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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20461/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un rapporto di conto corrente bancario rispetto al quale l'istituto di credito aveva chiesto l'accertamento di un credito verso il correntista e il coniuge di quest'ultimo, in relazione a un conto intrattenuto dal medesimo quale amministratore e socio illimitatamente responsabile di una società. Il Tribunale aveva rigettato la domanda della banca; la Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da una società che si dichiarava mandataria della precedente creditrice/servicer, aveva invece accertato un debito del correntista e lo aveva condannato alla restituzione di una somma determinata sulla base di consulenza tecnica contabile, regolando altresì le spese in modo parzialmente compensato. Il soccombente in cassazione ha censurato: 1) la pretesa carenza di legittimazione processuale dell'appellante in appello, perché soggetto estraneo al primo grado e non provato il collegamento con la titolarità del rapporto sostanziale; 2) la violazione delle regole sull'onere della prova e sulla legittimazione ad agire, sostenendo che i documenti prodotti non dimostrassero il rapporto tra la mandataria e l'originaria creditrice; 3) l'erroneo accertamento del saldo debitore, lamentando che la Corte avesse fondato la decisione su una c.t.u. contabile senza considerare una dedotta transazione con la banca, che sarebbe stata estintiva dell'obbligazione e avrebbe incluso un pagamento di euro 60.000,00; 4) l'erronea regolazione delle spese per asserita insussistenza di soccombenza totale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e non autosufficienti le censure sulla legittimazione processuale dell'appellante in appello, perché il ricorrente non aveva riportato il contenuto dei documenti richiamati dalla sentenza impugnata né la parte rilevante della comparsa di costituzione di appello. Ha inoltre giudicato inammissibile il motivo sulla pretesa transazione, poiché il ricorrente aveva evocato un accordo dai contenuti non specificati e non esaminati dalla sentenza di merito, senza indicare in modo puntuale le ragioni dell'errore denunciato e finendo per sollecitare una rivalutazione di fatto. È stato infine ritenuto inammissibile anche il motivo sulle spese, poiché la compensazione parziale e la condanna alle spese sono espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo per motivazione del tutto illogica o apparente, circostanza non dedotta in modo idoneo. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla banca controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro di legittimità della motivazione e della struttura della sentenza impugnata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    È stata richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ha rilevato che le doglianze non erano formulate in modo specifico e autosufficiente.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La Corte territoriale aveva richiesto all'appellante di chiarire e giustificare la propria legittimazione processuale; la Cassazione ha preso atto di tale verifica e ha ritenuto inammissibile la critica perché non autosufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione alla prova della legittimazione e della pretesa estintiva/transattiva, ma senza una critica specifica dei documenti e degli accertamenti di merito.

  • artt. 81, 100 e 115 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la legittimazione ad agire e la valutazione del materiale istruttorio; la Corte ha ritenuto le censure generiche e dirette a una rivalutazione del fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese secondo soccombenza, anche parziale, è stata ritenuta rimessa al potere valutativo del giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sulle spese, ma senza che fosse ravvisato un vizio effettivo di ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: quando si censura la valutazione di documenti o atti processuali, occorre riportarne il contenuto essenziale e indicare con precisione dove e come siano stati prodotti, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • La contestazione della legittimazione processuale di una parte che agisce o impugna per conto dell'originaria creditrice richiede una critica puntuale degli elementi documentali valorizzati dal giudice di merito; non basta affermare in modo generico l'assenza di prova del collegamento soggettivo.
  • Le censure che presuppongono l'esistenza di una transazione estintiva devono indicarne con precisione il contenuto, la portata obbligatoria e il nesso con la pretesa azionata; in mancanza, la doglianza si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto ed è inammissibile.
  • La regolazione delle spese di lite, quando sorretta dal criterio della soccombenza anche reciproca o parziale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione inesistente, meramente apparente o manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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