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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26598/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda con cui l'amministrazione separata degli usi civici chiedeva di accertare che il comune e l'associazione sportiva occupassero senza titolo alcuni terreni gravati da uso civico in favore degli abitanti della frazione, e di ottenerne il rilascio, la rimessione in pristino e il risarcimento dei danni. La ricorrente fondava le proprie pretese sul giudicato formatosi su una precedente sentenza che aveva negato l'estinzione del diritto di uso civico, ritenendo che la realizzazione del centro sportivo avesse solo compresso, e non eliminato, il diritto collettivo. Con i motivi di ricorso deduceva, in sintesi, che il giudice d'appello avesse violato il giudicato esterno e le norme sugli usi civici, erroneamente ritenendo legittima la gestione comunale dei terreni prima della costituzione dell'ASUC; contestava inoltre la qualificazione della convenzione del 21 marzo 2003 come concessione efficace e opponibile alla ricorrente, l'affermazione del subentro dell'ASUC nei rapporti attivi e passivi sorti in precedenza, e la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda di rimessione in pristino, che la ricorrente riteneva dovesse essere conosciuta dal giudice ordinario e non dal giudice amministrativo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura di giurisdizione relativa all'illegittimità della condotta comunale, rilevando che sulla giurisdizione si era formato giudicato interno, perché la questione non era stata coltivata nel giudizio di merito. Ha poi respinto nel merito gli ulteriori motivi, affermando che, secondo la normativa statale e provinciale applicabile, il comune era il soggetto legittimato ad amministrare i beni di uso civico della frazione fino alla costituzione dell'ASUC, e che la convenzione con l'associazione sportiva, risalente a quel periodo, era efficace e opponibile anche alla ricorrente per effetto del subentro nei rapporti attivi e passivi previsto dalla legge provinciale. Ha infine confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di rimessione in pristino, poiché la variazione di destinazione dei beni e la relativa autorizzazione rientrano nella potestà provvedimentale della Provincia e nella giurisdizione del giudice amministrativo. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il giudicato esterno formatosi sulla precedente decisione relativa alla persistenza del diritto di uso civico; la Corte ha escluso che quel giudicato impedisse di valutare l'opponibilità della convenzione e la legittimità della gestione comunale.

  • art. 29 L. 1766/1927

    Invocato dalla ricorrente in tema di attribuzioni del commissario per gli usi civici; la Corte ha ritenuto la censura in parte inammissibile e comunque infondata nei termini prospettati.

  • art. 78 d.P.R. 616/1977

    Richiamato come norma di vigilanza sui beni di uso civico; la Corte ha ritenuto non decisivo il riferimento, poiché ciò che rilevava era la legittimazione del comune ad amministrare i beni fino alla costituzione dell'ASUC.

  • L.P. Trento n. 6/2005, art. 1

    Definisce i beni e i diritti di uso civico ai fini della legge provinciale, in continuità con la disciplina statale.

  • L.P. Trento n. 6/2005, art. 3 bis

    Prevede il subentro dell'ASUC al comune una volta costituita.

  • L.P. Trento n. 6/2005, art. 4

    Attribuisce al comune l'amministrazione dei beni di uso civico comunali e, in assenza dell'ASUC, anche di quelli frazionali; consente inoltre lavori e manutenzione compatibili con la destinazione dei beni.

  • L.P. Trento n. 6/2005, artt. 13 e 14

    La variazione di destinazione dei beni di uso civico richiede autorizzazione provinciale e implica discrezionalità amministrativa, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo sulle contestazioni relative.

  • art. 133, co. 1, lett. b), c.p.a.

    Riconduce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a concessioni di servizi pubblici e agli atti ad esse connessi.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato per inquadrare il subentro processuale e sostanziale del successore nella posizione del soggetto che aveva amministrato in precedenza i beni.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002 che impone l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di usi civici, la legittimazione ad amministrare i beni della frazione spetta al comune fino alla costituzione dell'amministrazione separata; gli atti compiuti in tale fase, se coerenti con la destinazione collettiva e adottati nel quadro normativo applicabile, non sono automaticamente illegittimi.
  • Il giudicato formatosi su una sentenza che accerta la persistenza del diritto di uso civico non impedisce di valutare autonomamente l'efficacia e l'opponibilità di un precedente rapporto concessorio nei confronti del soggetto subentrato nella gestione dei beni.
  • Quando la legge provinciale prevede il subentro dell'ASUC al comune, il subentro riguarda anche i rapporti attivi e passivi inerenti alla gestione dei beni di uso civico; ne consegue l'opponibilità alla nuova amministrazione degli atti di gestione validamente posti in essere dal comune prima della sua costituzione.
  • La domanda volta alla rimessione in pristino o alla variazione della destinazione di beni gravati da uso civico coinvolge poteri provvedimentali e autorizzatori dell'amministrazione competente; le relative controversie appartengono quindi, in linea di principio, alla giurisdizione amministrativa.
  • La censura di difetto di giurisdizione non è proponibile in cassazione quando la questione sia coperta da giudicato interno per non essere stata devoluta nei precedenti gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizionePossesso
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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