Cassazione Civile, Ordinanza n. 03290/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina da una verifica fiscale sull’anno d’imposta 2009, conclusa con un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP. L’Ufficio contestava: (i) la differenza tra un costo registrato nel 2009 per compensi di intermediazione e una fattura da ricevere emersa nel 2010 per un importo inferiore; (ii) l’indeducibilità di spese per cancelleria e stampanti ritenute non inerenti; (iii) il parziale disconoscimento di costi per provvigioni di intermediazione fatturati da soggetti ritenuti parti correlate, reputati gonfiati e antieconomici. La società impugnava l’atto e in Cassazione deduceva quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale; 2) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. per l’asserita indebita attribuzione di fede privilegiata al PVC; 3) violazione delle norme sullo Statuto del contribuente e sugli avvisi di accertamento, sostenendo che l’atto fosse immotivato perché non replicava alle osservazioni della memoria ex art. 12, comma 7, L. 212/2000; 4) violazione delle norme fiscali e dell’art. 2697 c.c. per il disconoscimento di costi per fatture da ricevere e per provvigioni, sostenendo che l’Amministrazione avesse erroneamente ignorato il principio di competenza e l’inerenza, nonché l’IVA detraibile.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione della sentenza e al contraddittorio endoprocedimentale, osservando che il contraddittorio cartolare era stato garantito e che non esiste un obbligo di motivazione rafforzata dell’avviso solo perché il contribuente abbia presentato memorie. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla fede privilegiata del PVC perché non specificava quale fatto decisivo fosse stato erroneamente considerato né in che modo ciò avesse inciso sulla decisione. Ha ritenuto infondato anche il motivo sui costi e sull’IVA: la CTR aveva compiuto un apprezzamento di merito fondato su elementi fattuali (parti correlate, entità delle provvigioni, rapporto con il fatturato, mancanza di prova certa dei compensi e della loro determinazione), e tale valutazione non è sindacabile in cassazione; inoltre, l’antieconomicità può integrare indizio di non inerenza e giustificare il recupero a tassazione e la negazione della detrazione IVA. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente.
La sentenza è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione del giudice tributario deve essere adeguata, ma nel caso concreto è stata ritenuta sufficiente.
Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente; la Corte non ha ravvisato omessa pronuncia o ultrapetizione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Il contraddittorio preventivo cartolare è stato considerato rispettato; una volta garantito, l’avviso non richiede una motivazione rafforzata sulle osservazioni del contribuente.
Richiamato nel motivo sulla prova documentale; la censura è stata ritenuta non concludente.
Il PVC fa fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza; nel caso concreto la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
La deducibilità dei costi richiede la loro effettiva esistenza e inerenza; l’antieconomicità può escludere l’inerenza di costi o parte di essi.
Richiamato dal motivo sulla fatturazione e sul valore delle operazioni; la Corte ha confermato il recupero sulla base dell’assenza di prova della reale consistenza dei costi.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione alla documentazione IVA; la Corte ha ritenuto legittima la negazione della detrazione in presenza di antieconomicità e carenza di prova.
L’onere di dimostrare la reale esistenza e l’inerenza dei costi grava sul contribuente quando l’Ufficio evidenzi elementi di antieconomicità o carenza documentale.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal motivo sulla motivazione dell’avviso; la Corte ha ritenuto che l’avviso fosse comunque motivato.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal motivo sulla motivazione dell’avviso in materia IVA; la Corte non ha ravvisato nullità.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo sulla detraibilità IVA; la Corte ha confermato il diniego di detrazione per i costi ritenuti antieconomici/non inerenti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente è rispettato se il contribuente ha potuto interloquire per iscritto; in tal caso l’avviso di accertamento non è nullo per il solo fatto di non replicare puntualmente a ogni osservazione difensiva.
- L’avviso di accertamento è legittimo quando sia motivato in modo idoneo a consentire la difesa; la mancata confutazione espressa delle memorie del contribuente non integra, di per sé, un vizio di nullità.
- La censura in cassazione contro l’attribuzione di efficacia probatoria a un PVC è inammissibile se non indica con precisione quale fatto decisivo sia stato erroneamente ritenuto e in che modo l’asserita errata valutazione abbia inciso sulla decisione.
- In materia fiscale, l’antieconomicità del comportamento imprenditoriale può costituire elemento indiziario di non inerenza o non veridicità dei costi, specie quando i rapporti siano con parti correlate e manchi prova certa della determinazione contrattuale dei compensi.
- Quando l’Ufficio evidenzia elementi gravi di antieconomicità e carenza documentale, spetta al contribuente dimostrare la reale esistenza, certezza e inerenza del costo dedotto.
- L’IVA può essere negata in detrazione quando i costi sottostanti risultino, in fatto, antieconomici o non inerenti, secondo un apprezzamento di merito sorretto da congrua motivazione.
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