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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32380/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il fondo di previdenza impugnava un avviso di accertamento con cui il comune aveva contestato una maggiore IMU per l’anno 2012, negando l’esenzione richiesta per un immobile asseritamente destinato ad attività previdenziale. In primo e secondo grado il ricorso veniva respinto: la CTR riteneva sufficiente la motivazione dell’avviso perché conteneva gli estremi catastali, le categorie e le rendite, e aggiungeva che l’omessa indicazione, nella denuncia originaria, dei presupposti per l’esenzione rendeva non irragionevole la pretesa impositiva. In Cassazione il fondo deduceva: (1) violazione dell’art. 1, comma 162, l. 296/2006 e dell’art. 7 l. 212/2000, sostenendo che, quando l’amministrazione nega un’agevolazione, l’atto deve indicare anche le ragioni specifiche del diniego; (2) in subordine, violazione dell’art. 91-bis d.l. 1/2012, dell’art. 1, comma 719, l. 147/2013, del d.m. 26 giugno 2014 e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., perché il modello dichiarativo adottato sarebbe conforme a quello ministeriale e non imporrebbe l’indicazione dettagliata dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’esenzione, né potrebbe ravvisarsi un concorso colposo del contribuente.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia e aveva poi depositato prova del pagamento dell’importo dovuto; inoltre il comune aveva recepito la disciplina di cui alla l. 197/2022. Ricorrendo i presupposti della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate. La Corte ha anche escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, poiché l’estinzione del giudizio non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, la presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata e il deposito della prova del pagamento determinano l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, precludendo l’esame dei motivi di ricorso.
  • L’estinzione del giudizio per definizione agevolata non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non fa scattare l’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente.
  • Quando la controversia è definibile ai sensi della disciplina speciale sulla definizione agevolata delle liti tributarie, il giudice deve prendere atto dell’effetto estintivo una volta depositata la documentazione richiesta dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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