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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09578/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso dall'INPS per ottenere dalla società committente il pagamento di somme dovute in relazione a un appalto, in applicazione della responsabilità solidale prevista per i contributi omessi dal datore di lavoro/appaltatore. Il giudice di appello aveva ritenuto dovute alla società solo le somme anteriori al 10 febbraio 2012, escludendo per il periodo successivo la debenza delle sanzioni civili sulla base dell'art. 21 del d.l. 5/2012, ritenuto non retroattivo ma innovativo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, dell'art. 21 d.l. 5/2012 conv. in l. 35/2012 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la responsabilità del committente, già eccezionale e limitata ai soli contributi, non si estenderebbe alle sanzioni civili e che la norma sopravvenuta avrebbe natura interpretativa; (2) omessa pronuncia sulla richiesta di quantificazione delle somme non dovute, dedotta come vizio processuale ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando l'orientamento secondo cui, nel regime applicabile ratione temporis, la responsabilità solidale in materia contributiva si estende anche alle sanzioni civili, in quanto accessorie, automatiche e predeterminate; ha inoltre ribadito che l'art. 21 del d.l. 5/2012 ha natura innovativa e non interpretativa, sicché non si applica retroattivamente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio ex art. 360, n. 4 c.p.c. pur attenendo, al più, a una violazione dell'art. 112 c.p.c., e comunque per la mancata indicazione degli atti necessari alla quantificazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    norma richiamata dalla ricorrente per delimitare la responsabilità solidale del committente; nel caso concreto la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva quanto alle sanzioni civili nel regime previgente.

  • art. 21 d.l. 5/2012 conv. in l. 35/2012

    ha natura innovativa e non interpretativa, perciò non è retroattiva; esclude per il futuro l'estensione al committente della responsabilità per le sanzioni civili, ma non incide sui rapporti già disciplinati dal regime precedente.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato per sostenere l'interpretazione della disciplina sopravvenuta; la Corte, richiamando la non retroattività della norma innovativa, non aderisce alla tesi interpretativa della ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il motivo proposto ai sensi di tale norma è inammissibile se la censura attiene in realtà a una violazione dell'art. 112 c.p.c. e non sono indicati gli atti rilevanti per la decisione sulla quantificazione.

  • art. 112 c.p.c.

    la dedotta omessa pronuncia, per essere correttamente censurata, andava prospettata come violazione di legge nel mezzo appropriato e supportata dagli atti necessari.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel regime della responsabilità solidale negli appalti per omissioni contributive, le sanzioni civili seguono il debito contributivo quando siano accessorie, automatiche e predeterminate, anche se la disciplina letterale non le menzioni espressamente.
  • Una norma sopravvenuta che modifichi la disciplina della responsabilità del committente ha natura innovativa e, se non qualificata espressamente come interpretativa, non si applica ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere coerentemente inquadrato nel corretto vizio denunciabile: una omessa pronuncia non può essere dedotta in modo inconferente rispetto alla specifica censura di legittimità e richiede l'indicazione degli atti necessari alla verifica della doglianza.
  • L'estensione o la limitazione della responsabilità solidale del committente va valutata in base al regime normativo temporalmente applicabile, con distinzione tra debito principale e conseguenze accessorie dello stesso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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