Cassazione Civile, Ordinanza n. 24054/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La lite nasce da una domanda di una comproprietaria di immobile, che ha chiesto: a) il risarcimento del danno per asserite opere edilizie abusive eseguite da uno dei coeredi/comproprietari; b) un’indennità mensile per l’occupazione senza titolo del bene da parte di due dei convenuti; c) l’autorizzazione ad accettare l’eredità in nome e per conto del coerede rinunciante ai sensi dell’art. 524 c.c. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande; la Corte d’appello ha invece accolto in parte l’impugnazione, condannando uno dei convenuti al pagamento di una somma correlata agli abusi e due convenuti al pagamento di un’indennità di occupazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e cattiva valutazione della CTU, sostenendo che le opere abusive attribuite al convenuto erano in realtà già state commissionate e/o autorizzate dalla dante causa, e che una precedente consulenza e una relazione tecnica dimostravano l’assenza di responsabilità del convenuto; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello riconosciuto l’indennità di occupazione sulla base di circostanze non provate o non dedotte; 3) violazione dell’art. 1102 c.c., perché l’indennità sarebbe stata invocabile solo tra comproprietari, mentre uno dei condannati non sarebbe stato coerede/comproprietario; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, contestando la compensazione parziale disposta nei confronti di due convenute la cui chiamata in causa sarebbe dipesa solo dalla domanda ex art. 524 c.c., poi rigettata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché volto a ottenere un riesame del merito e perché i fatti addotti non erano decisivi; ha ritenuto infondato il secondo motivo osservando che la Corte territoriale aveva accertato, con motivazione non specificamente censurata, l’esclusivo godimento del bene da parte dei convenuti e la mancata contestazione della richiesta di pari godimento; ha respinto il terzo motivo chiarendo che il richiamo all’art. 1102 c.c. serviva solo a qualificare la posizione della resistente come comproprietaria e che, accertata tale qualità, ella poteva agire contro chiunque comprimisse il suo diritto; ha respinto il quarto motivo ritenendo legittima la compensazione delle spese nei confronti di due convenute che avevano resistito a tutte le domande, applicandosi il criterio di causalità. I ricorrenti sono stati inoltre condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 524 c.c.
Cita la legittimazione del creditore ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante per soddisfarsi sui beni ereditari entro il limite del proprio credito; nel caso concreto la relativa domanda era stata rigettata e non era più decisiva per la regolazione delle spese.
art. 1102 c.c.
Il riferimento alla norma è stato ritenuto meramente descrittivo della qualità di comproprietaria della resistente; una volta accertata tale qualità, la tutela poteva essere azionata verso chiunque ne comprimessse il diritto di godimento.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per denunciare un preteso utilizzo di prove non dedotte; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che la decisione di merito si fondasse su circostanze trattate nel giudizio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione della prova; la Corte ha ribadito che non può essere richiesto un riesame del materiale istruttorio in cassazione.
art. 91 c.p.c.
Applicato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico dei soccombenti.
art. 92 c.p.c., comma 2
Richiamato in relazione alla compensazione delle spese per alcune parti, ritenuta legittima in base alla loro resistenza alle domande.
art. 132 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di spese e motivazione, senza accoglimento della censura.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato con riferimento alla motivazione della statuizione sulle spese, ma la censura è stata respinta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollecitare un riesame del merito delle risultanze istruttorie, specie quando la sentenza impugnata abbia già valutato la CTU e il motivo si risolva in una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede che il fatto dedotto sia realmente decisivo e non meramente equivoco o solo astrattamente idoneo a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti.
- Chi utilizza in via esclusiva un bene comune o ereditario dopo l’apertura della successione può essere tenuto a corrispondere agli altri partecipanti la quota dei frutti o un’indennità correlata al mancato pari godimento, quando tale esclusività risulti accertata e non specificamente contestata.
- Il richiamo all’art. 1102 c.c. può servire, in una controversia tra partecipanti alla comunione, a qualificare la posizione del soggetto leso come comproprietario; una volta accertata tale qualità, la tutela può essere azionata contro chiunque comprima il diritto di uso e godimento.
- La regolazione delle spese di lite può essere effettuata in base al principio di causalità anche nei confronti di parti che non siano risultate soccombenti su tutte le domande, se la loro resistenza alle pretese altrui ha concretamente determinato il sorgere dei costi processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24051/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_civile · 27 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24057/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_civile · 27 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24064/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_civile · 27 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24073/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_civile · 27 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24077/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_civile · 27 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24080/2026 del 27/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →