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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16281/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una verifica fiscale nei confronti di una società, dalla quale emergevano operazioni ritenute inesistenti e la conseguente trasmissione di notizia di reato alla Procura. L'ufficio notificava avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004. La contribuente impugnava gli avvisi, ottenendo l'annullamento in primo grado; in appello l'Ufficio sosteneva la legittimità dell'accertamento e, in particolare, l'applicazione del raddoppio dei termini decadenziali in presenza di obbligo di denuncia penale. La CTR respingeva l'appello affermando, in sintesi, che l'archiviazione penale e una autonoma valutazione del giudice tributario escludessero il raddoppio. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione, perché la CTR si era espressa in formule astratte senza confrontarsi con la fattispecie concreta; 2) violazione della disciplina del raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che occorresse verificare solo la sussistenza dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. e non la fondatezza o procedibilità del reato, profili riservati al giudice penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti motivazionali indicati. Ha ritenuto fondato il primo motivo quanto alla carenza di motivazione della CTR sulla questione del raddoppio dei termini, osservando che la sentenza impugnata si limitava ad affermazioni apodittiche e astratte, prive di reale esame della fattispecie concreta. Ha inoltre chiarito che, per l'IRAP, il raddoppio dei termini non opera perché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali; sotto tale profilo la decisione impugnata era comunque conforme a diritto e la motivazione poteva essere corretta. Quanto a IVA e IRES, invece, la decisione della CTR è stata cassata perché non aveva applicato correttamente il principio secondo cui il raddoppio dei termini richiede la sussistenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari, senza che il giudice tributario possa sindacare la fondatezza del reato o la successiva archiviazione penale. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si limita ad affermazioni astratte o apodittiche sganciate dalla fattispecie concreta.
  • In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per IRES e IVA opera quando ricorrono seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata, né che il giudice tributario accerti la fondatezza del reato o la sua procedibilità.
  • L'eventuale archiviazione del procedimento penale non esclude, di per sé, il raddoppio dei termini di accertamento per i tributi per i quali la disciplina è collegata all'obbligo di denuncia.
  • Il giudice tributario non può sostituirsi al giudice penale nell'accertamento del reato, dovendo limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti minimi dell'obbligo di denuncia.
  • Il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP quando le violazioni tributarie non siano presidiate da sanzioni penali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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