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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26600/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Due venditori di partecipazioni societarie avevano ceduto nel 2016 una quota indiretta in una società poi fusa con l'acquirente. Successivamente la società risultante dalla fusione aveva promosso un arbitrato ICC a Londra per ottenere indennizzi previsti dal contratto di cessione, anche in relazione a passività emerse per un procedimento penale che aveva coinvolto la società ceduta. Parallelamente, i venditori avevano introdotto davanti al Tribunale di Milano una causa per impugnare il bilancio 2021 della società, chiedendone la nullità per asserita rappresentazione non veritiera della situazione societaria e domandando anche il risarcimento dei danni. La società si era difesa proponendo domanda riconvenzionale nei confronti degli eredi di un precedente amministratore, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da condotte corruttive non impedite dal dante causa. Gli attori hanno quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo: l'esclusività della giurisdizione del Tribunale di Milano; la deroga alla clausola compromissoria per effetto della domanda riconvenzionale; la nullità della clausola arbitrale quanto alla domanda risarcitoria; l'incompetenza del collegio arbitrale sulle questioni di nullità del contratto; e la nullità di un eventuale lodo estero. La Corte ha ritenuto che il ricorso, in realtà, mirasse a ottenere una pronuncia sulla potestas iudicandi del collegio arbitrale estero già investito della controversia principale, oltre i limiti del regolamento preventivo di giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha ritenuto che, con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio italiano, non vi fosse un'effettiva questione di giurisdizione perché i venditori non avevano tempestivamente eccepito la clausola compromissoria nel primo atto difensivo, con conseguente mancata contestazione della giurisdizione del giudice italiano. Inoltre, il ricorso era stato giudicato inammissibile perché tendeva surrettiziamente a ottenere una decisione sulla giurisdizione del collegio arbitrale estero, questione estranea all'ambito del regolamento preventivo, il quale serve solo a stabilire se il giudice adito italiano abbia o meno giurisdizione sulla domanda a lui sottoposta. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese in favore delle controricorrenti e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    Il regolamento preventivo è utilizzabile per ottenere una decisione preventiva sulla giurisdizione del giudice adito, non per ottenere una pronuncia sulla giurisdizione del giudice arbitrale estero.

  • art. 183 c.p.c.

    Il riferimento alle memorie ex art. 183 c.p.c. non è stato ritenuto sufficiente a superare la mancata tempestiva eccezione di difetto di giurisdizione.

  • art. 817 c.p.c.

    In presenza di arbitrato, la questione sulla validità e sull'ampiezza della convenzione di arbitrato è rimessa agli arbitri, secondo il principio di competenza-competenza richiamato dalla Corte.

  • art. 819 ter c.p.c.

    In pendenza del procedimento arbitrale non possono proporsi davanti al giudice domande aventi ad oggetto l'invalidità o l'inefficacia della convenzione di arbitrato; la Corte richiama tale regola per affermare la preclusione alla domanda giudiziale sull'invalidità della clausola compromissoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il regolamento di giurisdizione non integra un mezzo di impugnazione.

  • artt. 2392, 2393, 2476 c.c.

    Sono richiamati come base della domanda riconvenzionale risarcitoria contro gli eredi del precedente amministratore per omesso impedimento di condotte illecite societarie.

  • art. 1229 c.c.

    È richiamato nel ricorso come parametro per sostenere la nullità di clausole che limiterebbero la responsabilità per danni connessi a fatti penalmente illeciti; la Corte non entra nel merito della censura, dichiarando inammissibile il ricorso.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nel ricorso per sostenere la nullità di clausole negoziali asseritamente contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato nel ricorso come norma sulla causa illecita per contestare la validità di clausole contrattuali collegate ai fatti di corruzione.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato nel ricorso per sostenere che talune pattuizioni sarebbero in frode alla legge.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato nel ricorso per contestare il motivo e la causa concreta delle clausole di garanzia e indennizzo.

  • art. 1901 c.c.

    Richiamato nel ricorso tra le norme che si assumono ostative alla devoluzione arbitrale della domanda risarcitoria; la Corte non ne esamina il merito.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile solo per risolvere un effettivo dubbio sulla giurisdizione del giudice adito; non può essere utilizzato come strumento surrettizio per ottenere una pronuncia sulla giurisdizione di un diverso giudice o del collegio arbitrale.
  • La clausola compromissoria per arbitrato estero, quando sia stata in concreto non tempestivamente eccepita nel primo atto difensivo, non consente di rimettere in discussione la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta in via ordinaria.
  • La pendenza di un procedimento arbitrale, specie se già instaurato, rafforza il principio per cui le questioni sulla validità, interpretazione e portata della convenzione arbitrale sono tendenzialmente devolute agli arbitri secondo il criterio di competenza-competenza.
  • In presenza di arbitrato internazionale, le regole elaborate per l'arbitrato rituale nazionale possono trovare applicazione in quanto compatibili, e ciò include la preclusione a proporre davanti al giudice statale domande dirette a far valere l'invalidità della convenzione arbitrale mentre l'arbitrato è pendente.
  • La mancata tempestiva eccezione della clausola compromissoria può determinare la sottrazione della questione al vaglio del giudice ordinario, con consolidamento della giurisdizione italiana sulla domanda trattata nel processo introdotto in via ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneArbitratoAmministratoriPartecipazioni sociali
RamiProcesso civileSocietarioContrattiCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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