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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03694/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ufficio dell'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente, per l'anno d'imposta 2007, un avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, veniva rettificato il reddito d'impresa perché erano stati ritenuti indebitamente dedotti costi non certi e non di competenza, con recupero di IRPEF, IRAP, addizionali, sanzioni e interessi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo per relationem e violazione del dovere di pronuncia; (2) contestazione dell'eccezione di difetto di sottoscrizione degli avvisi, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; (3) censura sull'uso di una risoluzione ministeriale come fonte decisoria, ritenuta non vincolante; (4) errata applicazione dei criteri di competenza del T.U.I.R.; (5) difetto di motivazione dell'accertamento analitico-induttivo, per mancata indicazione dell'annualità in cui il costo sarebbe stato deducibile, con richiamo anche al divieto di doppia imposizione; (6) omessa pronuncia sulla richiesta di non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; (7) ulteriore censura sostanzialmente sovrapponibile al quinto motivo. Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 193/2016, producendo documentazione attestante i versamenti eseguiti e l'azzeramento del residuo a titolo di imposte; l'Agenzia delle Entrate, pur non avendo notificato controricorso, ha aderito in udienza alla richiesta di estinzione per regolarità della procedura.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e che la documentazione prodotta attestava l'integrale definizione del residuo tributario; l'Amministrazione ha aderito in udienza alla richiesta di estinzione. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso l'obbligo del c.d. doppio contributo unificato, poiché la declaratoria di estinzione impedisce l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi relativi all'atto impugnato e risulta documentalmente l'integrale estinzione del debito residuo, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, se l'altra parte aderisce o comunque non contesta la regolarità della procedura.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso attinenti alla legittimità dell'accertamento o della sentenza impugnata.
  • Le censure che investono motivazione della sentenza, sottoscrizione dell'avviso, criteri di competenza fiscale e applicazione delle sanzioni restano assorbite quando intervenga una definizione del rapporto tributario idonea a chiudere la controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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