Cassazione Civile, Ordinanza n. 03694/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ufficio dell'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente, per l'anno d'imposta 2007, un avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, veniva rettificato il reddito d'impresa perché erano stati ritenuti indebitamente dedotti costi non certi e non di competenza, con recupero di IRPEF, IRAP, addizionali, sanzioni e interessi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo per relationem e violazione del dovere di pronuncia; (2) contestazione dell'eccezione di difetto di sottoscrizione degli avvisi, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; (3) censura sull'uso di una risoluzione ministeriale come fonte decisoria, ritenuta non vincolante; (4) errata applicazione dei criteri di competenza del T.U.I.R.; (5) difetto di motivazione dell'accertamento analitico-induttivo, per mancata indicazione dell'annualità in cui il costo sarebbe stato deducibile, con richiamo anche al divieto di doppia imposizione; (6) omessa pronuncia sulla richiesta di non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; (7) ulteriore censura sostanzialmente sovrapponibile al quinto motivo. Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 193/2016, producendo documentazione attestante i versamenti eseguiti e l'azzeramento del residuo a titolo di imposte; l'Agenzia delle Entrate, pur non avendo notificato controricorso, ha aderito in udienza alla richiesta di estinzione per regolarità della procedura.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e che la documentazione prodotta attestava l'integrale definizione del residuo tributario; l'Amministrazione ha aderito in udienza alla richiesta di estinzione. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso l'obbligo del c.d. doppio contributo unificato, poiché la declaratoria di estinzione impedisce l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base del potere di rettifica del reddito d'impresa mediante accertamento analitico-induttivo
invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione e alla sottoscrizione dell'avviso
art. 36 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dal ricorrente quanto alla sottoscrizione e alla motivazione degli atti impositivi
art. 21 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla validità dell'atto amministrativo
artt. 10 e 11 d.lgs. n. 546/1992
richiamati dal ricorrente in tema di processo tributario
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro sulla motivazione della sentenza
richiamato quale parametro sul contenuto della motivazione
richiamato per omessa pronuncia o ultrapetizione
invocato dal ricorrente sui criteri di competenza dei componenti reddituali
richiamato dal ricorrente nel motivo sui criteri di imputazione a periodo
richiamato nel settimo motivo, sostanzialmente sovrapponibile al quinto
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente nel settimo motivo
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente nel settimo motivo
art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
indicato come base normativa della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile per effetto della declaratoria di estinzione del giudizio
sentenza Corte costituzionale n. 37/2015
richiamata dal ricorrente per sostenere l'eccezione sul difetto di sottoscrizione dell'avviso
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi relativi all'atto impugnato e risulta documentalmente l'integrale estinzione del debito residuo, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, se l'altra parte aderisce o comunque non contesta la regolarità della procedura.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso attinenti alla legittimità dell'accertamento o della sentenza impugnata.
- Le censure che investono motivazione della sentenza, sottoscrizione dell'avviso, criteri di competenza fiscale e applicazione delle sanzioni restano assorbite quando intervenga una definizione del rapporto tributario idonea a chiudere la controversia.
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