Cassazione Civile, Ordinanza n. 26604/2024 del 14/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un rapporto concessorio sorto nel 1968 tra un ente locale e un'associazione aeronautica, avente ad oggetto un'area di circa 14 ettari destinata alla realizzazione e gestione di un aeroporto civile. Dopo la disdetta della concessione da parte del comune e il successivo ordine di rilascio, sospeso in sede cautelare dal Consiglio di Stato, l'associazione ha mantenuto la detenzione del complesso aeroportuale fino allo sgombero coattivo del dicembre 2009. Il comune ha quindi emesso un avviso di accertamento per il pagamento del COSAP relativo al periodo 1 gennaio 2009 - 16 dicembre 2009, ritenendo dovuto il canone per l'occupazione di suolo pubblico del sedime aeroportuale. L'associazione ha contestato integralmente la pretesa, chiedendo in via principale l'accertamento della non debenza e, in subordine, la riduzione del canone per l'asserita occupazione dell'area da parte della Protezione Civile dopo il sisma del 6 aprile 2009. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione delle norme in tema di accertamento dei tributi locali e dell'onere della prova, per la mancanza di una precisa individuazione delle aree occupate; errata qualificazione delle aree gravate da uso civico come appartenenti al patrimonio indisponibile del comune; violazione dell'onere della prova quanto alla titolarità/consistenza dell'area tassata; erronea valutazione di una presunta confessione dell'ente e della natura disponibile del bene; violazione delle norme sul COSAP per avere ritenuto che la sospensione dell'ordine di rilascio escludesse il canone; violazione delle regole sulle prove e sulle ammissioni non contestate in relazione all'asserita occupazione da parte della Protezione Civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero, per un verso, non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, per altro verso, diretti a sollecitare un riesame del merito in ordine all'accertamento dell'area effettivamente occupata, alla sua appartenenza al patrimonio indisponibile comunale e alla mancanza di prova di fatti impeditivi o estintivi della pretesa. In particolare, la Corte ha ribadito che: il COSAP è dovuto per qualunque occupazione di suolo pubblico, anche di fatto e anche in assenza di titolo; i beni gravati da uso civico, se appartenenti al comune, rientrano nel patrimonio indisponibile e restano soggetti al regime del canone; la sospensione cautelare dell'ordine di rilascio non rende gratuita l'occupazione, ma lascia proseguire, almeno provvisoriamente, il rapporto concessorio; quanto all'asserita occupazione da parte della Protezione Civile, incombeva alla parte occupante dimostrare il titolo del trasferimento della detenzione o l'assenza di accordi/indennizzi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente calibrata sulla motivazione della sentenza impugnata.
art. 38 D. Lgs. n. 507/1993
richiamato per affermare che il prelievo è dovuto per l'occupazione di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, anche senza titolo.
art. 63 D. Lgs. n. 446/1997
consente ai comuni di istituire il COSAP quale canone sostitutivo della TOSAP per l'occupazione di aree del demanio o del patrimonio indisponibile.
art. 826 c.c.
richiamato per sostenere l'appartenenza del sedime aeroportuale al patrimonio indisponibile del comune.
artt. 11 e 12 L. n. 1766/1927
i beni comunali gravati da uso civico sono ricondotti al patrimonio indisponibile dell'ente e non possono essere sottratti alla loro destinazione senza la procedura prevista.
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
invocato dal ricorrente nel motivo sull'accertamento, ma non è stato valorizzato nella ratio decidendi della decisione.
art. 2691 c.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo sull'onere probatorio; la Corte ha invece ribadito che la prova dei fatti impeditivi gravava sul ricorrente.
art. 2697 c.c.
la Corte ha ribadito la regola secondo cui chi contesta la pretesa deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dedotti.
art. 2730 c.c.
invocato per una pretesa confessione dell'ente, ma il motivo è stato ritenuto eccentrico rispetto alla ratio decidendi.
art. 115 c.p.c.
la doglianza è stata reputata inammissibile perché non confrontata con gli accertamenti di merito e con il riparto dell'onere probatorio.
art. 2733 c.c.
richiamato in relazione alla dedotta ammissione dell'occupazione da parte della Protezione Civile, ma senza incidere sulla decisione.
art. 1591 c.c.
menzionato dalla Corte d'appello come norma non tempestivamente invocata; non è stato assunto a base della decisione di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il COSAP è dovuto non solo per occupazioni formalmente autorizzate, ma anche per occupazioni di fatto o senza titolo, purché riferite a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente locale.
- I beni comunali gravati da uso civico non escono, per ciò solo, dal patrimonio indisponibile dell'ente; ne consegue la perdurante assoggettabilità al canone per l'occupazione quando siano concessi o di fatto detenuti da un soggetto privato.
- La sospensione cautelare dell'ordine di rilascio non comporta gratuità dell'uso del bene: può determinare la prosecuzione provvisoria del rapporto concessorio, con permanenza dell'obbligo di pagamento del canone.
- Quando il contribuente/occupante contesta la debenza del canone, deve allegare e provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa, inclusa l'eventuale mancanza di accordi o indennizzi se deduce l'intervento di terzi sull'area.
- In sede di legittimità, non è ammissibile una censura che miri soltanto a ottenere un nuovo esame del merito o che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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