Cassazione Civile, Ordinanza n. 20458/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni provenienti da un immobile soprastante che avrebbero danneggiato i locali concessi in locazione per un’attività commerciale di vendita di cioccolato. La conduttrice conveniva in giudizio il locatore dell’immobile e il proprietario/custode dell’immobile sovrastante, chiedendo il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese sostenute per riparazioni urgenti e la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatore. Il Tribunale accoglieva la domanda, disponeva la risoluzione del rapporto e condannava il locatore al pagamento di varie somme, oltre a condannare il custode dell’immobile sovrastante per un ulteriore danno. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione del locatore. In cassazione il locatore proponeva quattordici motivi, deducendo in sintesi: erronea applicazione delle norme sulla locazione e sulla responsabilità da cose in custodia; concorso di colpa o esclusiva responsabilità della conduttrice e del terzo proprietario/custode dell’immobile soprastante; violazione del contratto di manleva; insussistenza o errata quantificazione delle spese rimborsate; insussistenza dei presupposti per la restituzione dei canoni e per la risoluzione; omessa pronuncia su numerosi motivi di appello e violazione delle regole sulle prove. La controricorrente resisteva chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, in larga parte ripetitivi, fossero formulati in modo eccentrico rispetto alle rationes decidendi della sentenza d’appello, spesso senza rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha inoltre osservato che alcune doglianze riproponevano questioni di fatto non sindacabili in cassazione, mentre altre non censuravano le vere ragioni poste a base della decisione di merito, tra cui la tardiva deduzione di alcune circostanze e l’inammissibilità di taluni motivi di appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. È stata confermata la condanna del ricorrente alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità del locatore ricorrente è stata esclusa come mera responsabilità da cosa in custodia, poiché la Corte d’appello l’aveva fondata sull’inadempimento agli obblighi legali del locatore di eseguire le riparazioni dovute.
Richiamato nel primo motivo, ma non rilevante ai fini della decisione, perché le censure sono state dichiarate inammissibili.
Richiamato nel primo motivo, senza decisività nel giudizio di legittimità.
Invocato per l’interpretazione del contratto, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità e di correlazione con la ratio decidendi.
Richiamato per sostenere l’efficacia della clausola di manleva, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato insieme alle altre norme sulla locazione; la Corte ha dato rilievo agli obblighi del locatore di mantenere il bene in stato da servire all’uso convenuto.
È la norma richiamata dalla Corte d’appello per affermare che le riparazioni non di piccola manutenzione e urgenti erano a carico del locatore.
La Corte d’appello ha ritenuto che la risoluzione fosse conseguenza del mancato adempimento del locatore all’obbligo di eseguire le riparazioni necessarie.
Richiamato nel ricorso per contestare la responsabilità del locatore, ma non inciso sulla decisione di inammissibilità.
Richiamato per contestare il rimborso/restituzione dei canoni durante l’inagibilità, ma la censura è stata giudicata non decisiva e di fatto.
Invocato per sostenere un concorso di colpa o doveri della conduttrice; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché fondate su fatti nuovi o non specificamente censurate le rationes decidendi.
Richiamato nel motivo relativo alla risoluzione, ma senza superare la ratio della sentenza impugnata.
È stata valorizzata la declaratoria di inammissibilità di alcuni motivi di appello per difetto di specificità, ratio non censurata in cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto l’onere di specifica indicazione dei fatti e degli atti rilevanti, né del contenuto dei motivi di appello asseritamente trascurati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di molte censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati giudicati inammissibili o non decisivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia e violazione di norme processuali; la Corte ha escluso la fondatezza per difetto di specificità e per il limite del sindacato di legittimità.
La violazione di questa norma è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara espressamente di non osservarla o utilizza prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.
Richiamato per omessa pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specificazione dei motivi di appello asseritamente non esaminati.
Applicato con condanna del ricorrente per aver proposto un ricorso manifestamente non conforme ai requisiti di legge.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre questioni di fatto o doglianze già formulate in appello senza aggredire specificamente tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- L’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone di indicare in modo specifico gli atti, i documenti e i fatti processualmente rilevanti sui quali il motivo si fonda; la mera evocazione di circostanze fattuali è insufficiente.
- La denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disapplicato la regola di valutazione delle prove, non quando si contesti soltanto il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- In materia di locazione, il locatore risponde degli obblighi di manutenzione e riparazione imposti dagli artt. 1575, 1576 e 1577 c.c.; la mancata esecuzione delle riparazioni urgenti e non di piccola manutenzione può integrare inadempimento idoneo a fondare rimedi restitutori e risolutori.
- Le contestazioni circa concorso di colpa, causa materiale del danno, documentazione delle spese e quantificazione del pregiudizio devono essere introdotte tempestivamente e in modo specifico nel giudizio di merito; in difetto, non sono utilmente spendibili in cassazione.
- Quando la sentenza d’appello dichiara inammissibili alcuni motivi per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., il ricorso per cassazione deve censurare espressamente tale autonoma ratio, altrimenti resta privo di decisività.
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