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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26602/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società, già affidataria in concessione della costruzione e gestione dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale, dopo la disdetta del rapporto e la successiva riconsegna dell'impianto al Comune, lamentava il mancato pagamento del prezzo di stima previsto contrattualmente per l'esercizio del diritto di riscatto/acquisto da parte dell'ente. In un primo giudizio monitorio il decreto ingiuntivo era stato rigettato per asserita mancanza di impegno di spesa. Successivamente la società aveva introdotto un giudizio ordinario contro gli amministratori e funzionari comunali, sostenendo che costoro fossero personalmente obbligati ex art. 191 TUEL a corrispondere il prezzo di stima; in via subordinata aveva chiesto la condanna del Comune a titolo di ingiustificato arricchimento; in ulteriore subordine aveva chiesto la condanna del Comune al pagamento del prezzo di stima quale corrispettivo dovuto per la cessazione del rapporto concessorio. Il TAR, investito della causa dopo una precedente declinatoria di giurisdizione del Tribunale ordinario, ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione sulle domande principali, ritenendo dubbia la propria giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande per le quali era stato sollevato il conflitto: sia sulla domanda proposta contro i soggetti fisici, qualificata come azione tra privati volta a far valere un credito asseritamente sorto ex art. 191 TUEL; sia sulla domanda di arricchimento senza causa proposta nei confronti del Comune, perché l'azione ex art. 2041 c.c. appartiene alla giurisdizione ordinaria anche quando è convenuta una pubblica amministrazione; sia sulla domanda di pagamento del prezzo di stima dovuto per la cessazione della concessione, poiché la controversia riguardava solo la determinazione del corrispettivo/indennizzo conseguente alla cessazione del rapporto e all'acquisizione dell'impianto, senza coinvolgere l'esercizio di poteri autoritativi o la legittimità degli atti amministrativi. La sentenza del Tribunale di Patti è stata cassata e le parti sono state rimesse dinanzi al medesimo Tribunale nel termine di legge. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 191 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato per la disciplina degli impegni di spesa degli enti locali e per l'eventuale obbligazione personale di amministratori o funzionari che abbiano consentito la fornitura in assenza dei presupposti contabili.

  • art. 194 d.lgs. n. 267/2000

    Menionato come norma che delimita le ipotesi di riconoscimento di debiti fuori bilancio e la parte non riconducibile a tali fattispecie.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è qualificata come istituto civilistico devoluto alla giurisdizione ordinaria anche quando sia parte una pubblica amministrazione.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa opera per le controversie sul rapporto concessorio e sui poteri pubblici connessi, ma non quando la lite si riduca alla pretesa di pagamento di un credito tra privati o alla sola quantificazione del corrispettivo dovuto a seguito della cessazione del rapporto.

  • art. 5 L. n. 1034/1971

    Richiamato in giurisprudenza per distinguere la giurisdizione sulle domande principali e su quelle di indennizzo/corrispettivo dopo la cessazione del rapporto concessorio.

  • art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000

    Citato nel passo motivazionale del giudice di merito per l'obbligo di attestazione della copertura finanziaria delle spese dell'ente locale.

  • art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato per il principio secondo cui gli enti locali possono effettuare spese solo in presenza di valido impegno contabile e copertura finanziaria.

  • art. 191, comma 3, d.lgs. n. 267/2000

    Citato per l'affermazione del rapporto obbligatorio tra privato fornitore e amministratore/dipendente che abbia consentito la fornitura in violazione delle regole contabili.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a un rapporto di concessione di pubblico servizio, la giurisdizione esclusiva amministrativa copre le questioni che investono la validità, la cessazione o gli effetti di atti autoritativi, ma non quelle che si risolvono nella mera quantificazione di un corrispettivo o indennizzo dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto, se la lite non richiede il sindacato su poteri pubblicistici.
  • La domanda di arricchimento senza causa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto azione di natura civilistica, anche quando il convenuto sia una pubblica amministrazione, restando fermo il limite del divieto per il giudice di incidere sugli atti amministrativi.
  • Quando il privato agisce contro amministratori o funzionari pubblici per un preteso obbligo personale di pagamento derivante dalla disciplina contabile degli enti locali, la controversia ha natura di diritto soggettivo tra soggetti privati e non ricade nella giurisdizione amministrativa.
  • Se la lite riguarda esclusivamente il pagamento del prezzo di stima previsto contrattualmente per l'acquisizione di un impianto alla cessazione della concessione, e tale cessazione è già avvenuta, la controversia resta devoluta al giudice ordinario perché non implica esercizio di discrezionalità amministrativa.
  • Ai fini della giurisdizione, occorre distinguere tra domande che contestano l'esercizio del potere pubblico e domande che fanno valere un credito patrimoniale già sorto o comunque determinabile sulla base di un rapporto privatistico-concessorio.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneConcessione di servizioInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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