Cassazione Civile, Ordinanza n. 26638/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone per l’anno d’imposta 2006, con contestazione di maggior reddito d’impresa ai fini IRAP e IVA sulla base degli studi di settore. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma in appello l’Agenzia delle entrate aveva visto riformata la decisione. La società incorporante, quale successore della società di persone, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio necessario, poiché la CTR avrebbe deciso senza integrare il contraddittorio con i soci della società, nonostante la natura inscindibile della lite avente ad oggetto rettifica di reddito della società di persone e riflessi sui redditi di partecipazione dei soci; (2) nullità per motivazione apparente; (3) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sugli studi di settore, sostenendo che vi fossero elementi idonei a giustificare lo scostamento e a impedire che le presunzioni assumessero valore probatorio pieno; (4) violazione dell’art. 2935 c.c., perché l’Ufficio, in appello, avrebbe chiesto la conferma anche di maggiori ricavi IVA limitandosi però a richiamare la correttezza del calcolo basato sugli studi di settore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la controversia integrasse un caso di litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci, poiché l’accertamento riguardava un unico rapporto impositivo con effetti anche sui redditi dei soci e, nel caso concreto, non risultava che il ricorso introduttivo fosse stato proposto congiuntamente da società e soci. È stata quindi dichiarata la nullità dei giudizi di merito per contraddittorio non integro. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul contraddittorio, in relazione alla dedotta nullità della decisione resa senza integrazione dei soggetti necessari.
art. 111, comma 2, Cost.
Invocato a sostegno dell’esigenza del contraddittorio e della ragionevole durata del processo.
È la norma che impone l’integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando la controversia riguarda litisconsorti necessari.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al vizio di motivazione apparente.
Richiamato nel secondo motivo sulla struttura della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato nel terzo motivo in tema di accertamento del reddito d’impresa e presunzioni.
Richiamato nel terzo motivo in materia di accertamento IVA.
art. 62-sexies D.L. n. 331/1993
Richiamato nel terzo motivo per la legittimità degli accertamenti basati sugli studi di settore.
Richiamato nel quarto motivo, ma il relativo esame è stato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
Indicato come base per la cassazione con rinvio al primo giudice quando il contraddittorio necessario non è integro.
Richiamato per il coordinamento dei processi eventualmente instaurati dai litisconsorti necessari.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la rimessione della causa al primo giudice in caso di mancata integrazione del contraddittorio in appello.
Usato per affermare l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e l’automatica imputazione ai soci.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
Richiamato nel ragionamento sulla natura dell’IRAP e sulla sua imputazione per trasparenza ai soci.
Citato insieme all’art. 17 del medesimo decreto per i profili comuni con l’ILOR nella giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- In materia tributaria, quando l’accertamento riguarda il reddito di una società di persone e, per effetto della trasparenza, i redditi dei soci, la controversia è inscindibile e deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, salvo che siano dedotte questioni personali.
- L’omessa partecipazione di tutti i litisconsorti necessari nel giudizio tributario determina nullità assoluta del processo, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
- Se il giudizio di merito è stato definito senza il contraddittorio integro, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.
- Nel caso di unico atto di accertamento che cumuli profili IRAP e IVA fondati su elementi comuni, il profilo non autonomamente scindibile può rimanere attratto nel vincolo del simultaneus processus insieme alla rettifica del reddito societario.
- La mera eventuale pendenza di processi separati o la loro riunione in sede di legittimità non elimina la nullità quando il contraddittorio necessario non sia stato rispettato nei gradi di merito.
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