Cassazione Civile, Ordinanza n. 24064/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di un avviso di accertamento relativo all'annualità 2014, emesso nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese, ma notificato anche a una ex socia quale soggetto indicato dall'Ufficio come coobbligato in solido per i debiti tributari societari. Sulla base di tale atto e delle successive comunicazioni di iscrizione ipotecaria, la contribuente ha contestato di non poter essere chiamata a rispondere dei debiti sociali, deducendo di non essere più socia al momento dell'estinzione della società e di non avere percepito utili distribuiti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto il suo appello, ritenendo che la notifica dell'avviso alla ex socia non precludesse la difesa delle sue posizioni personali e che non fossero integrati i presupposti per affermarne la responsabilità per l'intero debito societario. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo, denunciando la violazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, una volta ricevuto l'avviso di accertamento ritualmente notificato e contenente l'indicazione della contribuente come coobbligata, questa avrebbe dovuto impugnarlo tempestivamente entro sessanta giorni; non poteva invece far valere tardivamente i vizi dell'atto tramite l'impugnazione delle successive iscrizioni ipotecarie. La ricorrente incidentale ha a sua volta censurato la compensazione integrale delle spese e la motivazione relativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l'avviso di accertamento, pur intestato alla società estinta, fosse stato legittimamente notificato alla ex socia in quanto indicata nell'atto come debitrice/coobbligata in solido per i debiti tributari societari; pertanto, la contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente quell'atto nei termini di legge, facendo valere in quella sede anche le ragioni relative alla propria fuoriuscita dalla compagine sociale. Non avendolo fatto, l'avviso è divenuto definitivo e il successivo ricorso contro gli atti della riscossione era inammissibile, salvo vizi propri degli stessi, qui non dedotti in modo utile. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'originario ricorso della contribuente. Il ricorso incidentale sulle spese è stato assorbito. La contribuente è stata condannata alle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
l'atto presupposto va impugnato nei termini quando è ritualmente conosciuto/notificato; non è consentita una contestazione tardiva dell'avviso attraverso l'impugnazione dell'atto esecutivo successivo.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
stabilisce il termine decadenziale per l'impugnazione degli atti tributari, che decorre dalla notificazione dell'atto conosciuto dal destinatario.
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
l'inammissibilità del ricorso nel giudizio tributario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
art. 2495 c.c.
la disciplina della cancellazione della società e dei rapporti con i soci non esclude, in caso di debiti sociali, il fenomeno successorio nei confronti degli ex soci secondo il regime di responsabilità vigente.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
"ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"
la fictio iuris di sopravvivenza della società per fini fiscali non impedisce all'Amministrazione di notificare atti ai soci e non paralizza l'azione erariale verso i soggetti ritenuti responsabili patrimonialmente.
art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
è richiamato come base per far valere la responsabilità del socio per i debiti tributari della società estinta, senza necessità della previa decorrenza del quinquennio di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014.
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel ricorso incidentale sulle spese, ma la relativa censura è stata assorbita.
d.m. n. 55/2014
richiamato nel ricorso incidentale per la liquidazione delle spese, ma la relativa censura è stata assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento indirizzato a una società estinta indica espressamente anche un ex socio come coobbligato o responsabile in solido, la notifica a quest'ultimo è idonea a far decorrere il termine per impugnare l'atto anche nei suoi confronti.
- L'ex socio che riceva un avviso di accertamento relativo ai debiti della società cessata deve contestare in quella sede sia l'an che il quantum della pretesa, non potendo differire le difese all'impugnazione del successivo atto di riscossione, salvo vizi propri di quest'ultimo.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina, ai fini fiscali, un fenomeno successorio nei rapporti passivi: i soci subentrano nelle obbligazioni sociali nei limiti e secondo il regime di responsabilità applicabile.
- La disciplina speciale che mantiene temporaneamente in vita la società per fini fiscali non trasforma la pretesa erariale in un vincolo di attendere il decorso del quinquennio prima di notificare atti ai soci.
- Nel processo tributario, l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell'atto presupposto può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado.
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