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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26601/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine dal recupero, da parte della banca, di somme dovute da una società per il saldo passivo di un conto corrente e per lo scoperto di un conto sovvenzioni connesso a operazioni di sconto di titoli poi risultati insoluti. Il socio o terzo garante aveva prestato fideiussione personale a garanzia dell’esposizione della società. Il Tribunale aveva condannato la società e il fideiussore al pagamento di oltre 99 mila euro, respingendo la domanda riconvenzionale diretta a ottenere il risarcimento dei danni per la mancata restituzione dei titoli presentati all’incasso dopo i protesti. In appello erano state dedotte, tra l’altro, la mancata declaratoria nel dispositivo della nullità del contratto di conto sovvenzioni per difetto di forma scritta, la nullità della fideiussione per il rapporto di garanzia collegato a quel contratto, e ulteriori questioni documentali. In cassazione il fideiussore ha proposto un unico motivo denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe scrutinato le risultanze della consulenza tecnica contabile; il motivo, tuttavia, nella sostanza riproponeva questioni di nullità contrattuale e di anatocismo, non corrispondenti a un vero fatto storico decisivo e, in parte, non trattate o non dedotte nei precedenti gradi in modo rituale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere costruito come critica al cattivo apprezzamento della consulenza tecnica d’ufficio, perché la CTU è un mezzo di ausilio o, solo in certi casi, un elemento istruttorio da cui desumere il fatto storico; il ricorrente non aveva individuato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti. Inoltre, le doglianze svolte nel ricorso riguardavano profili di nullità contrattuale e anatocismo non coerenti con il vizio dedotto, e alcune questioni risultavano nuove o comunque non devolute in modo specifico. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell’ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende, ritenendo applicabili le norme del procedimento accelerato di cui all’art. 380-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame può riguardare solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere usato per contestare la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la decisione conforme alla proposta consente la definizione del giudizio con applicazione delle conseguenze previste dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto immediatamente applicabili le disposizioni sulla responsabilità aggravata nei giudizi rientranti nel regime transitorio e ha condannato il ricorrente a una somma equitativa e a un ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 117, comma 7, t.u.b.

    Il giudice di merito aveva rideterminato il dovuto applicando i tassi sostitutivi previsti dalla norma a seguito della nullità del contratto bancario per difetto di forma scritta.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte di merito ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ritenendo che la mancanza della declaratoria di nullità nel dispositivo fosse superata dalla rideterminazione della somma dovuta in applicazione dei tassi sostitutivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    È stato richiamato per affermare l'immediata applicabilità delle nuove disposizioni sull'art. 96 c.p.c. ai giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023 ma non ancora fissati per la decisione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere ancorato a un fatto storico specifico, principale o secondario, risultante dagli atti o dalla sentenza, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente contestare l'apprezzamento delle prove o della consulenza tecnica d'ufficio.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé il 'fatto storico' omesso, poiché è un mezzo di ausilio del giudice o, in casi particolari, un elemento istruttorio da cui desumere il fatto, ma non il fatto stesso.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o diverse rispetto a quelle ritualmente dedotte nei gradi di merito; chi invoca una censura non trattata nella sentenza impugnata deve indicare specificamente dove e quando l'abbia proposta in precedenza.
  • La decisione conforme alla proposta nel procedimento accelerato può comportare, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata quando la proposizione del ricorso si risolva in un abuso del processo.
  • Se il giudice di merito accerta la nullità di un contratto bancario per difetto di forma scritta, può applicare i tassi sostitutivi previsti dal testo unico bancario per rideterminare il saldo dovuto, senza che la mancata formula esplicita nel dispositivo comporti necessariamente nullità della pronuncia se la statuizione risulta dalla motivazione e dagli effetti decisori adottati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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