Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26599/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo all'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società operante nel settore edilizio-immobiliare. L'Ufficio, sulla base di indagini finanziarie eseguite sui conti correnti di due soci persone fisiche e di ulteriori elementi indiziari (numerosi contratti di locazione, consistenza del patrimonio immobiliare, vendite sotto i valori OMI), ha ritenuto non giustificate varie movimentazioni bancarie, sia in entrata sia in uscita, e le ha imputate a reddito d'impresa non dichiarato della società, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. Parallelamente è stato emesso anche un atto di contestazione per violazioni IVA. In primo grado il ricorso della società fu respinto; in appello la decisione fu dichiarata inammissibile perché la CTR ritenne che l'atto di gravame si limitasse a riprodurre le doglianze già svolte in primo grado senza specifiche censure alla sentenza. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'appello era specifico e comunque che la riproposizione dei motivi di primo grado può integrare il requisito di specificità se consente di individuare, anche implicitamente, le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, il requisito di specificità dei motivi di appello è soddisfatto anche quando l'appellante riproponga le ragioni già poste a base dell'originaria impugnazione, purché il dissenso investa la decisione nel suo complesso o comunque dall'atto di gravame, interpretato globalmente, siano desumibili in modo inequivoco i motivi di censura. Poiché dalla trascrizione dell'appello risultavano le questioni oggetto di riesame, la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice d'appello è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'appello della contribuente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la specificità dei motivi di appello non richiede necessariamente una confutazione analitica e formalmente autonoma di ogni passaggio della sentenza di primo grado: è sufficiente che dall'atto di gravame emerga, anche implicitamente ma in modo univoco, il dissenso rispetto alla decisione impugnata.
  • La riproposizione in appello delle ragioni già svolte contro l'atto impositivo può integrare l'onere di impugnazione specifica quando il gravame, letto nel suo complesso, consenta di individuare con chiarezza le questioni devolute al giudice di secondo grado.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è erronea se il giudice omette di considerare il contenuto complessivo dell'atto di gravame e le questioni effettivamente sottoposte al riesame.
  • Quando il ricorso per cassazione censura una declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita genericità, il giudizio di legittimità verifica se l'atto di appello, globalmente interpretato, contenga comunque motivi idonei a individuare la portata del devolutum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.