Cassazione Civile, Ordinanza n. 09575/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato attività inizialmente nell'ambito dei lavori socialmente utili e poi aveva sottoscritto con il Comune una serie di contratti part-time a tempo determinato, prorogati più volte e con orario successivamente aumentato. In primo grado aveva chiesto di dichiarare la nullità del termine, la conversione del rapporto in tempo indeterminato, il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti e il pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello aveva escluso l'applicazione del d.lgs. n. 368 del 2001, ritenendo che i contratti fossero inseriti nella disciplina regionale di stabilizzazione dei lavoratori LSU e quindi estranei alla disciplina ordinaria dei contratti a termine, ma aveva riconosciuto solo una somma a titolo economico. Il lavoratore ha proposto ricorso principale per violazione della disciplina nazionale ed eurounitaria sul lavoro a termine, sostenendo che i contratti avevano contenuto e svolgimento di ordinari rapporti a tempo determinato e che la normativa regionale non poteva sottrarli alla direttiva 1999/70/CE e al d.lgs. n. 368 del 2001; in subordine chiedeva anche rinvio pregiudiziale. Il Comune ha proposto ricorso incidentale lamentando motivazione apparente sulla prescrizione, errori sul criterio di quantificazione delle somme e sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione anche per le spese. Ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse svolto un adeguato vaglio della concreta natura dei rapporti e della loro compatibilità con la disciplina eurounitaria sui contratti a termine, non potendo escludersi in astratto l'applicazione della direttiva 1999/70/CE e del relativo sistema di tutela per il solo richiamo alla normativa regionale di stabilizzazione degli LSU. Ha inoltre precisato che il giudice di rinvio dovrà esaminare gli effetti della intervenuta stabilizzazione del lavoratore, verificando se vi sia una stretta correlazione con l'abuso denunciato e se la procedura di immissione in ruolo sia stata effettivamente idonea a svolgere funzione riparatoria. Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile, perché le censure non colpivano adeguatamente le rationes decidendi della sentenza di appello.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente principale per denunciare la mancata considerazione del concreto svolgimento del rapporto
Direttiva 1999/70/CE
si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato con amministrazioni pubbliche e impone misure contro l'abuso della reiterazione
disciplina nazionale di attuazione della direttiva sul lavoro a termine, che non può essere esclusa in astratto senza verificare la concreta natura del rapporto
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come norma che consente il lavoro flessibile nei limiti della disciplina generale e dei principi sul lavoro a termine
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 468 del 1997
richiamati per la disciplina dei lavori socialmente utili e della loro funzione assistenziale
richiamato dalla difesa del ricorrente e dalla motivazione in tema di LSU
l'utilizzo nelle attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro
art. 5, l.r. siciliana n. 24 del 2010
interpretata come disposizione che consente il lavoro flessibile nei limiti dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto del d.lgs. n. 368 del 2001
art. 77, comma 2, l.r. siciliana n. 17 del 2004
"le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili"
non può essere letta come sottrazione in blocco dei rapporti alla tutela eurounitaria; occorre comunque verificare se il contratto sia davvero riconducibile a un rapporto di lavoro a termine abusivamente reiterato
art. 17 statuto della Regione siciliana
richiamato per i limiti della potestà legislativa regionale in materia di lavoro e rapporti di diritto civile
invocato nel ricorso incidentale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la vera ratio della decisione
la motivazione apparente sussiste solo in caso di mancanza assoluta del percorso argomentativo, non ravvisata nella sentenza impugnata
richiamato nel ricorso incidentale sulle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 117 Cost.
richiamato per il primato della disciplina eurounitaria e dei limiti della legislazione regionale
art. 11 Cost.
richiamato insieme all'art. 117 Cost. in relazione alla vincolatività del diritto UE
evocato solo implicitamente in tema di prova del concreto svolgimento del rapporto
Massime di principio
- La disciplina eurounitaria sul lavoro a tempo determinato si applica anche ai rapporti instaurati con pubbliche amministrazioni, salvo che il rapporto rientri effettivamente in una categoria esclusa dalla clausola 2 dell'accordo quadro; la sola qualificazione formale o legislativa non basta a sottrarre il rapporto alla tutela contro l'abuso.
- Quando un rapporto nasce nell'area dei lavori socialmente utili o di programmi di stabilizzazione, il giudice deve verificare in concreto la causa del contratto, le obbligazioni effettivamente svolte e la conformazione reale del rapporto, per stabilire se esso sia un vero contratto a termine soggetto alla direttiva 1999/70/CE oppure un rapporto speciale assistenziale escluso.
- L'esclusione della disciplina nazionale sui contratti a termine, prevista da una norma regionale, non impedisce al giudice di verificare la compatibilità del rapporto con il diritto dell'Unione e con il divieto di abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
- La stabilizzazione del lavoratore non esclude automaticamente il diritto al risarcimento del danno da abuso: occorre accertare se l'immissione in ruolo sia avvenuta nell'ente autore dell'abuso e se sia l'effetto diretto e immediato di una procedura specificamente destinata a superare il precariato.
- La motivazione apparente è configurabile solo quando manchi del tutto l'esposizione del percorso logico-giuridico; non è sufficiente che la parte contesti, in realtà, la correttezza giuridica della decisione.
- In cassazione, le censure devono colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
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