Cassazione Civile, Ordinanza n. 09577/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
La controversia
La lavoratrice aveva svolto attività nell’ambito dei lavori socialmente utili e, successivamente, aveva stipulato con il Comune due successioni di contratti di lavoro privato a tempo determinato e part-time, poi prorogati e con orario aumentato. Ha chiesto di accertare la nullità del termine e delle proroghe, con conversione del rapporto in tempo indeterminato sin dall’origine, risarcimento dei danni per abusiva reiterazione dei contratti, riconoscimento degli scatti di anzianità e adeguamento del trattamento retributivo al c.c.n.l. degli enti locali, oltre alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time. In appello la lavoratrice ha riproposto tali domande. In Cassazione ha dedotto, tra gli altri, omessa pronuncia sulla trasformazione part-time/full-time e sul risarcimento, violazione della disciplina sul contratto a termine, della normativa eurounitaria sul lavoro a tempo determinato e dell’art. 2126 c.c., nonché vizi motivazionali e violazione delle regole di non contestazione e di spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto nei limiti indicati il secondo, terzo e quarto motivo, ha dichiarato inammissibili il quinto, il sesto e il settimo motivo e ha dichiarato assorbito l’ottavo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare i rapporti di lavoro verificando la normativa applicabile e, se accertata l’abusività, valutare gli effetti di un’eventuale stabilizzazione successiva secondo i criteri indicati in motivazione.
Norme richiamate
artt. 99-112 c.p.c.
la Corte esclude l’omessa pronuncia sulla domanda di trasformazione part-time/full-time, ritenendo che il rigetto fosse implicito nella qualificazione del rapporto come non soggetto alla disciplina generale del lavoro a termine.
art. 360, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio di nullità per omessa pronuncia; accolto solo nei limiti delle domande su cui il giudice di merito non ha compiuto il dovuto esame sostanziale.
d.lgs. n. 368 del 2001
la Corte afferma che non basta l’esclusione formale della sua applicabilità da parte della normativa regionale per sottrarre il rapporto al controllo sull’abuso del termine alla luce del diritto dell’Unione.
d.lgs. n. 81 del 2000
richiamato come disciplina dei lavori socialmente utili; la Corte precisa che il vaglio deve riguardare se il concreto rapporto rientri davvero in tale schema o se, per le modalità effettive, debba essere scrutinato come rapporto di lavoro a tempo determinato.
art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dalla normativa regionale del 2010 come parametro per l’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.
art. 2126 c.c.
le censure che lo invocano per il trattamento economico sono dichiarate inammissibili perché sollecitano un nuovo esame dei fatti, non consentito in cassazione.
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non può estendersi a valutazioni difensive o ricostruttive tratte dai documenti.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non fonda una diversa soluzione perché la censura mira in realtà a un riesame del merito.
art. 167 c.p.c.
richiamato in relazione alla mancata contestazione, ma la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati.
art. 91 c.p.c.
invocato per le spese di lite; il relativo motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento parziale dei motivi principali.
art. 92 c.p.c.
richiamato per la compensazione delle spese; la questione resta assorbita.
direttiva 1999/70/CE
la Corte ribadisce che si applica anche ai rapporti a termine instaurati con amministrazioni pubbliche e che impone misure efficaci contro l’abuso della successione di contratti a termine.
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
le clausole sull’abuso e sulla prevenzione delle reiterazioni vanno applicate in modo ampio; non è consentito sottrarre al controllo eurounitario rapporti che, per il concreto atteggiarsi, siano effettivamente rapporti di lavoro a termine.
clausola 5, punto 1, Accordo quadro
impone l’adozione di misure preventive dell’abuso nella successione dei contratti a termine, quali ragioni oggettive, durata massima o numero massimo di rinnovi.
clausola 2, punto 2, Accordo quadro
consente agli Stati membri di escludere talune categorie specifiche, ma l’esclusione va interpretata restrittivamente e in modo controllabile, senza eludere la tutela del lavoratore.
art. 77 della L.R. n. 17 del 2004
la Corte osserva che la norma regionale, pur escludendo l’applicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 ai contratti volti alla stabilizzazione degli LSU, non impedisce il controllo di compatibilità con il diritto dell’Unione.
art. 5 della L.R. n. 24 del 2010
la disposizione è letta come compatibile con il diritto eurounitario, poiché consente il ricorso al lavoro flessibile nei limiti dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dei principi del d.lgs. n. 368 del 2001.
Massime di principio
- Nelle controversie relative ai soggetti provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili, la qualificazione formale del rapporto data dalla normativa regionale non è decisiva: il giudice deve verificare in concreto se la prestazione, per causale, contenuto ed effettive modalità di svolgimento, sia davvero riconducibile a un rapporto assistenziale speciale o a un ordinario rapporto di lavoro a tempo determinato.
- L’esclusione della disciplina interna sul contratto a termine non impedisce, di per sé, il controllo sulla compatibilità del rapporto con la direttiva 1999/70/CE e con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, se il rapporto concreto presenta le caratteristiche di un lavoro a termine ordinario.
- Il giudice di merito, nel valutare rapporti succedutisi nel tempo nel pubblico impiego, deve esaminare la natura del contratto, le obbligazioni reciproche e l’effettivo atteggiarsi della prestazione, senza fermarsi alla sola causale dichiarata o alla finalità politico-sociale perseguita dalla legge regionale.
- L’eventuale stabilizzazione del lavoratore può escludere o attenuare il risarcimento da abuso solo se vi è una stretta correlazione causale e soggettiva tra la condotta abusiva e l’immissione in ruolo, cioè se la stabilizzazione avviene nei ruoli dell’ente autore dell’abuso ed è effetto diretto della procedura predisposta per superare il precariato.
- In cassazione non è ammesso censurare la sentenza di merito sollecitando una nuova valutazione dei fatti o della documentazione sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati dalle parti e non può estendersi alle valutazioni interpretative o ricostruttive dei documenti compiute da una parte in giudizio.
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