e, per una posizione specifica, il mancato riconoscimento della frequenza per difetto di prova e di non contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha rigettato quasi integralmente il ricorso incidentale dei medici, accogliendo solo il terzo motivo e limitatamente ad alcune specifiche posizioni, relative a soggetti che avevano iniziato la specializzazione prima del 1982/1983 e l’avevano proseguita oltre il 1° gennaio 1983. Per tali posizioni la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché rivaluti il diritto alla remunerazione/risarcimento alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite e dalla Corte di giustizia. Per il resto la decisione d’appello è stata confermata. Le spese del giudizio di legittimità sono state regolate secondo la soccombenza parziale, con rinvio al giudice di merito per quelle relative alle posizioni rinviate.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere l’efficacia preclusiva del giudicato esterno, ma il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché il giudicato anteriore all’appello, se non eccepito in quella sede, si fa valere con revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., non con ricorso per cassazione.
artt. 39, 324, 329 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente principale in tema di giudicato e preclusioni processuali, senza che ciò consenta di superare la regola sull’inammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenza difforme da giudicato esterno non eccepito in appello.
art. 395, comma 5, c.p.c.
indicato come rimedio esperibile quando il giudicato esterno si è formato prima o durante l’appello e non è stato fatto valere in quella sede.
art. 360 c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso principale e incidentale, scrutinati dalla Corte nei limiti di ammissibilità e fondatezza.
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi incidentali per lamentare pretesa pronuncia oltre il chiesto o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; censura respinta o dichiarata inammissibile secondo i singoli motivi.
art. 366, n. 6, c.p.c.
la Corte ha rilevato la mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti e delle allegazioni processuali su cui i ricorrenti incidentali fondavano la doglianza sulla non contestazione.
art. 345, comma 2, c.p.c.
richiamato per escludere che la contestazione in appello della mera difesa dell’amministrazione fosse preclusa come nova; il principio di non contestazione opera solo sui fatti allegati in modo specifico.
art. 5 e 7 direttiva 75/362/CEE
indicano le specializzazioni mediche comuni agli Stati membri, requisito costitutivo del diritto alla remunerazione/risarcimento per tardivo recepimento delle direttive.
art. 2, par. 1, lett. c), art. 3, parr. 1-2, e allegato direttiva 75/363/CEE
interpretati dalla Corte di giustizia nel senso che la formazione iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita oltre il 1° gennaio 1983 deve essere remunerata per il periodo successivo, se riferita a specializzazione comune a tutti o a due o più Stati membri e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE.
direttiva 82/76/CEE
considerata come direttiva modificativa e riassuntiva della disciplina comunitaria sulla remunerazione degli specializzandi; il diritto sorge per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 nelle condizioni indicate.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
non ha efficacia retroattiva; non è il parametro per commisurare le somme dovute agli specializzandi per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370
costituisce il parametro equitativo per la liquidazione del danno/credito para-risarcitorio da tardiva attuazione delle direttive, coprendo le diverse componenti del pregiudizio.
artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.
richiamati per la liquidazione del danno e il ricorso al criterio equitativo; la Corte ribadisce che la quantificazione si fonda sull’art. 11 l. 370/1999 e sugli interessi legali, non sulla rivalutazione automatica salvo prova del maggior danno.
art. 1224, secondo comma, c.c.
menzionato per affermare che la rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente, salvo prova del maggior danno da ritardo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicabile alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento per il meccanismo della prenotazione a debito; non si applica neppure al ricorso incidentale parzialmente accolto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza che sia difforme da un giudicato esterno già formatosi prima o durante l’appello, se il giudicato non è stato eccepito in quella sede il rimedio corretto è la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., non il ricorso per cassazione.
- Nelle controversie sul risarcimento da mancato recepimento delle direttive sulla formazione medica specialistica, l’inclusione della scuola negli elenchi delle specializzazioni rilevanti, oppure la sua equipollenza a specializzazioni riconosciute in almeno due Stati membri, è fatto costitutivo del diritto e deve essere allegato e provato dal medico.
- Il giudice può verificare d’ufficio la sussistenza del requisito di specializzazione rilevante; la mancata specifica contestazione del convenuto può operare solo sui profili di fatto eventualmente allegati con precisione, non sulla qualificazione giuridica del diritto azionato.
- L’ampliamento successivo, nel diritto interno, del novero delle specializzazioni equipollenti non può fondare il diritto al ristoro per periodi anteriori, se tale equipollenza non era allora prevista come requisito dalla normativa comunitaria.
- Il danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di specializzandi è liquidato in via equitativa secondo il parametro individuato dall’art. 11 l. n. 370/1999, che copre le principali componenti del pregiudizio; il d.lgs. n. 257/1991 non ha efficacia retroattiva come criterio di commisurazione per i periodi precedenti.
- Sulle somme liquidate per il pregiudizio da tardiva attuazione spettano gli interessi legali dalla data di conversione del debito in valuta, mentre la rivalutazione monetaria non è automatica e richiede la prova del maggior danno.
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