Cassazione Civile, Ordinanza n. 32380/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il fondo di previdenza impugnava un avviso di accertamento con cui il comune aveva contestato una maggiore IMU per l’anno 2012, negando l’esenzione richiesta per un immobile asseritamente destinato ad attività previdenziale. In primo e secondo grado il ricorso veniva respinto: la CTR riteneva sufficiente la motivazione dell’avviso perché conteneva gli estremi catastali, le categorie e le rendite, e aggiungeva che l’omessa indicazione, nella denuncia originaria, dei presupposti per l’esenzione rendeva non irragionevole la pretesa impositiva. In Cassazione il fondo deduceva: (1) violazione dell’art. 1, comma 162, l. 296/2006 e dell’art. 7 l. 212/2000, sostenendo che, quando l’amministrazione nega un’agevolazione, l’atto deve indicare anche le ragioni specifiche del diniego; (2) in subordine, violazione dell’art. 91-bis d.l. 1/2012, dell’art. 1, comma 719, l. 147/2013, del d.m. 26 giugno 2014 e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., perché il modello dichiarativo adottato sarebbe conforme a quello ministeriale e non imporrebbe l’indicazione dettagliata dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’esenzione, né potrebbe ravvisarsi un concorso colposo del contribuente.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia e aveva poi depositato prova del pagamento dell’importo dovuto; inoltre il comune aveva recepito la disciplina di cui alla l. 197/2022. Ricorrendo i presupposti della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate. La Corte ha anche escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, poiché l’estinzione del giudizio non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 162, l. 296/2006
richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento tributari; la Corte non ne ha esaminato il contenuto nel merito per sopravvenuta definizione della lite
richiamato dal ricorrente a fondamento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi; non valutato nel merito
art. 7, lett. i), d.lgs. 504/1992
richiamato quale base dell’esenzione IMU/ICI invocata per l’immobile destinato ad attività previdenziale
art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011
richiamato come norma che estende il regime esentativo invocato dal contribuente
richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti e alla documentazione per l’esenzione degli immobili degli enti non commerciali; non esaminato nel merito
art. 1, comma 719, l. 147/2013
richiamato in materia di esenzione e dichiarazioni IMU; non esaminato nel merito
d.m. 26 giugno 2014
richiamato per il modello dichiarativo relativo all’esenzione; la Corte non affronta la questione nel merito
richiamato per contestare l’addebito al contribuente di una condotta colposa; non esaminato nel merito
l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 190, 197, 198, 200, 201
commi 190, 197, 198, 200, 201
norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; il deposito della domanda e della prova del pagamento determina l’estinzione del giudizio
art. 20, comma 1, lett. c) e lett. e), d.l. 30 marzo 2023, n. 34 conv. in l. 26 maggio 2023, n. 56
norma modificativa dei termini e delle modalità della definizione agevolata richiamata dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato perché la definizione del giudizio è per estinzione e non per rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, la presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata e il deposito della prova del pagamento determinano l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, precludendo l’esame dei motivi di ricorso.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non fa scattare l’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente.
- Quando la controversia è definibile ai sensi della disciplina speciale sulla definizione agevolata delle liti tributarie, il giudice deve prendere atto dell’effetto estintivo una volta depositata la documentazione richiesta dalla legge.
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