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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24089/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La contribuente impugnava in sede di legittimità la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro sette intimazioni di pagamento emesse a seguito della decadenza da due maxi piani di rateizzazione relativi a cartelle di pagamento, decadenza che la contribuente collegava alla crisi del settore turistico-alberghiero. Con il primo motivo deduceva violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari, sostenendo la nullità delle intimazioni per difetto di motivazione per relationem, perché gli atti prodromici non sarebbero stati allegati e perché le cartelle, nel frattempo rateizzate, avrebbero dovuto consentirle di confrontare la pretesa originaria con quella finale. Con il secondo motivo lamentava omessa o insufficiente motivazione sulla questione dellaggio di riscossione, deducendo che gli atti non indicassero le modalità di calcolo e che l’importo fosse irragionevole e sproporzionato rispetto al servizio svolto. Con il terzo motivo denunciava violazione della disciplina sugli interessi di mora, sostenendo che le intimazioni fossero nulle perché prive di indicazione della base di calcolo e del tasso e perché gli interessi avrebbero prodotto un effetto anatocistico anche in ragione del piano di ammortamento 'alla francese'.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione per relationem è legittima quando il contribuente abbia già legale e integrale conoscenza degli atti richiamati; nel caso concreto le cartelle erano state già notificate e ciò escludeva la nullità delle intimazioni per mancata allegazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, per un verso, la doglianza non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo ma contestava la valutazione delle difese; per altro verso, operava la doppia conforme e il ricorso non rispettava i requisiti per superarne l’effetto preclusivo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la CTR aveva fondato il rigetto su una prima ratio autonoma e decisiva non specificamente censurata, ossia che le contestazioni sugli interessi di mora avrebbero dovuto essere svolte al momento della formazione del piano di rateizzazione e non in sede di opposizione alle intimazioni. È stata quindi confermata la soccombenza della contribuente, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Consente la denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha esaminato i primi e terzi motivi sotto questo profilo, ma li ha respinti o dichiarati inammissibili perché non fondati sulle premesse giuridiche corrette.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Nella formulazione applicabile non consente più la censura di insufficienza motivazionale in senso ampio, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 3, comma 3, L. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per la motivazione degli atti amministrativi; la Corte lo ha letto in combinazione con i principi sulla motivazione per relationem e sull’integrazione mediante atti già conosciuti.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    L’obbligo di allegazione dei documenti richiamati non opera per gli atti dei quali il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza; la motivazione per relationem è valida se l’atto richiamato è già stato notificato o ne è noto il contenuto essenziale.

  • art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato per il principio secondo cui, se l’atto motivato rinvia ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest’ultimo va allegato, salvo riproduzione del contenuto essenziale.

  • art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando l’Amministrazione pone il contribuente in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum, anche per relationem.

  • art. 1283 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione all’asserito effetto anatocistico degli interessi; la Corte non ha accolto la censura perché la questione non era utilmente dedotta nel corretto momento processuale e, comunque, la CTR ha escluso l’anatocismo nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in presenza dei presupposti di legge.

  • D.L. n. 83/2012, art. 54

    Ha modificato l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, limita la proponibilità del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., salvo specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem degli atti della riscossione è valida quando il contribuente abbia già ricevuto legale e integrale conoscenza degli atti presupposti richiamati; in tal caso non è necessaria la loro ulteriore allegazione.
  • In cassazione, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera contestazione della valutazione delle difese o delle prove svolta dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e una di esse non è specificamente censurata, il motivo è inammissibile per difetto di interesse perché l’autonoma ragione non impugnata basta da sola a sostenere la decisione.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio motivazionale deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le contestazioni sulla quantificazione di accessori o oneri della riscossione devono essere proposte nel momento processuale in cui tali voci trovano origine o vengono formate, non potendo essere differite a impugnazioni successive quando il titolo o il piano sottostante sia ormai consolidato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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