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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03285/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha contestato, con avviso di accertamento IRPEF e IRAP relativo all'anno d'imposta 2004, la deducibilità di costi dichiarati da un dottore commercialista. In particolare, il contribuente aveva dedotto sia le somme versate per definire, mediante transazione del 24 giugno 2004, un'azione di responsabilità promossa dalla curatela del fallimento di una società nei confronti degli amministratori e dei sindaci, sia le spese sostenute per il relativo procedimento. L'Ufficio ha disconosciuto tali oneri e ha emesso l'accertamento. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. n. 537 del 1993, comma 4-bis, e degli artt. 6, 54 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che la sentenza regionale avrebbe erroneamente ritenuto deducibile l'onere pur derivante da una condotta illecita sul piano civilistico, mentre la ripresa fiscale si fondava sull'asserita estraneità del costo rispetto all'attività produttiva di reddito del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la funzione di sindaco in una società di capitali rientra tra le attività professionali tipiche esercitabili da un dottore commercialista e che, pertanto, i costi sostenuti a causa e in occasione di tale attività sono inerenti e deducibili ai sensi del principio di inerenza ex art. 109 TUIR. Ha inoltre precisato che le somme dovute a titolo di responsabilità civile, o comunque derivanti da un fatto illecito civile compiuto nell'esercizio di impresa o professione, non sono di per sé indeducibili, salvo che siano collegate alla commissione di un reato ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537 del 1993. Poiché nel caso concreto non risultava alcun reato, la deduzione era corretta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese e con atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993

    la deducibilità dei costi non è esclusa solo perché derivanti da un fatto civilmente illecito; l'indeducibilità opera quando il costo è ricollegato alla commissione di un reato.

  • art. 6 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato nel motivo di ricorso come norma del TUIR rilevante per la tassazione del reddito.

  • art. 54 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato nel motivo di ricorso come norma del TUIR rilevante per la determinazione del reddito di lavoro autonomo.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    il costo è deducibile se inerente all'attività produttiva di reddito; le spese sostenute per l'esercizio della carica di sindaco da parte di un commercialista sono inerenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato solo per dare atto della non debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per difetto dei presupposti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • Le spese sostenute dal professionista per l'esercizio di una funzione che rientra nella sua attività professionale tipica sono deducibili se presentano nesso di inerenza con il reddito prodotto.
  • Le somme corrisposte a titolo di responsabilità civile per fatti commessi nell'esercizio dell'attività professionale non sono automaticamente indeducibili: occorre verificare se il costo sia inerente all'attività e se sia escluso da una specifica previsione di indeducibilità.
  • L'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993 opera come limite all'inerenza solo quando il costo sia collegato alla commissione di un reato; in mancanza di rilievo penale, la sola illiceità civilistica non basta a escludere la deduzione.
  • In tema di oneri professionali, la qualifica sostanziale dell'attività svolta deve prevalere sulla mera etichetta del costo: se la spesa deriva dall'espletamento di un incarico rientrante nell'attività del professionista, essa è normalmente inerente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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