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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20683/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2006, con irrogazione di sanzioni, emesso nei confronti di una società che aveva dichiarato cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità verso due società cessionarie risultate cessate prima delle operazioni. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo legittimo l'atto, non fondata l'eccezione di difetto di motivazione, non applicabile l'esenzione IVA per mancata verifica della validità del numero identificativo delle cessionarie e legittime le sanzioni. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla competenza della Direzione regionale dell'Agenzia, lamentando incompetenza territoriale dell'ufficio accertatore; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per la pretesa carenza di motivazione dell'avviso; 3) violazione delle norme IVA e della VI Direttiva CEE, sostenendo che la CTR avesse errato nel considerare imponibili le cessioni intracomunitarie solo perché non era stata richiesta la conferma del numero IVA del cessionario, senza verificare i requisiti sostanziali dell'operazione e l'assenza di intenti evasivi; 4) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, perché la CTR avrebbe omesso di valutare dolo, colpa o buona fede della contribuente. Nel corso del giudizio la società ha inoltre comunicato di avere presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016 per le somme iscritte a ruolo a seguito della sentenza di primo grado, chiedendo l'estinzione del giudizio per tale parte.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme oggetto di definizione agevolata, perché l'Agenzia ha accertato il positivo esito della procedura. Per la parte residua della pretesa non coperta dalla rottamazione, la Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo sulla competenza della Direzione regionale, richiamando l'orientamento secondo cui l'art. 27 del d.l. n. 185/2008 ha riservato alla Direzione regionale poteri di verifica per contribuenti di rilevanti dimensioni; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per il limite della doppia conforme; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che nelle cessioni intracomunitarie, in mancanza della richiesta di conferma del numero identificativo del cessionario, l'onere di provare i presupposti della deroga all'imposizione grava sul contribuente; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, ribadendo che, in materia di sanzioni tributarie, la responsabilità è configurabile con la coscienza e volontà della condotta, salvo prova dell'errore inevitabile o della buona fede incolpevole. La ricorrente è stata condannata alle spese per la parte non coperta da definizione agevolata; per la parte definita le spese restano a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato sulla parte non estinta del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016

    La rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il suo positivo esito determinano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme oggetto della procedura.

  • art. 27, comma 13, d.l. n. 185/2008

    La disposizione non attribuisce ex novo una competenza impositiva generale, ma fonda su base legislativa il riparto delle competenze di verifica fiscale e riserva alla Direzione regionale i poteri di controllo nei confronti di contribuenti di rilevanti dimensioni.

  • art. 31 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale; la Corte nega che la censura sia fondata.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale; la Corte nega che la censura sia fondata.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti applicabili ratione temporis.

  • art. 41 d.l. n. 331/1993

    Norma invocata sulla non imponibilità delle cessioni intracomunitarie; la Corte la richiama insieme all'art. 50 del medesimo decreto e ribadisce che l'onere di provare i presupposti della deroga all'imposizione grava sul contribuente.

  • art. 50 d.l. n. 331/1993

    Le cessioni intracomunitarie sono non imponibili solo se il cessionario ha comunicato il numero identificativo attribuito dallo Stato di appartenenza e il cedente ha attivato la verifica della validità attuale del numero; in difetto, l'Ufficio può considerare l'operazione nazionale e recuperare l'IVA.

  • Direttiva 77/388/CEE (VI Direttiva CEE)

    Richiamata dalla ricorrente; la Corte non ravvisa un contrasto con la soluzione adottata, che valorizza gli adempimenti formali e l'onere probatorio del contribuente.

  • artt. 5, 6, 7 e 12 d.lgs. n. 472/1997

    In materia di sanzioni tributarie, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; dolo e colpa si presumono fino a prova contraria. La buona fede esimente richiede un errore inevitabile, non superabile con la normale diligenza.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Per la parte della pretesa definita in via agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di estinzione per la parte oggetto di definizione agevolata esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato su tale parte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di omesso esame di fatto decisivo dedotto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di cessioni intracomunitarie, la non imponibilità IVA presuppone il rispetto degli adempimenti documentali e di controllo previsti dalla disciplina speciale; in mancanza della richiesta di conferma del numero identificativo del cessionario, l'Ufficio può contestare il regime agevolato e spetta al contribuente dimostrare i fatti costitutivi della deroga all'imposizione ordinaria.
  • Quando il contribuente invoca un regime di favore o una deroga al tributo ordinario, l'onere di provare i relativi presupposti di fatto grava su chi pretende l'applicazione dell'agevolazione.
  • In tema di sanzioni amministrative tributarie, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; la colpa si presume fino a prova contraria e l'esimente della buona fede opera solo se l'errore è inevitabile e non superabile con la normale diligenza.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nei limiti della doppia conforme quando l'appello sia soggetto al regime processuale che ne impedisce la deduzione in cassazione.
  • La definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte effettivamente definita, senza incidere sul residuo oggetto di controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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