Cassazione Civile, Ordinanza n. 20460/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da contratti di appalto privato del 1980 aventi a oggetto la costruzione e consegna di unità navali, un bacino galleggiante, munizionamento e servizi connessi, stipulati da imprese italiane con il Ministero della difesa iracheno. Dopo l’invasione del Kuwait e le sopravvenute restrizioni internazionali e interne, le imprese hanno agito per far dichiarare la risoluzione dei contratti per impossibilità sopravvenuta imputabile al committente e per ottenere il risarcimento dei danni. Nei giudizi di merito era stata riconosciuta la risoluzione e il diritto al risarcimento, ma la Corte d’appello, nel determinare il quantum del contratto n. 5/1980, aveva escluso che la revisione prezzi pattuita potesse essere riconosciuta per i beni non ancora consegnati al momento della risoluzione, richiamando un precedente riferito però all’appalto pubblico. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1453 e 1223 c.c., sostenendo che, nella risoluzione per inadempimento del committente in un appalto privato, il risarcimento deve comprendere sia danno emergente sia lucro cessante e quindi anche la revisione prezzi pattuita come componente del corrispettivo. È stato proposto anche un ricorso incidentale adesivo speculare. I resistenti hanno sostenuto l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della pretesa revisione prezzi in presenza della risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni di rito, ha accolto il motivo di ricorso principale e quello incidentale adesivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame del quantum, uniformandosi al principio di diritto affermato e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nell’appalto privato risolto per inadempimento del committente, il risarcimento deve essere parametrato all’originario corrispettivo pattuito e comprende anche la revisione prezzi se prevista contrattualmente, indipendentemente dalla consegna, totale o parziale, dei beni.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata correttamente veicolata come violazione di legge sostanziale, non come richiesta di rivalutazione del merito.
art. 366 c.p.c.
I ricorsi sono stati ritenuti sufficientemente specifici e formalmente adeguati.
art. 1453 c.c.
La risoluzione per inadempimento non esclude il risarcimento del danno, che comprende danno emergente e lucro cessante.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile va determinato secondo il criterio della conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
art. 1458 c.c.
La risoluzione ha efficacia retroattiva e impone il ripristino della situazione patrimoniale anteriore al contratto.
art. 2033 c.c.
Le restituzioni ex indebito non esauriscono il pregiudizio patrimoniale risarcibile quando residui un danno non eliminabile con la sola restituzione.
Massime di principio
- Nell’appalto privato, se la risoluzione del contratto deriva dall’inadempimento del committente, il risarcimento dovuto all’appaltatore si determina in base all’originario corrispettivo pattuito e non può essere depurato della revisione prezzi solo perché alcune prestazioni non sono state ancora consegnate.
- La revisione prezzi pattuita contrattualmente integra parte del corrispettivo e, se il contratto viene risolto per causa imputabile al committente, deve essere considerata nel calcolo del danno risarcibile ove riferibile alle prestazioni eseguite o al valore del rapporto contrattuale risolto.
- La domanda di risoluzione per inadempimento non implica rinuncia al lucro sperato; al contrario, nel sistema del codice civile essa è compatibile con la domanda di risarcimento del danno, comprensivo di danno emergente e lucro cessante.
- La disciplina degli effetti della risoluzione degli appalti privati segue i principi generali degli artt. 1453 e 1458 c.c.; il richiamo a precedenti sull’appalto pubblico non è automaticamente trasferibile al diverso schema dell’appalto privato.
- Il danno risarcibile deve comunque essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, secondo il criterio causale dell’art. 1223 c.c.
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