Cassazione Civile, Ordinanza n. 20455/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Un correntista agiva in giudizio contro la banca per ottenere la declaratoria di nullità di alcune clausole di più rapporti di conto corrente, asseritamente assistiti da aperture di credito, e la restituzione delle somme addebitate a titolo di interessi ultralegali capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto, valute e spese. In primo grado la domanda veniva accolta in larga parte; in appello la condanna della banca veniva molto ridotta perché la Corte territoriale riteneva prescritte le rimesse anteriori al febbraio 2001, assumendo che la banca non dovesse provare l’esistenza di un’apertura di credito e che, in mancanza di produzione integrale dei contratti e degli estratti conto, si potesse comunque ricostruire il saldo usando la documentazione disponibile. Il ricorrente censurava tale decisione con cinque motivi: nei primi due contestava la distribuzione dell’onere della prova sulla prescrizione e la qualificazione delle rimesse come solutorie in assenza di prova dell’affidamento, sostenendo anche la non contestazione dell’apertura di credito e la sua desumibilità da facta concludentia; nei motivi terzo, quarto e quinto lamentava l’erroneo criterio di ricalcolo del saldo, il mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c. e l’esclusione del ricalcolo al lordo della ritenuta fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata sul punto della prescrizione e della qualificazione delle rimesse, e ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, perché riesamini il rapporto tenendo conto dell’esistenza o meno dell’apertura di credito e dei conseguenti effetti sulla decorrenza della prescrizione, oltre che per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, quando il correntista agisce in ripetizione e la banca eccepisce la prescrizione, l’esistenza dell’apertura di credito è un fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione che deve essere provato dal correntista; tuttavia, nel caso concreto, la corte territoriale aveva errato nel pretendere una specifica allegazione tempestiva di tale fatto come se si trattasse di eccezione in senso stretto, senza valorizzare adeguatamente gli elementi documentali già emersi in atti e le risultanze sulla gestione del conto affidato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
regola il riparto dell’onere della prova: il correntista che intenda contrastare l’eccezione di prescrizione deve provare l’apertura di credito, poiché incide sulla decorrenza della prescrizione delle rimesse.
art. 2938 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione; la Corte affronta il tema della deduzione e prova dei fatti rilevanti per l’eccezione di prescrizione.
art. 2727 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso; non assume autonoma centralità nella ratio decidendi.
art. 115 c.p.c.
la non contestazione dei fatti allegati può rilevare ai fini probatori; il motivo richiamava tale principio, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sulla qualificazione dell’apertura di credito come fatto impeditivo da provare dal correntista.
art. 116 c.p.c.
le risultanze documentali e gli argomenti di prova possono essere valorizzati dal giudice nella ricostruzione del rapporto bancario.
art. 2033 c.c.
l’azione di ripetizione dell’indebito presuppone un pagamento indebito; solo le rimesse solutorie integrano pagamenti rilevanti ai fini della prescrizione.
art. 1224 c.c.
il credito restitutorio è debito di valuta; il maggior danno da ritardo non è automatico e deve essere allegato e provato dal creditore.
art. 26 d.P.R. n. 600/1973.
richiamato nel motivo sul calcolo al lordo della ritenuta fiscale, ma la questione è dichiarata assorbita.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale della trattazione in camera di consiglio richiamata nell’epigrafe della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie dipende dall’esistenza di un’apertura di credito: solo le rimesse solutorie costituiscono pagamenti immediatamente rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione.
- Se la banca eccepisce la prescrizione delle somme addebitate, non le incombe provare l’inesistenza di un affidamento; è il correntista che, per paralizzare l’eccezione, deve provare l’esistenza e l’entità dell’apertura di credito, perché tale fatto incide sulla decorrenza del termine prescrizionale.
- L’apertura di credito in conto corrente, nei rapporti anteriori all’entrata in vigore del T.U.B., può essere provata anche per facta concludentia e tramite la documentazione disponibile agli atti, purché tempestivamente acquisita e valutabile dal giudice.
- L’eccezione relativa alla natura ripristinatoria delle rimesse, in quanto collegata alla decorrenza della prescrizione, non ha natura di eccezione in senso stretto: può essere rilevata anche sulla base degli atti di causa, ma resta fermo l’onere della parte che la invoca di allegare e provare i fatti impeditivi della prescrizione.
- Nella ricostruzione del dare/avere nei rapporti bancari, il giudice può utilizzare anche documentazione diversa dagli estratti conto completi e avvalersi di una consulenza tecnica contabile, ma deve rispettare i criteri di partenza coerenti con la documentazione effettivamente disponibile.
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