Cassazione Civile, Ordinanza n. 24077/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2011 con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato come abuso del diritto, ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 212/2000, un’operazione societaria e immobiliare articolata in più fasi: costituzione di una società immobiliare, acquisto di un immobile tramite subentro in un preliminare, cessione delle quote della società a un terzo soggetto e preventiva rivalutazione delle quote da parte dei soci per fruire dell’imposta sostitutiva agevolata prevista dalla normativa sulla rivalutazione delle partecipazioni. Secondo l’Ufficio, l’operazione sarebbe stata costruita per trasformare una plusvalenza da cessione immobiliare, fiscalmente più onerosa, in una plusvalenza da cessione di partecipazioni, assoggettata a regime più favorevole. La contribuente ha impugnato l’accertamento, sostenendo la presenza di ragioni economiche extrafiscali e contestando la prova dell’elusione. Il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o incomprensibile e, dall’altro, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 212/2000, assumendo che la Corte di merito avesse erroneamente qualificato l’operazione come abusiva senza considerare la liceità dello schema prescelto e le concrete esigenze economiche e organizzative, anche connesse alle condizioni del bando di gara e alle attività di valorizzazione dell’immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, escludendo che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente, perché la decisione di merito ricostruiva in modo sufficiente la sequenza dei fatti e il ragionamento seguito. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la Corte tributaria regionale avesse applicato in modo non corretto l’art. 10-bis l. n. 212/2000 e avesse trascurato circostanze potenzialmente decisive, tra cui le condizioni del bando, la necessità della veste societaria per partecipare alla procedura, le successive attività di ristrutturazione e trasformazione dell’immobile e la possibile presenza di ragioni economiche non marginali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ribadito che, per configurare l’abuso del diritto, occorre accertare se l’operazione sia priva di sostanza economica e finalizzata essenzialmente a un indebito vantaggio fiscale, dovendosi verificare concretamente la presenza o meno di valide ragioni extrafiscali e la conformità degli strumenti usati alla normale logica di mercato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212
"configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti"
La norma introduce un principio generale antielusivo: l’abuso ricorre solo se le operazioni, pur formalmente lecite, sono prive di sostanza economica e realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; l’Amministrazione può disconoscere gli effetti dell’operazione e tassare secondo le norme eluse.
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato quale regime ordinario di tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili, contrapposto al trattamento fiscale più favorevole rivendicato dalla contribuente.
art. 5 l. 28 dicembre 2001, n. 448
È richiamato come base del regime di rivalutazione delle partecipazioni detenute da persone fisiche non in regime d’impresa, con applicazione dell’imposta sostitutiva.
d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106
Ha prorogato per il 2011 l’efficacia del regime di rivalutazione delle partecipazioni, consentendo l’accesso all’imposta sostitutiva agevolata.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro della motivazione del provvedimento giurisdizionale, in relazione al vizio di motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
È richiamato come norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È richiamato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È richiamato come vizio processuale relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 370, primo comma, c.p.c.
È richiamato in relazione al mero atto depositato dall’Agenzia delle Entrate per partecipare all’eventuale udienza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per le conclusioni scritte del Procuratore Generale nel procedimento in camera di consiglio.
art. 1401 c.c.
È richiamato con riferimento al contratto per persona da nominare stipulato nel corso dell’operazione.
art. 1404 c.c.
È richiamato con riferimento agli effetti della nomina del contraente nel contratto per persona da nominare.
Massime di principio
- In materia di abuso del diritto tributario, non basta la mera convenienza fiscale dell’operazione: occorre che essa sia priva di sostanza economica e finalizzata essenzialmente, e non solo in via marginale, a conseguire un vantaggio fiscale indebito.
- L’Amministrazione finanziaria deve provare il disegno elusivo e le modalità concrete di attuazione, mentre il contribuente può opporre la presenza di ragioni economiche alternative o concorrenti non marginali.
- La costituzione di una società veicolo, di per sé, non integra abuso del diritto se risponde a esigenze organizzative, gestionali, di partecipazione a procedure di gara o di valorizzazione dell’immobile coerenti con la normale logica di mercato.
- Per configurare l’elusione, il giudice deve verificare in concreto la sostanza economica dell’operazione, la coerenza degli strumenti giuridici utilizzati e l’eventuale presenza di artifici negoziali o di una manipolazione funzionale degli schemi contrattuali.
- Il solo breve intervallo temporale tra gli atti dell’operazione non è sufficiente, da solo, a dimostrare l’abuso; è necessaria una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali e delle ragioni extrafiscali allegate.
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