Cassazione Civile, Ordinanza n. 03291/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento contestando alla contribuente un maggior reddito qualificato come reddito d'impresa occasionale ex art. 67, comma 1, lett. i), d.P.R. 917/1986, ritenuto derivante da una compravendita immobiliare conclusa per euro 1.650.000. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo sia la tardività dell'accertamento per mancata prova dei presupposti del raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, sia l'insussistenza di un reddito tassabile, sostenendo che l'operazione dovesse essere letta unitariamente con una contestuale scrittura privata di appalto e che, in sostanza, vi fosse una permuta/compensazione tra prezzo della vendita e corrispettivo dei lavori. La CTR, pur riconoscendo la tempestività dell'avviso, ha confermato il merito favorevole alla contribuente, ritenendo che il collegamento negoziale vendita-appalto e la compensazione del prezzo escludessero un guadagno imponibile. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: motivazione apparente e contraddittoria della sentenza, omessa pronuncia su motivi d'appello, e violazione dell'art. 71, comma 2, TUIR per l'erronea inclusione del valore dell'immobile da demolire tra le spese da sottrarre al reddito contestato. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, riproponendo la questione del raddoppio dei termini di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi del ricorso principale e inammissibile il quinto. Ha affermato che la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale, poiché fondava la decisione su documenti e su un accertato collegamento negoziale tra atto di vendita e contratto di appalto, con compensazione del prezzo e conseguente assenza di reddito tassabile; ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, ravvisando un rigetto implicito delle censure dell'Ufficio. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del fatto e comunque non colpiva la ratio decidendi autonoma del collegamento negoziale e della compensazione. Il ricorso principale è stato quindi rigettato, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 917/1986
viene richiamato come base della pretesa fiscale dell'Ufficio per qualificare l'operazione come reddito d'impresa occasionale.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
è evocato dalla contribuente per contestare il raddoppio dei termini di accertamento; la questione resta assorbita poiché il ricorso incidentale condizionato non viene esaminato nel merito.
la Corte ribadisce che la motivazione è nulla solo se manca, è apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro usato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia; la Corte esclude che ricorrano tali vizi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo che lo invoca è dichiarato inammissibile perché in realtà richiede una diversa valutazione del fatto e non denuncia una reale violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama il nuovo perimetro del vizio motivazionale dopo la riforma del 2012, limitato al solo "minimo costituzionale".
art. 111, comma 6, Cost.
è richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.
la Corte esclude l'omessa pronuncia perché la CTR ha comunque deciso implicitamente sulle questioni sollevate dall'Ufficio.
è richiamato nel quinto motivo, ma la censura viene ritenuta inammissibile e non incide sulla ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che non si applica il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": la sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione, se è meramente apparente, se presenta un contrasto irriducibile o se è obiettivamente incomprensibile.
- Non integra omessa pronuncia la decisione che, pur in forma sintetica, mostri di avere esaminato la questione e la superi con una statuizione implicita di rigetto desumibile dall'impianto logico-giuridico della sentenza.
- Quando una sentenza si fonda su una ratio decidendi autonoma e non censurata, oppure censurata solo in modo inammissibile, le ulteriori doglianze che non potrebbero comunque condurre alla cassazione risultano inammissibili o prive di interesse.
- In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, specie quando la censura colpisce solo una parte della motivazione e lascia intatta una ratio decidendi autonoma e sufficiente.
- Se il giudice di merito accerta, sulla base di documenti, un collegamento negoziale tra vendita e appalto e una compensazione tra prezzo e corrispettivo, può escludersi la sussistenza di un reddito imponibile ove tale assetto negoziale renda insussistente un effettivo introito tassabile.
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