Cassazione Civile, Ordinanza n. 16281/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una verifica fiscale nei confronti di una società, dalla quale emergevano operazioni ritenute inesistenti e la conseguente trasmissione di notizia di reato alla Procura. L'ufficio notificava avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004. La contribuente impugnava gli avvisi, ottenendo l'annullamento in primo grado; in appello l'Ufficio sosteneva la legittimità dell'accertamento e, in particolare, l'applicazione del raddoppio dei termini decadenziali in presenza di obbligo di denuncia penale. La CTR respingeva l'appello affermando, in sintesi, che l'archiviazione penale e una autonoma valutazione del giudice tributario escludessero il raddoppio. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione, perché la CTR si era espressa in formule astratte senza confrontarsi con la fattispecie concreta; 2) violazione della disciplina del raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che occorresse verificare solo la sussistenza dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. e non la fondatezza o procedibilità del reato, profili riservati al giudice penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti motivazionali indicati. Ha ritenuto fondato il primo motivo quanto alla carenza di motivazione della CTR sulla questione del raddoppio dei termini, osservando che la sentenza impugnata si limitava ad affermazioni apodittiche e astratte, prive di reale esame della fattispecie concreta. Ha inoltre chiarito che, per l'IRAP, il raddoppio dei termini non opera perché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali; sotto tale profilo la decisione impugnata era comunque conforme a diritto e la motivazione poteva essere corretta. Quanto a IVA e IRES, invece, la decisione della CTR è stata cassata perché non aveva applicato correttamente il principio secondo cui il raddoppio dei termini richiede la sussistenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari, senza che il giudice tributario possa sindacare la fondatezza del reato o la successiva archiviazione penale. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria, che deve essere effettiva e non meramente apparente
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme alle norme sul contenuto della sentenza e sulla motivazione
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia o ultrapetizione
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
la sentenza deve contenere una motivazione percepibile e non solo apparente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
vizio processuale dedotto per nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
vizio di violazione di legge dedotto sul raddoppio dei termini
art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il raddoppio dei termini per gli accertamenti IRES/IRPEF opera in presenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari; non richiede l'effettiva presentazione della denuncia né l'accertamento del reato da parte del giudice tributario
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
per l'IVA i termini di accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia
l'obbligo di denuncia costituisce il presupposto rilevante per il raddoppio dei termini
indicato come fonte dei reati tributari rilevanti ai fini dell'obbligo di denuncia
richiamato per l'archiviazione della notizia di reato, ritenuta non ostativa al raddoppio nei tributi interessati
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a sostegno del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consente la correzione della motivazione
richiamato per la possibilità di correzione della motivazione da parte della Cassazione
art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
richiamato come base normativa delle modifiche sul raddoppio dei termini
art. 1, commi 130-132, l. 28 dicembre 2015, n. 208
richiamato insieme alla disciplina transitoria che fa salvi gli avvisi già notificati
art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
richiamato per la disciplina transitoria applicabile agli avvisi già notificati
richiamato nel racconto dei fatti per la trasmissione della notizia di reato
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si limita ad affermazioni astratte o apodittiche sganciate dalla fattispecie concreta.
- In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per IRES e IVA opera quando ricorrono seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata, né che il giudice tributario accerti la fondatezza del reato o la sua procedibilità.
- L'eventuale archiviazione del procedimento penale non esclude, di per sé, il raddoppio dei termini di accertamento per i tributi per i quali la disciplina è collegata all'obbligo di denuncia.
- Il giudice tributario non può sostituirsi al giudice penale nell'accertamento del reato, dovendo limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti minimi dell'obbligo di denuncia.
- Il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP quando le violazioni tributarie non siano presidiate da sanzioni penali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16153/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16154/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16158/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16161/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16176/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16177/2023 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →