Cassazione Civile, Ordinanza n. 26599/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo all'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società operante nel settore edilizio-immobiliare. L'Ufficio, sulla base di indagini finanziarie eseguite sui conti correnti di due soci persone fisiche e di ulteriori elementi indiziari (numerosi contratti di locazione, consistenza del patrimonio immobiliare, vendite sotto i valori OMI), ha ritenuto non giustificate varie movimentazioni bancarie, sia in entrata sia in uscita, e le ha imputate a reddito d'impresa non dichiarato della società, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. Parallelamente è stato emesso anche un atto di contestazione per violazioni IVA. In primo grado il ricorso della società fu respinto; in appello la decisione fu dichiarata inammissibile perché la CTR ritenne che l'atto di gravame si limitasse a riprodurre le doglianze già svolte in primo grado senza specifiche censure alla sentenza. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'appello era specifico e comunque che la riproposizione dei motivi di primo grado può integrare il requisito di specificità se consente di individuare, anche implicitamente, le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, il requisito di specificità dei motivi di appello è soddisfatto anche quando l'appellante riproponga le ragioni già poste a base dell'originaria impugnazione, purché il dissenso investa la decisione nel suo complesso o comunque dall'atto di gravame, interpretato globalmente, siano desumibili in modo inequivoco i motivi di censura. Poiché dalla trascrizione dell'appello risultavano le questioni oggetto di riesame, la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice d'appello è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'appello della contribuente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Il requisito di specificità dell'appello nel contenzioso tributario è soddisfatto anche mediante riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado, se dal gravame emerge chiaramente il dissenso rispetto alla decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La dedotta violazione processuale è stata veicolata come nullità della sentenza impugnata.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dall'Ufficio come base normativa della presunzione fiscale sulle movimentazioni bancarie.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dall'Ufficio come base normativa per l'imputazione a fini IVA delle movimentazioni non giustificate.
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato con riferimento alla contestazione per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la specificità dei motivi di appello non richiede necessariamente una confutazione analitica e formalmente autonoma di ogni passaggio della sentenza di primo grado: è sufficiente che dall'atto di gravame emerga, anche implicitamente ma in modo univoco, il dissenso rispetto alla decisione impugnata.
- La riproposizione in appello delle ragioni già svolte contro l'atto impositivo può integrare l'onere di impugnazione specifica quando il gravame, letto nel suo complesso, consenta di individuare con chiarezza le questioni devolute al giudice di secondo grado.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è erronea se il giudice omette di considerare il contenuto complessivo dell'atto di gravame e le questioni effettivamente sottoposte al riesame.
- Quando il ricorso per cassazione censura una declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita genericità, il giudizio di legittimità verifica se l'atto di appello, globalmente interpretato, contenga comunque motivi idonei a individuare la portata del devolutum.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26598/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26600/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26601/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26602/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26604/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26605/2024 del 14/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →