Cassazione Civile, Ordinanza n. 24051/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da una delibera CONSOB che aveva irrogato a una persona fisica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 280.000 e una sanzione accessoria interdittiva per mesi sedici ai sensi degli artt. 187-ter, comma 1, e 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998. La Corte d'appello di Roma aveva accolto l'opposizione avverso tale delibera. La CONSOB ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, motivandolo con la sopravvenuta assoluzione in sede penale dell'interessato per i medesimi fatti. Il controricorrente ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente accettata dal difensore del controricorrente munito di mandato, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese di lite. La Corte ha anche precisato che non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 187 ter, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998
norma posta a base della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla CONSOB per i fatti contestati.
art. 187 quater, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998
norma posta a base della sanzione accessoria interdittiva applicata alla persona sanzionata.
consente la rinuncia al ricorso per cassazione, presupposto dell'estinzione del giudizio.
regola gli effetti della rinuncia e consente la declaratoria di estinzione del giudizio in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione; opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente accettata dalla controparte munita di regolare mandato, determina l'estinzione del giudizio.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si estende, in via analogica o estensiva, al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
- Le disposizioni sanzionatorie connesse al contributo unificato si applicano solo nei casi tipici espressamente previsti dalla legge: rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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